Regolamento (UE) 2021/2305
Regolamento delegato (UE) 2021/2305 della Commissione del 21 ottobre 2021 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme riguardanti i casi e le condizioni in cui i prodotti biologici e i prodotti in conversione sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e il luogo dei controlli ufficiali per tali prodotti e che modifica i regolamenti delegati (UE) 2019/2123 e (UE) 2019/2124 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce quando i prodotti biologici e i prodotti in conversione possono essere esentati dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, spostando tali verifiche presso i punti di immissione in libera pratica. Inoltre, coordina e amplia il regime dei controlli effettuabili in luoghi diversi dal posto di controllo frontaliero, modificando i regolamenti delegati (UE) 2019/2123 e (UE) 2019/2124. La disciplina è pensata per evitare duplicazioni, mantenendo però le garanzie di tracciabilità, notifica in Traces, sorveglianza doganale e registrazione delle decisioni di controllo. Si applica dal 1° gennaio 2022.
Regole sui casi di esenzione dei prodotti biologici e in conversione dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, sul luogo alternativo dei controlli e sulle modifiche ai regolamenti delegati (UE) 2019/2123 e (UE) 2019/2124.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti biologici e ai prodotti in conversione che entrano nell’Unione e che sono destinati a essere immessi sul mercato dell’Unione, con particolare riguardo alle partite soggette ai controlli ufficiali previsti dal regolamento (UE) 2017/625 e dall’articolo 45, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848. Rileva per le autorità competenti degli Stati membri, per gli operatori responsabili delle partite, per i posti di controllo frontalieri e per i punti di immissione in libera pratica/punti di controllo designati. Non si applica, per effetto delle esclusioni previste, alle partite che rientrano nelle categorie soggette a controlli frontalieri ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1, lettere da a) a e), del regolamento (UE) 2017/625, salvo il coordinamento con le nuove regole quando tali partite siano anche prodotti biologici o in conversione; restano inoltre escluse dall’esenzione le categorie di cui alla lettera f) quando siano già soggette a condizioni o misure specifiche adottate ai sensi degli articoli 126 o 128 del regolamento (UE) 2017/625 o della normativa richiamata dall’articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a h) e j), del medesimo regolamento.
Esenzione e localizzazione dei controlli per prodotti biologici e in conversione
Il regolamento delegato (UE) 2021/2305 integra il regolamento (UE) 2017/625 per disciplinare il trattamento, ai fini dei controlli ufficiali all’importazione, dei prodotti biologici e dei prodotti in conversione. La finalità è duplice: evitare controlli frontalieri non necessari per merci a basso o nullo rischio specifico e, al contempo, assicurare che i controlli avvengano in modo tracciabile e coordinato presso punti di immissione in libera pratica o altri punti di controllo designati.
Contesto normativo
Il regolamento si colloca nel quadro dei controlli ufficiali all’importazione e si coordina con il regolamento (UE) 2018/848 sulla produzione biologica. I considerando chiariscono che, per alcuni prodotti biologici e in conversione, il rischio per salute umana, animale o vegetale, benessere animale o ambiente può essere considerato basso o inesistente, con conseguente opportunità di esentare tali partite dai controlli al posto di controllo frontaliero. È inoltre necessario coordinare la disciplina con i regolamenti delegati (UE) 2019/2123 e (UE) 2019/2124, che già consentono controlli presso punti diversi dal posto di controllo frontaliero o il successivo trasporto delle merci in attesa di analisi.
Ambito oggettivo e definizioni
L’articolo 2 rinvia alle definizioni del regolamento (UE) 2018/848 per i concetti di "prodotto biologico" e "prodotto in conversione". L’articolo 3 delimita i casi di esenzione dai controlli ufficiali al posto di controllo frontaliero di primo ingresso: da un lato, i prodotti che non rientrano nelle categorie di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere da a) a e), del regolamento (UE) 2017/625; dall’altro, alcuni prodotti della lettera f) solo quando non siano già soggetti a condizioni o misure specifiche stabilite ai sensi degli articoli 126 o 128 del medesimo regolamento o della normativa richiamata dall’articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a h) e j).
Luogo di svolgimento dei controlli e ruolo di Traces
Per i prodotti esenti dai controlli frontalieri, l’articolo 4 sposta i controlli ufficiali presso i punti di immissione in libera pratica nello Stato membro in cui la partita viene sdoganata. Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione l’elenco dei punti interessati, con dati identificativi e recapiti, mentre la Commissione mantiene l’elenco aggiornato nel sistema Traces. Gli Stati membri devono inoltre garantire che tali punti siano dotati delle risorse tecnologiche e materiali necessarie per operare efficacemente con Traces.
