Regolamento (UE) 2021/2307
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 della Commissione del 21 ottobre 2021 che stabilisce norme relative ai documenti e alle notifiche richiesti per i prodotti biologici e i prodotti in conversione destinati all’importazione nell’Unione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce le modalità operative per l’ingresso nell’Unione di prodotti biologici e in conversione provenienti da paesi terzi, disciplinando notifiche preventive, compilazione e utilizzo del certificato di ispezione e del relativo estratto, nonché gli obblighi documentali di importatori, primi destinatari e destinatari. Definisce inoltre come gestire e comunicare le sospette o accertate non conformità riscontrate sui lotti importati. Sono previste disposizioni transitorie per i documenti cartacei e per il loro accompagnamento delle merci fino alle sedi dei soggetti interessati.
Norme sui documenti, le notifiche preventive e le comunicazioni di non conformità per l’importazione nell’Unione di prodotti biologici e in conversione, inclusa la gestione del certificato di ispezione e dei suoi estratti.
Ambito di applicazione
Si applica agli importatori stabiliti nell’Unione, agli operatori responsabili delle partite, ai primi destinatari e ai destinatari che ricevono prodotti biologici o in conversione importati da paesi terzi per essere immessi sul mercato dell’Unione. Riguarda sia le partite soggette a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri sia, in particolare, i casi di suddivisione della partita in lotti dopo l’immissione in libera pratica o in regime di sorveglianza doganale. Comprende anche le autorità competenti degli Stati membri, le autorità/organismi di controllo e lo scambio di informazioni sulle non conformità tramite OFIS. Si applica dal 1° gennaio 2022; per i certificati di ispezione e gli estratti in formato cartaceo sono previste regole transitorie fino al 30 giugno 2022 per taluni profili di firma autografa.
Norme relative ai documenti e alle notifiche per l’importazione di prodotti biologici e in conversione
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 completa il quadro del regolamento (UE) 2018/848 per le importazioni di prodotti biologici e in conversione da paesi terzi. Esso detta regole operative su notifiche preventive, certificato di ispezione, estratti per i lotti derivanti da suddivisione, scambio di informazioni sulle non conformità e disciplina transitoria per i documenti cartacei.
Ambito di applicazione e soggetti coinvolti
Il provvedimento si applica agli importatori stabiliti nell’Unione, agli operatori responsabili delle partite, ai primi destinatari e ai destinatari che ricevono i prodotti dopo l’immissione in libera pratica. La disciplina copre le partite destinate a essere immesse sul mercato dell’Unione come prodotti biologici o in conversione, comprese quelle soggette a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e quelle eventualmente esentate da tali controlli secondo il quadro richiamato. Rilevano anche le autorità competenti degli Stati membri e le autorità/organismi di controllo che sovrintendono alla conformità e alla tracciabilità.
Definizioni rilevanti
L’articolo 2 chiarisce le figure chiave: l’"importatore" è il soggetto stabilito nell’Unione soggetto al sistema di controllo del regolamento (UE) 2018/848 che presenta la partita all’importazione; l’"operatore responsabile della partita" è, in specifici casi, l’importatore o un soggetto che presenta la partita al posto di controllo frontaliero per suo conto. Sono definiti anche il "primo destinatario", che riceve la partita dopo la libera pratica per ulteriore preparazione o commercializzazione, e il "destinatario", che riceve il lotto risultante dalla suddivisione della partita. La nozione di "partita" viene coordinata con il regolamento (UE) 2017/625 e, per alcuni casi, con la disciplina delle esenzioni dai controlli ai posti di controllo frontalieri.
Notifica preventiva dell’arrivo
L’importatore, o l’operatore responsabile della partita se del caso, deve notificare preventivamente l’arrivo di ogni partita al posto di controllo frontaliero o al punto di immissione in libera pratica mediante Traces, compilando la parte pertinente del certificato di ispezione secondo il modello del regolamento delegato (UE) 2021/2306. La notifica è inviata sia all’autorità competente di cui all’articolo 6 del regolamento delegato sia all’autorità di controllo o all’organismo di controllo dell’importatore. Per le partite soggette a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, l’adempimento si aggiunge alla notifica prevista dall’articolo 56, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625. I termini minimi sono quelli fissati dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1013.
