Regolamento (UE) 2021/1849
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1849 della Commissione del 21 ottobre 2021 recante rettifica di alcune versioni linguistiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/464 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo ai documenti necessari per il riconoscimento retroattivo dei periodi di conversione, alla produzione di prodotti biologici e alle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene in via meramente correttiva sul regolamento di esecuzione (UE) 2020/464, per sanare errori riscontrati in alcune versioni linguistiche. La Commissione precisa che le versioni maltese, spagnola e tedesca contenevano un richiamo errato alla data di entrata in vigore invece che alla data di applicazione, con riferimento all’articolo 26, paragrafi da 1 a 7. La rettifica non incide sul contenuto sostanziale delle altre versioni linguistiche del testo originario.
Rettifica di alcune versioni linguistiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/464, limitatamente al riferimento alla data di applicazione nell’articolo 26.
Ambito di applicazione
Si applica alle versioni linguistiche maltese, spagnola e tedesca del regolamento di esecuzione (UE) 2020/464. La rettifica incide sul testo dell’articolo 26, paragrafi da 1 a 7, correggendo un riferimento errato alla data di entrata in vigore anziché alla data di applicazione. Non modifica le altre versioni linguistiche e, in quanto regolamento di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Rettifica di alcune versioni linguistiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/464
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1849 della Commissione ha una finalità esclusivamente correttiva: interviene su alcune versioni linguistiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/464 per eliminare un errore di rinvio relativo alla data pertinente ai fini dell’articolo 26. Il considerando chiarisce che nelle versioni maltese, spagnola e tedesca era stato indicato, per errore, il riferimento alla data di entrata in vigore anziché alla data di applicazione.
Base giuridica e contesto
La Commissione agisce sulla base del regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, richiamando specifiche disposizioni di delega/esecuzione: articolo 10, paragrafo 6; articolo 14, paragrafo 3; articolo 15, paragrafo 3; articolo 16, paragrafo 3; articolo 17, paragrafo 3; e articolo 26, paragrafo 7, lettera d). Il regolamento correttivo si inserisce quindi nel quadro delle modalità applicative del diritto UE sulla produzione biologica.
Oggetto della rettifica
L’articolo 1 prevede la rettifica dell’articolo 26, paragrafi da 1 a 7, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/464, ma solo nelle versioni linguistiche maltese, spagnola e tedesca. La correzione non riguarda il contenuto sostanziale generale del regolamento, bensì un errore testuale che poteva incidere sulla corretta individuazione del momento dal quale decorrere gli effetti previsti dalla disposizione.
Effetti limitati alle lingue interessate
La Commissione precisa espressamente che la rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/464. Per un operatore, ciò significa che l’intervento non modifica il diritto sostanziale del regime biologico, ma assicura coerenza redazionale in alcune lingue ufficiali dell’Unione.
Entrata in vigore e natura dell’atto
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come ogni regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Rettifica delle versioni linguistiche
L’articolo 1 dispone la correzione delle versioni maltese, spagnola e tedesca del regolamento di esecuzione (UE) 2020/464, limitatamente all’articolo 26, paragrafi da 1 a 7, sostituendo il riferimento alla data di entrata in vigore con quello alla data di applicazione. Per la versione italiana è espressamente indicato che la rettifica non riguarda il testo.
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Base giuridica e contesto normativo
Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) 2018/848, in particolare sugli articoli 10, paragrafo 6, 14, paragrafo 3, 15, paragrafo 3, 16, paragrafo 3, 17, paragrafo 3, e 26, paragrafo 7, lettera d). La rettifica riguarda il regolamento di esecuzione (UE) 2020/464, relativo alle modalità di applicazione in materia di riconoscimento retroattivo dei periodi di conversione, produzione biologica e informazioni da trasmettere dagli Stati membri.
Come è indicizzato
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