Modifiche al regolamento delegato (UE) 2019/2123
La modifica del regolamento 2019/2123 serve ad includere espressamente le partite biologiche o in conversione nelle ipotesi in cui i controlli di identità e fisici possano essere svolti presso un punto di controllo diverso dal posto di controllo frontaliero. Per le partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, nonché per alimenti e mangimi di origine non animale, il nuovo articolo 2 bis introduce condizioni cumulative molto puntuali:
- il punto di controllo deve essere indicato nel certificato di ispezione al momento della notifica preventiva o dall’autorità competente;
- i controlli documentali al posto di controllo frontaliero devono dare esito soddisfacente;
- il trasferimento deve essere autorizzato e registrato nel certificato di ispezione e nel DSCE;
- l’arrivo deve essere notificato via Traces all’autorità del punto di controllo;
- il trasporto deve avvenire in sorveglianza doganale e senza scarico;
- la partita deve essere accompagnata da copia autenticata del certificato di ispezione, salvo i casi di esenzione previsti quando il certificato sia stato emesso o caricato in Traces e verificato dall’autorità competente;
- il numero di riferimento del certificato deve essere indicato nella dichiarazione doganale, con conservazione di copia a disposizione delle autorità doganali.
Il regolamento disciplina anche il coordinamento quando la stessa partita è soggetta sia a controlli biologici sia ad altri controlli (fitosanitari o di sicurezza alimentare/mangimistica): in tal caso i controlli devono essere eseguiti nello stesso punto di controllo, designato per la categoria di merci e situato nello Stato membro di immissione in libera pratica. Le autorità competenti devono registrare il trasferimento nei rispettivi sistemi/documenti, con obblighi distinti per DSCE e certificato di ispezione.
Modifiche al regolamento delegato (UE) 2019/2124
Il regolamento 2019/2124 viene modificato per includere le partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti soggetti a controlli biologici ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848. Viene inoltre rafforzata la previsione sulla chiusura o sigillatura dell’imballaggio o del mezzo di trasporto per le merci che proseguono verso una struttura di successivo trasporto o di magazzinaggio.
Decorrenza
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica soltanto dal 1° gennaio 2022. Per gli operatori e i consulenti, ciò significa che dal 2022 il regime degli import biologici deve essere letto congiuntamente alle regole sui certificati di ispezione, sulla notifica preventiva, su Traces e sulle nuove ipotesi di controlli decentrati.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
L’articolo 1 definisce tre pilastri: esenzione di determinati prodotti biologici e in conversione dai controlli ufficiali al posto di controllo frontaliero; individuazione del luogo alternativo in cui svolgere i controlli ufficiali per tali prodotti destinati al mercato dell’Unione; modifiche ai regolamenti delegati (UE) 2019/2123 e (UE) 2019/2124.
Definizioni
L’articolo 2 rinvia alle definizioni del regolamento (UE) 2018/848 per "prodotto biologico" e "prodotto in conversione".
Esenzione dai controlli frontalieri
L’articolo 3 esenta dai controlli ufficiali al posto di controllo frontaliero di primo ingresso i prodotti biologici e in conversione che non rientrano nelle categorie di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere da a) a e), del regolamento (UE) 2017/625; sono inoltre esenti i prodotti che ricadono nella lettera f) solo se non sono già soggetti a condizioni o misure specifiche adottate ai sensi degli articoli 126 o 128 del regolamento (UE) 2017/625 o di altra normativa richiamata dall’articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a h) e j).
Luogo dei controlli per i prodotti esenti
L’articolo 4 prevede che i controlli ufficiali per i prodotti esenti siano effettuati presso i punti di immissione in libera pratica nello Stato membro in cui la partita viene immessa in libera pratica. Gli Stati membri devono informare la Commissione dei punti interessati, indicando nome, indirizzo e recapiti; la Commissione mantiene aggiornato l’elenco in Traces. Gli Stati membri devono anche garantire che tali punti dispongano di tecnologia e attrezzature adeguate per il funzionamento efficiente di Traces.
Modifiche al regolamento delegato (UE) 2019/2123
L’articolo 5 estende il campo di applicazione del regolamento 2019/2123 alle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti soggetti a controlli biologici ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848, nonché ad alimenti e mangimi di origine non animale soggetti a controlli biologici. Introduce l’articolo 2 bis, che consente controlli dei prodotti biologici sotto forma di controlli di identità e fisici presso un punto di controllo diverso dal posto di controllo frontaliero solo se sono soddisfatte condizioni cumulative: indicazione del punto nel certificato di ispezione, esito soddisfacente dei controlli documentali, autorizzazione al trasferimento nel certificato di ispezione e nel DSCE, notifica dell’arrivo via Traces, trasporto in sorveglianza doganale senza scarico, accompagnamento con copia autenticata del certificato salvo eccezioni, e indicazione del numero di riferimento nella dichiarazione doganale. Sono inoltre disciplinate le condizioni per i trasferimenti congiunti quando la stessa partita è selezionata sia per controlli alimentari/mangimistici sia per controlli biologici o fitosanitari, con obbligo di svolgere i controlli nello stesso punto di controllo designato nello Stato membro di immissione in libera pratica. L’articolo 6, paragrafo 6, impone al punto di controllo di confermare l’arrivo in Traces e di registrare esiti e decisione nel certificato di ispezione.
Modifiche al regolamento delegato (UE) 2019/2124
L’articolo 6 estende il regolamento 2019/2124 alle piante, prodotti vegetali e altri oggetti soggetti a controlli biologici ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848. Modifica inoltre l’articolo 6, paragrafo 3, per rafforzare le condizioni di chiusura o sigillatura dell’imballaggio o del mezzo di trasporto durante il trasferimento verso la struttura di successivo trasporto e durante il magazzinaggio.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 7 dispone che il regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2022.
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