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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12856/2026 del 08/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello deducendo, con un primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità, sostenendo in sostanza una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella accolta dai giudici di merito. Con un secondo motivo ha lamentato l'omessa pronuncia sulla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo non consentito perché mirava a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, inammissibile in sede di legittimità, e ha ritenuto il secondo motivo non deducibile perché relativo a un profilo non proposto in appello.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la motivazione della sentenza impugnata, letta con quella di primo grado come unico corpo argomentativo, era immune da vizi logici e giuridici quanto al giudizio di responsabilità; inoltre, la questione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non era stata dedotta in appello e quindi non poteva essere introdotta per la prima volta in cassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere fatta valere in cassazione se non è stata dedotta nell'atto di appello.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio mediante criteri di apprezzamento diversi da quelli adottati dal giudice di merito.
  • La motivazione della sentenza di appello può essere letta unitamente a quella di primo grado quando la prima si saldi con la seconda in un unico complessivo corpo argomentativo.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non può essere proposta per la prima volta in cassazione se non è stata oggetto di devoluzione con l'appello.
  • Il motivo di ricorso che richieda una ricostruzione alternativa dei fatti rispetto a quella già logicamente e giuridicamente motivata dai giudici di merito è inammissibile in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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