Regolamento (UE) 2022/54
Regolamento delegato (UE) 2022/54 della Commissione del 21 ottobre 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/692 per quanto riguarda le prescrizioni supplementari per l’ingresso nell’Unione di determinati ungulati originari dell’Unione che sono spostati in un paese terzo o territorio per partecipare a eventi, esposizioni, mostre e spettacoli, per poi essere spostati nuovamente nell’Unione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica l’articolo 177 del regolamento delegato (UE) 2020/692 per consentire, a condizioni rigorose, il rientro nell’Unione di partite di bovini, ovini e caprini originari dell’Unione temporaneamente trasferiti in un paese terzo o territorio per partecipare a eventi. La deroga è giustificata dall’esigenza di agevolare tali partecipazioni, ma viene circoscritta per contenere i rischi di diffusione di malattie animali. Sono richieste condizioni sanitarie, strutturali e di trasporto equivalenti a quelle dei centri di raccolta, oltre al divieto di contatto con animali di stato sanitario inferiore. Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica il regolamento delegato (UE) 2020/692 introducendo una deroga e condizioni supplementari per il reingresso nell’Unione di bovini, ovini e caprini originari dell’Unione temporaneamente spostati in un paese terzo o territorio per partecipare a eventi, esposizioni, mostre o spettacoli.
Ambito di applicazione
Si applica ai movimenti verso l’Unione di partite di bovini, ovini e caprini originari dell’Unione che sono stati spostati per un periodo non superiore a 15 giorni in un paese terzo, territorio o loro zona per partecipare a eventi, esposizioni, mostre o spettacoli e che rientrano poi nell’Unione. La disciplina opera come deroga all’articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2020/692 ed è limitata ai paesi terzi/territori/zona elencati per l’ingresso nell’Unione della specifica specie di animali. Non disciplina altre specie di ungulati, né i movimenti che non siano finalizzati alla partecipazione a tali eventi, né soggiorni oltre i 15 giorni.
Prescrizioni supplementari per il rientro nell’Unione di determinati ungulati dopo eventi in paesi terzi o territori
Il regolamento delegato (UE) 2022/54 modifica il regolamento delegato (UE) 2020/692 per introdurre una disciplina specifica relativa al rientro nell’Unione di partite di ungulati originari dell’Unione che siano state temporaneamente spostate fuori dall’Unione per partecipare a eventi, esposizioni, mostre o spettacoli. La finalità è facilitare tali spostamenti senza compromettere la sanità animale, mediante una deroga limitata e subordinata a condizioni rigorose.
Contesto e ratio della modifica
La Commissione richiama il quadro del regolamento (UE) 2016/429 in materia di sanità animale e osserva che l’articolo 177 del regolamento delegato (UE) 2020/692 disciplinava già solo il caso dei cavalli registrati che rientrano nell’Unione dopo un’esportazione temporanea per corse, competizioni o manifestazioni culturali equestri. Con la nuova modifica si intende colmare una lacuna per consentire anche il movimento di altri ungulati verso eventi extra-UE, ma limitando la deroga ai rischi zoosanitari ritenuti accettabili. In particolare, la deroga viene confinata a bovini, ovini e caprini, tenendo conto della situazione sanitaria e del rischio connesso ad alcune malattie di suini e pollame.
Ambito soggettivo e oggettivo della deroga
La nuova previsione si applica esclusivamente a partite di bovini, ovini e caprini originari dell’Unione che vengano spostati per un periodo non superiore a 15 giorni in un paese terzo, territorio o loro zona per partecipare a un evento. L’ingresso nell’Unione è consentito in deroga all’articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2020/692, ma solo se il luogo dell’evento è inserito negli elenchi pertinenti per l’ingresso nell’Unione della specie interessata.
