Cassazione Civile, Ordinanza n. 27042/2022 del 14/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per l'anno d'imposta 2002, emesso a seguito di processo verbale di constatazione della Guardia di finanza in esito a verifica svolta presso la sede del contribuente. Il contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo, in sostanza, la violazione del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della L. 212/2000 tra il rilascio del pvc e l'emissione dell'accertamento. La CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio ritenendo sufficiente, ai fini dell'urgenza, l'imminente scadenza del termine di decadenza dell'azione accertativa e aveva anche osservato che, in punto di merito, gravava sul contribuente l'onere di provare i costi mediante idonea documentazione. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il contribuente ha denunciato violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000 e del principio del contraddittorio endoprocedimentale, contestando che l'accertamento fosse stato emesso prima del decorso dei 60 giorni e che la sola prossimità della decadenza potesse integrare un'urgenza valida.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha affermato che, nel caso di accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente, il termine di sessanta giorni è posto a garanzia del contraddittorio endoprocedimentale e la sua violazione determina, di per sé, l'illegittimità dell'atto, salvo che l'Ufficio provi specifiche ragioni di urgenza. La sola imminente scadenza del termine di decadenza non integra una valida ragione d'urgenza. Poiché nella fattispecie vi era stata una verifica in loco e l'Amministrazione non aveva fornito una giustificazione idonea, la Cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo del contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre l'Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, L. 212/2000
nei casi di accesso, ispezione o verifica presso i locali del contribuente, impone un termine dilatorio di 60 giorni prima dell'emissione dell'avviso di accertamento; la sua violazione comporta l'illegittimità dell'atto salvo specifiche ragioni di urgenza provate dall'Ufficio
art. 360, n. 3, c.p.c.
è il parametro processuale dedotto per denunciare la violazione di legge
art. 384, comma 2, c.p.c.
consente alla Corte, quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito dopo la cassazione
art. 12, L. n. 212 del 2000
la Corte richiama la disciplina generale delle garanzie del contribuente sottoposto a verifica fiscale e il contraddittorio endoprocedimentale
Massime di principio
- Nei controlli fiscali eseguiti mediante accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente, il termine dilatorio di sessanta giorni tra pvc e avviso di accertamento è una garanzia sostanziale del contraddittorio endoprocedimentale.
- La violazione di tale termine comporta l'illegittimità dell'atto impositivo, salvo che l'Amministrazione provi l'esistenza di specifiche ragioni di urgenza riferite a circostanze concrete e non imputabili all'ente impositore.
- La sola prossimità della scadenza del termine di decadenza dell'azione accertativa non integra di per sé una valida ragione di urgenza.
- Quando la legge commina la nullità per violazione del termine dilatorio nei controlli in loco, il giudice non deve applicare una prova di resistenza: l'invalidità deriva ex ante dalla lesione del contraddittorio.
- In presenza di un vizio processuale/ procedimentale già integralmente accertato e senza necessità di ulteriori verifiche di fatto, la Cassazione può cassare e decidere direttamente nel merito.
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