Cassazione Penale, Sentenza n. 2887/2024 del 23/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza d'appello che aveva confermato la responsabilità per il reato ex art. 55, comma 9 L. 231/2007, denunciando la violazione di legge con riferimento alla dichiarazione di assenza ex art. 420 bis c.p.p. e la conseguente nullità della pronuncia. La ricorrente sostiene di aver eletto domicilio presso un difensore di fiducia nel 2013, poi revocato dallo stesso difensore, e che la revoca del mandato e la perdita di collegamenti con il luogo di elezione avrebbero impedito la sua conoscenza effettiva del processo, motivo per cui le sarebbe stata irrogata la dichiarazione di assenza illegittimamente
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che le dichiarazioni di assenza siano state precedute dalla notifica del decreto di citazione nel domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia, domicilio che è rimasto efficace per tutto il processo non essendo stato espressamente revocato dall'imputata. Si è richiamata giurisprudenza secondo cui la rinuncia del difensore non fa venire meno l'efficacia della elezione di domicilio salvo revoca espressa e che la nomina del difensore con elezione di domicilio costituisce indice di conoscenza del processo, salvo allegazioni specifiche che dimostrino l'assenza di conoscenza non dovuta a colpevole disinteresse. La ricorrente si è limitata a riferire circostanze generiche (esecuzione di pena in detenzione domiciliare per altra condanna) e ha mostrato disinteresse dopo l'elezione del domicilio, così che l'eccezione è stata ritenuta infondata. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 420-bis cod. proc. pen.
La dichiarazione di assenza dell'imputato è valida quando è preceduta da notifica nel domicilio eletto; l'elezione di domicilio resta efficace finché non venga espressamente revocata dall'imputato, anche se il difensore ha rinunciato al mandato
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato
art. 55, comma 9 L. 231/2007
Norma sostanziale relativa al reato contestato alla ricorrente; la sentenza d'appello ha confermato la responsabilità ai sensi di questa disposizione
art. 61 n.11 cod. pen.
Aggravante che è stata esclusa dalla Corte d'appello con conseguente riduzione della pena
art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in l. n.176 del 2020
Richiamata in relazione alle forme procedurali seguite nel procedimento; indicazione che si è proceduto secondo le disposizioni emergenti dal citato decreto-legge convertito
Massime di principio
- L'elezione di domicilio presso il difensore di fiducia rimane efficace finché l'imputato non la revoca espressamente: la semplice rinuncia del difensore al mandato non basta a invalidare le notifiche effettuate nel domicilio eletto
- La notifica eseguita nel domicilio eletto genera una presunzione di conoscenza del procedimento da parte dell'imputato e legittima, salvo prova contraria, la dichiarazione di assenza
- Chi impugna una sentenza per vizio connesso alla dichiarazione di assenza deve allegare e provare fatti concreti che dimostrino la mancata conoscenza del processo e che tale mancata conoscenza non sia dovuta a colpevole disinteresse; allegazioni generiche sono insufficienti
- In caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile la parte soccombente può essere condannata alle spese e a una somma a titolo di ammenda ex art. 616 c.p.p.
- Per evitare problemi in casi analoghi, l'imputato che intende interrompere rapporti con il difensore di fiducia dovrebbe revocare espressamente l'elezione di domicilio o comunicare tempestivamente al giudice e alle parti il nuovo domicilio effettivo
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