Condizioni relative allo stabilimento dell’evento
Lo stabilimento in cui si svolge l’evento deve rispettare le prescrizioni applicabili agli stabilimenti che effettuano operazioni di raccolta di ungulati ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/692. Inoltre, dal momento dell’arrivo della partita e per tutta la durata dell’evento, nello stabilimento possono essere detenuti soltanto bovini, ovini o caprini che soddisfino tutte le pertinenti prescrizioni del diritto dell’Unione per l’ingresso nell’Unione. La regola mira a evitare il contatto con animali non conformi e a mantenere un livello sanitario omogeneo all’interno della struttura.
Trasporto, assenza di contatti e prevenzione del rischio sanitario
Il regolamento richiede che la spedizione dall’Unione allo stabilimento dell’evento e il successivo ritorno avvengano con mezzi di trasporto conformi alle prescrizioni generali dell’articolo 17 relative al trasporto degli animali terrestri. È inoltre vietato qualsiasi scarico in un altro paese terzo, territorio o loro zona durante il tragitto. Gli animali della partita non devono essere venuti a contatto con altri animali di stato sanitario inferiore dal momento del carico per la spedizione iniziale fino al loro ritorno nell’Unione. Queste condizioni costituiscono il nucleo delle misure di contenimento del rischio previste dal regolamento.
Rapporti con la disciplina previgente
La modifica si inserisce nel sistema del regolamento delegato (UE) 2020/692, che disciplina le condizioni per l’ingresso nell’Unione di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. Il nuovo regime si coordina con le prescrizioni applicabili agli stabilimenti di raccolta degli ungulati e con le regole generali sui mezzi di trasporto degli animali terrestri. Il richiamo al regolamento delegato (UE) 2019/2035 serve a evidenziare che le condizioni richieste per gli eventi sono equivalenti, per quanto compatibili, a quelle già previste per i centri di raccolta nell’Unione.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per un regolamento dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica dell’articolo 177 del regolamento delegato (UE) 2020/692
L’articolo 177 viene riformulato nel titolo per includere, oltre ai cavalli registrati, anche le prescrizioni supplementari per l’ingresso nell’Unione di determinati ungulati originari dell’Unione spostati in un paese terzo, territorio o loro zona per partecipare a eventi, esposizioni, mostre e spettacoli e poi reimmessi nell’Unione.
Deroga per bovini, ovini e caprini per eventi di durata massima di 15 giorni
È introdotto un nuovo paragrafo 3 che deroga all’articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2020/692 e consente l’ingresso nell’Unione di partite di bovini, ovini e caprini originari dell’Unione che siano state spostate per non più di 15 giorni in un paese terzo, territorio o loro zona per partecipare a eventi, esposizioni, mostre o spettacoli.
Condizione geografica: elenco del paese terzo o territorio
Il paese terzo, il territorio o la zona in cui si svolge l’evento deve essere elencato per l’ingresso nell’Unione della specifica specie di animali interessata.
Requisiti dello stabilimento dell’evento
Lo stabilimento in cui si svolge l’evento deve soddisfare le prescrizioni applicabili agli stabilimenti che effettuano operazioni di raccolta di ungulati ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera b), e, all’arrivo della partita e per tutta la durata dell’evento, deve detenere solo bovini, ovini o caprini che soddisfano tutte le pertinenti prescrizioni del diritto dell’Unione per l’ingresso nell’Unione.
Requisiti di trasporto e divieto di scarico intermedio
La spedizione dall’Unione allo stabilimento dell’evento e il ritorno nell’Unione devono avvenire con mezzi di trasporto conformi alle prescrizioni generali dell’articolo 17 sui mezzi di trasporto degli animali terrestri, senza scarico in un altro paese terzo, territorio o loro zona.
Divieto di contatto con animali di stato sanitario inferiore
Gli animali della partita non devono essere venuti a contatto con altri animali di stato sanitario inferiore dal momento del carico per la spedizione dall’Unione allo stabilimento dell’evento e per tutta la durata dell’evento fino al ritorno nell’Unione.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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