Cassazione Penale, Ordinanza n. 04397/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva rigettato la richiesta di liberazione condizionale. Con motivo unico deduceva inosservanza o erronea applicazione dell'art. 176 c.p. e vizio di motivazione, sostenendo che il giudizio di insussistenza del sicuro ravvedimento fosse fondato in modo illogico sulla mancata espressione di pentimento, emenda e resipiscenza, sulla pretesa mancata presa di distanza dagli ambienti criminali associativi e sulla mancata realizzazione di specifiche condotte riparatorie verso la persona offesa. Contestava inoltre che la mancata ammissione della responsabilità potesse, da sola, valere come indice del mancato ravvedimento, evidenziando invece elementi positivi come il rammarico verso la vittima, l'attività di volontariato e una donazione a favore di un ente impegnato nella legalità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze sollecitassero una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità, e che l'ordinanza impugnata avesse motivato in modo congruo il mancato riconoscimento del sicuro ravvedimento sulla base di plurimi elementi: osservazione della personalità, modalità espressive del condannato, assenza di critica al sistema mafioso, mancata presa di distanza dall'ambiente criminale, assenza di comportamenti e sentimenti di reale pentimento verso la vittima, nonché pareri e relazioni degli organi trattamentali e investigativi. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la nozione di ravvedimento richiede comportamenti esteriorizzati nel tempo dell'esecuzione idonei a formulare un giudizio prognostico serio e affidabile di futura conformazione alla legge, e ha ribadito che la mancata ammissione delle responsabilità, di per sé sola, non basta a escludere il ravvedimento. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 176 c.p.
disciplina la liberazione condizionale; il beneficio presuppone un giudizio di sicuro ravvedimento fondato su elementi concreti e complessivi dell'evoluzione del condannato.
Massime di principio
- In materia di liberazione condizionale, il requisito del sicuro ravvedimento non si esaurisce nella mera dichiarazione formale di pentimento, ma richiede un complesso di comportamenti tenuti durante l'esecuzione della pena, oggettivamente indicativi di una stabile revisione critica delle pregresse scelte criminali.
- Il giudizio di sicuro ravvedimento deve fondarsi su una prognosi seria, affidabile e ragionevole circa la futura conformazione del condannato alla legge; può essere desunto anche da elementi indiretti, purché coerenti e complessivamente significativi.
- La mancata ammissione della propria responsabilità non è, da sola, indice sufficiente del mancato ravvedimento e non può automaticamente precludere la liberazione condizionale.
- In sede di legittimità è preclusa la rilettura del materiale fattuale e la sostituzione della valutazione del merito con una diversa lettura degli elementi probatori o trattamentali già esaminati dal giudice a quo.
- Quando il giudice di sorveglianza ha valorizzato in modo non illogico plurimi indicatori negativi del percorso rieducativo, le censure che mirano solo a contrapporre una diversa lettura di singoli elementi positivi sono inammissibili.
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