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Sentenza

Sentenza del 16/02/2022 n. 5019 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la determinazione del valore in dogana di una rotativa per stampa fornita con contratto misto (fornitura di beni + prestazioni di servizi di montaggio, installazione e avviamento). L'Agenzia ha considerato l'intero corrispettivo omnicomprensivo quale valore di transazione ai fini dei diritti doganali e dell'IVA all'importazione, recuperando maggiori diritti e irrogando sanzioni. La contribuente ha impugnato, ottenendo l'annullamento degli atti in primo grado e in appello. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione. In Cassazione sono emerse questioni processuali: sopravvenuto difetto di legittimazione passiva della società (è intervenuto il curatore fallimentare) e tardività della notificazione del ricorso per la Corte di cassazione, per mancata tempestiva ripresa del procedimento notificatorio dopo un primo esito negativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il difetto di legittimazione della s.r.l. (poiché il curatore del fallimento è intervenuto in giudizio) e ha rigettato il ricorso dell'Agenzia per inammissibilità dovuta alla tardività della notifica del ricorso. La tardività è stata desunta dalla mancata osservanza dell'onere di immediatezza e tempestività nella ripresa del procedimento notificatorio, come richiesto dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite. Sono compensate le spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 325 c.p.c.

    Riferimento al termine di cui all'articolo per il calcolo del limite temporale da usare nella valutazione della tempestività della ripresa del procedimento notificatorio; la Corte richiama il criterio della meta' del termine previsto dall'art. 325 c.p.c. come parametro per l'immediatezza della ripresa.

  • Cass. sezioni unite, sent. n. 15594/2016

    Principio secondo cui chi ha una notifica non andata a buon fine per cause non imputabili al notificante deve riattivare il procedimento notificatorio con immediatezza e tempestività per non perdere gli effetti della richiesta originaria.

  • Cass. n. 31313/2018

    Principio sulla perdita della legittimazione processuale del fallito nelle controversie riguardanti i rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, quando il curatore è in giudizio; il comportamento del curatore vincola sia la massa sia il fallito.

  • Cass. n. 25139/2019

    Citata in raccordo con la giurisprudenza sul tema della tempestività nella ripresa della notificazione, a conferma dell'orientamento consolidato.

  • Cass. sezioni unite, sent. 24 maggio 2019 n. 14266

    Conferma che l'onere di ripresa del procedimento notificatorio è obbligatorio e va adempiuto con immediatezza; non è una facoltà ma un comportamento necessario per evitare l'inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Se un contratto è misto (fornitura di beni + prestazioni di servizi), per la determinazione del valore in dogana occorre poter distinguere e documentare la quota relativa alle prestazioni di servizi: il corrispettivo dei servizi, se separabile e comprovato, può essere escluso dal valore in dogana.
  • In assenza di distinta indicazione o di prove documentali che separino beni e servizi, l'amministrazione può ritenere l'intero corrispettivo quale valore di transazione; pertanto è prudente emettere fatture o allegati contrattuali che specifichino le componenti e i relativi importi.
  • Per le notifiche di atti processuali non andate a buon fine per cause non imputabili al notificante, il notificante ha l'obbligo di riattivare immediatamente il procedimento notificatorio e completarlo senza superare il limite di tempo indicato dalla giurisprudenza (parameterizzato anche rispetto all'art. 325 c.p.c.); la mancata tempestività comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • Quando una società è sottoposta a fallimento e il curatore è intervenuto in giudizio, lo stato di fallimento determina la perdita della legittimazione del fallito a stare in giudizio sui rapporti patrimoniali compresi nel fallimento; ogni atto processuale deve essere curato dal curatore.
  • Per l'Amministrazione pubblica/agenzie: mantenere documentazione dettagliata delle tentate notifiche, registrare immediatamente la conoscenza dell'esito negativo e procedere senza ritardi alla ripresa della notifica per conservare i termini di impugnazione.
  • Per il contribuente/importatore: in operazioni internazionali complesse prevedere contratti e fatture con ripartizione esplicita corrispettivo beni/servizi, indicazioni di origine e provenienza delle parti per limitare contestazioni doganali e relative rettifiche.

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