Certificato di ispezione, estratto e compilazione in Traces
Il certificato di ispezione è il documento centrale del sistema e deve essere compilato in Traces dall’importatore e dal primo destinatario secondo una ripartizione precisa dei riquadri. L’importatore compila il riquadro 23 sui regimi doganali speciali e il riquadro 24 sul primo destinatario, mentre il primo destinatario compila il riquadro 31 con la propria dichiarazione al ricevimento della partita dopo la libera pratica. Se la decisione sulla partita indica che essa è destinata alla libera pratica, il numero del certificato va inserito nella dichiarazione doganale ex articolo 158, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Quando una partita viene suddivisa in più lotti, l’importatore deve compilare per ciascun lotto un estratto del certificato di ispezione e presentarlo in Traces. Ciò vale sia per la suddivisione in regime di sorveglianza doganale prima della libera pratica, sia per la suddivisione successiva alla verifica e vidimazione del certificato. Se il lotto deve essere immesso in libera pratica, il numero dell’estratto va indicato nella dichiarazione doganale. Il destinatario, al ricevimento del lotto, completa il riquadro 13 dell’estratto confermando la conformità dell’imballaggio o contenitore e, se del caso, del certificato di ispezione.
Obblighi documentali e descrizione delle strutture
Su richiesta delle autorità competenti, di controllo o degli organismi di controllo, importatore, primo destinatario e destinatario devono esibire il certificato di ispezione o l’estratto pertinente. Inoltre, la dichiarazione dell’importatore relativa alla partita per l’immissione in libera pratica deve contenere una descrizione completa dell’unità di produzione biologica o in conversione e delle attività, comprensiva della sede, dei punti di immissione in libera pratica nell’Unione, delle eventuali strutture di magazzinaggio e dell’impegno a sottoporle al controllo dell’autorità/organismo competente. Se la dichiarazione è resa dal primo destinatario o dal destinatario, devono essere indicate anche le strutture usate per il ricevimento e il magazzinaggio dei lotti.
Notifica delle sospette o accertate non conformità
Quando, in sede di verifica di conformità della partita ai sensi del regolamento delegato (UE) 2021/2306, emergono non conformità sospette o accertate, lo Stato membro interessato deve informare immediatamente Commissione e altri Stati membri tramite il sistema OFIS, usando il modello previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/279. La Commissione a sua volta informa l’autorità competente, oppure l’autorità/organismo di controllo del paese terzo interessato, così da garantire il seguito del caso e la tracciabilità delle criticità.
Regime transitorio per i documenti cartacei
Il regolamento contempla una disciplina transitoria per il certificato di ispezione e l’estratto in formato cartaceo, vidimati con firma autografa. Tali documenti devono accompagnare le merci fino ai locali del primo destinatario o del destinatario. Alla ricezione, il primo destinatario verifica la corrispondenza tra documento cartaceo e dati in Traces; in caso di divergenza su numero dei colli o sui dati dei riquadri 16 e 17, prevalgono le informazioni registrate nel sistema. Dopo la verifica, il primo destinatario firma il certificato e lo invia all’importatore, che deve conservarlo per almeno due anni. Il destinatario del lotto appone la propria firma sull’estratto cartaceo e lo conserva anch’esso per almeno due anni. Per adempiere agli obblighi di esibizione documentale, possono essere prodotte copie recanti la dicitura "COPIA".
Entrata in vigore e decorrenza
Il regolamento è entrato in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1° gennaio 2022. Si tratta di un atto obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
L’articolo 1 delimita il campo normativo alle dichiarazioni e comunicazioni di importatori, operatori responsabili delle partite, primi destinatari e destinatari che importano prodotti da paesi terzi come biologici o in conversione, nonché alla notifica da parte delle autorità competenti delle non conformità sospette o accertate riscontrate nelle partite.
Definizioni operative
L’articolo 2 chiarisce nozioni essenziali: importatore, operatore responsabile della partita, primo destinatario, destinatario e partita. La definizione di partita include, per i prodotti esentati dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, anche il quantitativo di prodotti di uno o più codici NC accompagnati da un unico certificato di ispezione, inoltrati con lo stesso mezzo di trasporto e importati dallo stesso paese terzo.
