Cassazione Penale, Sentenza n. 2322/2023 del 20/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso è volto a impugnare l'ordinanza della Corte d'Appello di Firenze che aveva accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata dagli odierni resistenti. I due erano stati sottoposti a custodia cautelare in carcere dal 28/03/2019 al 13/05/2019 in esecuzione di ordinanza del GIP del 22/03/2019 per reati (furto aggravato in abitazione, sostituzione di persona, possesso di segni distintivi contraffatti), poi archiviati il 20/01/2020 per ritrattazione e incongruenze delle dichiarazioni dei testi. Il Ministero deduceva: (1) errata applicazione e violazione degli artt. 314 e ss. c.p.p. nonché carenza e contraddittorietà della motivazione, sostenendo che la custodia cautelare era fondata su plurimi e convergenti elementi di accusa (in particolare riconoscimenti testimonali iniziali, poi ritrattati); (2) dogliva l'entità della liquidazione, ritenendola eccessiva perché influenzata dall'idea dell'infamia del reato e da fattori propri della detenzione come la sottrazione ai doveri familiari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero. Sul primo punto ha ritenuto infondato il motivo, confermando il principio per cui il giudice della riparazione valuta, con valutazione ex ante e autonoma rispetto al merito penale, se il detenuto abbia concorso con dolo o colpa grave a creare la falsa apparenza di responsabilità; nel caso di specie la Corte territoriale ha correttamente ritenuto assenti comportamenti coevi degli odierni istanti che abbiano contribuito all'adozione della misura, essendo gli elementi a loro carico riconducibili esclusivamente a dichiarazioni testimoniali poi ritrattate. Sul secondo punto ha dichiarato infondato il motivo relativo al quantum, ricordando che il controllo di legittimità sulla congruità dell'indennità è limitato alla verifica della motivazione logica e non alla riesamina del giudizio equitativo, salvo casi di evidente arbitrarietà o simbolicità; la Corte ha ritenuto la motivazione del giudice di merito adeguata (ha valorizzato pregiudizio reputazionale e ricadute familiari e mediatiche) e non arbitraria. Conclude rigettando il ricorso e condannando il ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Disciplina la riparazione per ingiusta detenzione; il giudice verifica se il detenuto abbia dato causa alla detenzione con dolo o colpa grave valutando, ex ante e in modo autonomo rispetto al giudizio penale, se comportamenti del ricorrente abbiano creato la falsa apparenza di responsabilità.
art. 315 cod. proc. pen.
Norma che integra la disciplina sulla riparazione per ingiusta detenzione; riguarda modalità e limiti della riparazione riconosciuta alla persona ingiustamente detenuta (richiamata congiuntamente agli artt. 314 ss.).
art. 2043 cod. civ.
La Corte afferma che le norme civilistiche sul risarcimento per fatto illecito ex art. 2043 c.c. sono estranee all'istituto della riparazione per ingiusta detenzione, che ha natura autonoma e 'equa' e trova la sua fonte nella normativa del processo penale.
Massime di principio
- Il giudice della riparazione valuta con un criterio ex ante e autonomo rispetto al giudizio penale se il detenuto abbia con dolo o colpa grave contribuito a generare l'apparenza della sua responsabilità; non si tratta di reintegrare la responsabilità penale ma di accertare comportamenti 'ostativi' alla nascita del diritto alla riparazione.
- Nella verifica della condotta ostativa non rileva la riedizione del compendio probatorio ai fini della colpevolezza, bensì la presenza di comportamenti eclatanti o macroscopici di negligenza, imprudenza o violazione che abbiano indotto l'autorità a sbagliare.
- Il giudice della riparazione può utilizzare tutti gli elementi probatori acquisibili in fase di indagine, purché non esclusi espressamente nel dibattimento, e deve motivare adeguatamente il convincimento raggiunto; una motivazione adeguata rende la decisione incensurabile in sede di legittimità.
- La quantificazione dell'indennità per ingiusta detenzione è rimessa ampiamente al giudice di merito e non è sindacabile nel merito dalla Corte di Cassazione salvo che la liquidazione sia manifestamente arbitraria, simbolica o priva di motivazione logica.
- La riparazione per ingiusta detenzione ha natura non risarcitoria ma di equa riparazione: il criterio è compensativo delle conseguenze personali (moralI, fisiche, psicologiche e patrimoniali) della custodia cautelare, non la riparazione integrale del danno ex art. 2043 c.c.
- Fattori come il clamore mediatico, il danno alla reputazione e le ricadute familiari possono legittimamente essere valorizzati nella determinazione del quantum, purché ciò risulti motivato e coerente con i criteri di liquidazione.
- Se il detenuto non ha posto in essere atti extraprocessuali o processuali che abbiano favorito la misura, l'archiviazione o il proscioglimento a seguito di ritrattazione testimoniale e incongruenze probatorie rafforza la configurabilità della ingiusta detenzione e il diritto alla riparazione.
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