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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1850

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1850 della Commissione del 21 ottobre 2021 recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R1850

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna in via urgente la mappa delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana prevista dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Le modifiche tengono conto dei nuovi focolai e del miglioramento della situazione epidemiologica in alcune aree, con riclassificazioni tra zone I, II e III e nuove delimitazioni territoriali in diversi Stati membri. L'obiettivo è adeguare rapidamente le misure di controllo e riduzione del rischio per limitare la diffusione della malattia.

Modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 in materia di zone soggette a restrizioni per la peste suina africana.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri interessati elencati nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, con effetto diretto in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione. Riguarda la delimitazione geografica delle zone soggette a restrizioni I, II e III per la peste suina africana, incidendo su suini detenuti e selvatici e sui relativi movimenti e prodotti. Le modifiche riguardano in particolare aree di Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Bulgaria, Italia e Romania; l'allegato I sostituito contiene le nuove delimitazioni territoriali. Il regolamento non introduce esclusioni generali ulteriori rispetto a quelle già previste dalla struttura delle zone e alle specificazioni contenute nelle singole parti dell'allegato.

Modifica delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana

Il regolamento interviene in via di urgenza sul regime delle zone soggette a restrizioni previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, aggiornando l'allegato I alla luce dell'evoluzione della peste suina africana nell'Unione. La Commissione evidenzia che la malattia colpisce suini detenuti e selvatici, con effetti rilevanti sulla sanità animale, sulla movimentazione delle partite e sui flussi commerciali intra-UE ed export verso paesi terzi.

Finalità e criteri di aggiornamento

Le modifiche si fondano sulla situazione epidemiologica delle aree interessate, sul rischio di ulteriore diffusione e su criteri scientificamente validi di regionalizzazione, oltre che sugli orientamenti UE concordati in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. La Commissione richiama anche le norme internazionali dell'OIE, in particolare il codice sanitario per gli animali terrestri, e le giustificazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri.

Evoluzione epidemiologica che giustifica la revisione

Il considerando dà conto di nuovi focolai in ottobre 2021: in suini selvatici in alcune aree della Germania e della Polonia, e in suini detenuti in Polonia. Parallelamente, in alcune zone già classificate come restrizioni III in Germania, Lituania e Polonia la situazione è migliorata grazie alle misure di controllo applicate ai sensi della normativa UE.

Riclassificazione delle aree interessate

Il provvedimento traduce questa evoluzione in una serie di riclassificazioni territoriali:

  • un'area della Bassa Slesia in Polonia, inizialmente in restrizione I, viene portata a restrizione II dopo un nuovo focolaio in un suino selvatico;
  • un'area della regione di Santacroce in Polonia passa da restrizione I a restrizione III per un focolaio in suini detenuti;
  • un'area della Sassonia in Germania, prima non elencata, viene inserita in restrizione II a seguito di un focolaio in un suino selvatico;
  • alcune zone del Brandeburgo in Germania, della Lituania e della Polonia vengono declassate da restrizione III a II per assenza di focolai nei suini detenuti da 3 o 12 mesi, secondo i casi;
  • alcune aree delle regioni di Łódź e Opole in Polonia vengono riclassificate in restrizione I. La Commissione sottolinea anche la necessità di delimitare nuove zone di dimensioni sufficienti in Germania, Lituania e Polonia, tenendo conto delle aree circostanti, dato il carattere dinamico della situazione epidemiologica.

Struttura dell'allegato I sostitutivo

L'allegato I è integralmente sostituito e continua a distinguere tre parti:

  • Parte I: zone soggette a restrizioni I;
  • Parte II: zone soggette a restrizioni II;
  • Parte III: zone soggette a restrizioni III.

Per ciascuno Stato membro sono elencate le aree territoriali interessate con grande dettaglio geografico. In particolare:

  • in Germania e Polonia le zone sono descritte con riferimento a Länder, distretti, comuni, sezioni comunali e linee di confine naturali o infrastrutturali;
  • in Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria e Slovacchia sono riportate delimitazioni di intere regioni, distretti o unità di gestione venatoria;
  • in Grecia sono individuate specifiche unità comunali e dipartimentali nelle unità regionali di Drama, Xanthi, Rodopi, Evros e Serres;
  • in Bulgaria, Italia e Romania le zone III includono ampie porzioni territoriali, fino all'intera Sardegna per l'Italia e a numerose province/regioni per la Romania.

Rapporto con altre norme UE

Il regolamento si innesta nel quadro del regolamento (UE) 2016/429, che costituisce la normativa di base in materia di sanità animale, e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, che stabilisce le misure speciali di controllo della peste suina africana per gli Stati membri interessati. Il preambolo richiama inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687, in particolare gli articoli 22, 25 e 40, come base delle misure di controllo applicate in Germania, Lituania e Polonia.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La finalità è dichiaratamente urgente, così da far riflettere nelle zone restrittive le più recenti evidenze epidemiologiche e contenere il rischio di diffusione della peste suina africana.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell'allegato I del regolamento 2021/605

L'articolo 1 sostituisce integralmente l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 con il testo allegato al presente regolamento, ridefinendo le zone soggette a restrizioni I, II e III per la peste suina africana.

Riclassificazione delle zone in base alla situazione epidemiologica

Il preambolo motiva la modifica con nuovi focolai in Germania e Polonia e con il miglioramento della situazione in aree di Germania, Lituania e Polonia. Alcune zone passano da restrizione I a II o III, mentre altre aree delle zone III vengono declassate a II in assenza di focolai di peste suina africana nei suini detenuti per 3 o 12 mesi, a seconda dei casi.

Criteri scientifici e riferimenti internazionali

Le modifiche devono basarsi sulla situazione epidemiologica, sul livello di rischio di ulteriore diffusione, su principi e criteri scientificamente validi per la regionalizzazione, sugli orientamenti UE concordati in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e sulle norme internazionali, in particolare il codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE.

Efficacia delle misure di controllo e riduzione del rischio

Per Germania, Lituania e Polonia la Commissione richiama l'efficacia delle misure applicate conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, in particolare gli articoli 22, 25 e 40, nonché le misure di riduzione dei rischi previste dal codice OIE, per giustificare il declassamento di alcune zone da III a II.

Delimitazioni territoriali dettagliate

L'allegato sostituito elenca in modo analitico, per Stato membro, le aree ricadenti nelle zone restritte I, II e III. Le delimitazioni sono espresse con riferimento a Länder, regioni, distretti, comuni, frazioni, quartieri, strade, ferrovie e corsi d'acqua, con particolare ampiezza per Germania, Polonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Grecia, Slovacchia, Bulgaria, Italia e Romania.

Entrata in vigore e applicazione immediata

L'articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalemovimentazione di animalimisure di controllo delle malattiecommercio di prodotti di origine animalecoordinamento veterinario dell'unione europea

Testo integrale

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