Regolamento (UE) 2021/1848
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1848 della Commissione del 21 ottobre 2021 relativo alla designazione di un sostituto dell’indice di riferimento EONIA (euro overnight index average) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento designa l’euro short-term rate (EURSTR) come sostituto legale dell’EONIA per i riferimenti ancora presenti in contratti e strumenti finanziari, con applicazione dal 3 gennaio 2022. La sostituzione è accompagnata da un adeguamento fisso dello spread pari a 8,5 punti base, al fine di limitare effetti di trasferimento di valore nella transizione. La misura si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2016/1011, in particolare dell’articolo 23 ter, e mira a ridurre l’incertezza giuridica e i rischi di perturbazione derivanti dalla cessazione dell’EONIA.
Designazione dell’EURSTR come sostituto legale dell’EONIA nei contratti e negli strumenti finanziari, con adeguamento fisso dello spread pari a 8,5 punti base.
Ambito di applicazione
Si applica ai riferimenti all’EONIA contenuti nei contratti e negli strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2014/65/UE che non contengono clausole di riserva o clausole di riserva adeguate. Opera nell’intero territorio dell’Unione europea, in modo direttamente applicabile negli Stati membri, a decorrere dal 3 gennaio 2022. Non incide sui contratti già rinegoziati in modo soddisfacente per far fronte alla cessazione dell’EONIA, ai sensi dell’articolo 23 ter, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2016/1011.
Designazione di un sostituto dell’EONIA
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1848 della Commissione interviene nel quadro della cessazione dell’EONIA, indice di riferimento critico del mercato monetario in euro, prevista per il 3 gennaio 2022. La misura dà attuazione all’articolo 23 ter del regolamento (UE) 2016/1011, designando un sostituto legale uniforme per i riferimenti residui all’EONIA nei contratti e negli strumenti finanziari.
Contesto e ragioni dell’intervento
Dai considerando emerge che l’EONIA era già stato oggetto di una riforma metodologica transitoria, basata sullo EURSTR più uno spread fisso, dopo che l’EMMI aveva annunciato l’impossibilità di adeguare l’indice ai requisiti del regolamento (UE) 2016/1011 nei tempi previsti. Il settore finanziario aveva quindi avviato un percorso di liquidazione ordinata dell’EONIA e il gruppo di lavoro sui tassi privi di rischio in euro aveva raccomandato lo EURSTR come tasso sostitutivo, con un adeguamento dello spread determinato dalla BCE pari a 8,5 punti base.
Il legislatore europeo evidenzia che, nonostante la cessazione fosse stata annunciata con largo anticipo, nel mercato dell’Unione restavano ancora migliaia di contratti derivati e contratti di garanzia collegati all’EONIA, spesso privi di clausole di riserva adeguate. In assenza di una sostituzione legale armonizzata, la cessazione dell’indice avrebbe potuto generare incertezza del diritto, contenzioso e rilevanti perturbazioni operative, con particolare impatto sulle controparti che utilizzano swap su indici overnight per copertura del rischio tasso.
Ambito di applicazione
La sostituzione legale si applica ai contratti e agli strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2014/65/UE che ancora rinviano all’EONIA e che non contengono clausole di fallback adeguate. Il regolamento chiarisce inoltre che non sono colpiti i rapporti già rinegoziati in modo soddisfacente per affrontare la cessazione dell’indice, in linea con l’articolo 23 ter, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2016/1011.
Tasso sostitutivo e spread adjustment
L’articolo 1 stabilisce che il sostituto legale dell’EONIA è l’EURSTR pubblicato dalla BCE. Al tasso sostitutivo si aggiunge un adeguamento fisso dello spread pari a 8,5 punti base, corrispondente a 0,085%. La previsione recepisce le raccomandazioni del gruppo di lavoro sui tassi privi di rischio in euro e mira a preservare il più possibile la neutralità economica della transizione, evitando trasferimenti di valore indesiderati.
La tabella dell’articolo 1 identifica espressamente:
- indice di riferimento sostituito: EONIA, ISIN EU0009659945;
- tasso sostitutivo: EURSTR, ISIN EU000A2X2A25;
- valore di adeguamento dello spread: 0,085.
Decorrenza ed efficacia temporale
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo a decorrere dal 3 gennaio 2022, data indicata come cessazione della pubblicazione dell’EONIA. La scelta consente di allineare l’efficacia della sostituzione al momento in cui l’indice cessa di esistere come riferimento pubblicato.
Rapporti con altri atti e natura obbligatoria
L’atto si fonda sul regolamento (UE) 2016/1011, come modificato dal regolamento (UE) 2021/168, che ha introdotto il potere della Commissione di designare sostituti per indici di riferimento critici in via di cessazione. Il regolamento precisa inoltre che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto uniforme nell’Unione.
Profili pratici per gli operatori
Per avvocati e commercialisti, il dato operativo centrale è che i riferimenti residui all’EONIA in contratti e strumenti finanziari senza adeguate clausole di fallback devono intendersi sostituiti ex lege con EURSTR maggiorato di 8,5 punti base dal 3 gennaio 2022. La norma riduce il rischio di dispute sull’interpretazione contrattuale e fornisce un benchmark uniforme per la gestione della transizione, soprattutto nei contratti derivati e nei contratti di garanzia ancora aperti alla data di cessazione dell’EONIA.
Disposizioni principali
Designazione del tasso sostitutivo
L’articolo 1, paragrafo 1, designa lo euro short-term rate (EURSTR) pubblicato dalla Banca centrale europea come tasso sostitutivo dell’EONIA nei riferimenti a tale indice contenuti nei contratti e negli strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2014/65/UE.
Adeguamento fisso dello spread
L’articolo 1, paragrafo 2, stabilisce che il tasso sostitutivo è maggiorato di un adeguamento dello spread fisso pari a 8,5 punti base. La tabella dell’articolo 1, paragrafo 3, riporta l’indice sostituito EONIA (ISIN EU0009659945), il tasso sostitutivo EURSTR (ISIN EU000A2X2A25) e il valore di adeguamento dello spread pari a 0,085%.
Ambito soggettivo e contrattuale della sostituzione
La sostituzione opera per i riferimenti all’EONIA nei contratti e negli strumenti finanziari rientranti nella direttiva 2014/65/UE che non contengono clausole di riserva o clausole di riserva adeguate. Non si applica ai contratti già rinegoziati in modo soddisfacente per far fronte alla cessazione dell’EONIA, in coerenza con l’articolo 23 ter, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2016/1011.
Decorrenza, entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 3 gennaio 2022, data di cessazione della pubblicazione dell’EONIA. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Contesto normativo e finalità
I considerando richiamano la cessazione annunciata dell’EONIA dal 3 gennaio 2022, la raccomandazione dello EURSTR come tasso privo di rischio in euro, l’esistenza di un ampio volume di contratti ancora collegati all’EONIA e il rischio di incertezza giuridica e perturbazioni di mercato in assenza di un approccio armonizzato. La designazione del sostituto legale è finalizzata a evitare difficoltà di esecuzione e a limitare gli effetti economici della transizione.
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