Sentenza n. 8777/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza presentata dal ricorrente in data 19 settembre 2025, volta ad ottenere il riconoscimento del titolo di formazione professionale conseguito in Spagna, ai fini dell’insegnamento di sostegno;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di riconoscimento, presentata il 19 settembre 2025, di un titolo di formazione professionale conseguito in Spagna ai fini dell’insegnamento di sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (docente abilitato estero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del titolo professionale conseguito in Spagna. Ha dedotto il decorso del termine per la conclusione del procedimento senza l’adozione di un provvedimento espresso, con conseguente impossibilità di inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati. Il Ministero si è costituito senza che, secondo quanto emerge dagli atti, fosse intervenuta una decisione sulla domanda o una richiesta di integrazione documentale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti del silenzio-inadempimento: presentazione di un’istanza formale, scadenza del termine procedimentale e mancata adozione di un provvedimento espresso. Il Collegio ha rilevato la violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990, sia dei termini specifici dell’art. 16 d.lgs. n. 206/2007: entro trenta giorni l’autorità deve verificare la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere integrazioni; il provvedimento di riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Anche considerando l’eventuale richiesta di integrazioni, il termine complessivo massimo è stato individuato in quattro mesi. Poiché non risultava alcuna richiesta di integrazione né alcuna decisione ministeriale, il Tribunale ha ordinato al Ministero di provvedere con atto espresso entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha inoltre nominato, per l’eventuale persistente inerzia, il Direttore generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli 90 giorni dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione. Nel procedimento di riconoscimento, Ministero e commissario dovranno rispettare i principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e i principi affermati dalle sentenze dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese, liquidate in 500 euro oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
legge n. 241/1990
termine generale di trenta giorni per la conclusione del procedimento
Il decorso del termine generale senza l’adozione di un provvedimento espresso contribuisce a integrare il silenzio-inadempimento, quando sussista l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere.
art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
L’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e comunicare l’esito all’interessato, richiedendo, se necessario, le integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato
Il provvedimento conclusivo sul riconoscimento della qualifica professionale deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.
direttiva 2005/36/CE
Il d.lgs. n. 206/2007 è indicato come attuazione della direttiva relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.
Massime di principio
- In un procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale estera, la presentazione di un’istanza formale e il decorso del termine applicabile senza l’adozione di un provvedimento espresso integrano il silenzio-inadempimento dell’autorità competente.
- Ai sensi dell’art. 16 d.lgs. n. 206/2007, l’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, ove necessario, richiedere integrazioni; il provvedimento sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. In caso di richiesta di integrazioni, il termine complessivo massimo considerato dal giudice è di quattro mesi.
- L’accertamento giudiziale del silenzio-inadempimento comporta l’ordine all’Amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso entro il termine fissato dal giudice, senza anticipare il contenuto della decisione amministrativa.
- In caso di persistente inerzia dell’Amministrazione, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, assegnandogli un termine decorrente dalla scadenza di quello concesso all’Amministrazione.
- Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali estere, l’Amministrazione deve conformare la propria decisione ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi affermati dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato in materia.
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