Notifica preventiva di arrivo
L’articolo 3 impone all’importatore o, se del caso, all’operatore responsabile della partita di notificare preventivamente l’arrivo di ogni partita al posto di controllo frontaliero o al punto di immissione in libera pratica tramite Traces, compilando la parte pertinente del certificato di ispezione e trasmettendola all’autorità competente e all’autorità/organismo di controllo dell’importatore. L’obbligo si aggiunge, per le partite soggette a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, alla notifica preventiva prevista dall’articolo 56, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625. La notifica deve rispettare i termini minimi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1013.
Certificato di ispezione e estratto
L’articolo 4 disciplina la compilazione in Traces del certificato di ispezione: l’importatore compila il riquadro 23 sui regimi doganali speciali e il riquadro 24 relativo al primo destinatario; il primo destinatario compila il riquadro 31 con la propria dichiarazione al ricevimento dopo l’immissione in libera pratica. Se la partita è destinata alla libera pratica, il numero del certificato di ispezione va indicato nella dichiarazione doganale ex articolo 158, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013. Se la partita è suddivisa in lotti, l’importatore compila per ciascun lotto un estratto del certificato di ispezione e lo presenta tramite Traces; il medesimo meccanismo si applica anche alla suddivisione dopo verifica e vidimazione del certificato. Se il lotto è destinato alla libera pratica, il numero dell’estratto va riportato nella dichiarazione doganale. Il destinatario compila il riquadro 13 dell’estratto al ricevimento del lotto, confermando la conformità di imballaggio/contenitore e, se del caso, del certificato di ispezione. L’estratto deve essere redatto nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato membro di immissione in libera pratica, salvo accettazione di altra lingua UE con traduzione autenticata.
Obbligo di esibizione dei documenti
L’articolo 5 prevede che, su richiesta dell’autorità competente, dell’autorità di controllo o dell’organismo di controllo, importatore, primo destinatario o destinatario debbano fornire il certificato di ispezione o, se del caso, l’estratto in cui tali documenti sono menzionati.
Descrizione delle unità di produzione e delle attività
L’articolo 6 specifica il contenuto minimo della dichiarazione dell’importatore per la libera pratica: sede, attività con indicazione dei punti di immissione in libera pratica nell’Unione, eventuali strutture di magazzinaggio prima della consegna al primo destinatario e impegno a farle sottoporre a controllo da parte dell’autorità/organismo di controllo competente, oppure, se situate in altro Stato membro o altra regione, da un’autorità/organismo riconosciuto per quel territorio. Se la dichiarazione è resa dal primo destinatario o dal destinatario, devono essere indicate anche le strutture per il ricevimento e il magazzinaggio dei lotti.
Segnalazione delle non conformità
L’articolo 7 impone allo Stato membro interessato di informare immediatamente Commissione e altri Stati membri, tramite OFIS e il modello dell’allegato II, sezione 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/279, delle non conformità sospette o accertate riscontrate durante la verifica di conformità della partita ai sensi del regolamento delegato (UE) 2021/2306. La Commissione informa l’autorità competente o, se del caso, l’autorità/organismo di controllo del paese terzo interessato.
Regime transitorio per documenti cartacei
L’articolo 8 regola l’uso transitorio del certificato di ispezione cartaceo e del relativo estratto cartaceo, vidimati mediante firma autografa conformemente al regolamento delegato (UE) 2021/2306. I documenti devono accompagnare le merci fino ai locali del primo destinatario o del destinatario. Il primo destinatario e il destinatario devono confrontare i documenti cartacei con i dati presenti in Traces e, in caso di divergenze su numero dei colli o sui dati dei riquadri 16 e 17, prevalgono i dati di Traces. Dopo la verifica, il primo destinatario firma il certificato cartaceo e lo rinvia all’importatore; l’importatore e il destinatario devono conservarne, rispettivamente, il certificato e l’estratto per almeno due anni. Sono previste copie recanti la dicitura "COPIA" per soddisfare gli obblighi di esibizione documentale.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 9 prevede l’entrata in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione dal 1° gennaio 2022.
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