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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/2306

Regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione del 21 ottobre 2021 che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative ai controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all’importazione nell’Unione e al certificato di ispezione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R2306

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento integra il regolamento (UE) 2018/848 disciplinando in modo dettagliato la verifica delle partite biologiche nei paesi terzi, il certificato di ispezione e i controlli ufficiali all’ingresso nell’Unione. Definisce inoltre le regole per l’uso del sistema Traces, per i regimi doganali speciali, per le emergenze in caso di indisponibilità del sistema e per la gestione delle non conformità sospette o accertate. È prevista una fase transitoria fino al 30 giugno 2022 per l’uso di documenti cartacei. Il regolamento abroga il precedente regolamento (CE) n. 1235/2008 e si applica dal 1° gennaio 2022.

Norme sui controlli ufficiali e sul certificato di ispezione per l’importazione nell’Unione di partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione dai paesi terzi.

Ambito di applicazione

Si applica alle partite di prodotti destinati a essere immessi sul mercato dell’Unione come prodotti biologici o in conversione, importati da paesi terzi. Riguarda le verifiche nel paese terzo, il rilascio e l’uso del certificato di ispezione, i controlli ufficiali presso i posti di controllo frontalieri o i punti di immissione in libera pratica, le partite soggette a regimi doganali speciali e le misure da adottare in caso di sospetta o accertata non conformità. Sono previsti regimi particolari per i prodotti esentati dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri ai sensi del regolamento delegato (UE) 2021/2305 e disposizioni transitorie fino al 30 giugno 2022 per certificati ed estratti in formato cartaceo.

Certificato di ispezione e controlli ufficiali per l’importazione di prodotti biologici e in conversione

Il regolamento delegato (UE) 2021/2306 completa il quadro del regolamento (UE) 2018/848 fissando le regole operative per l’importazione nell’Unione di prodotti biologici e di prodotti in conversione provenienti da paesi terzi. La disciplina mira a garantire che ogni partita sia verificata nel paese terzo, accompagnata da un certificato di ispezione e sottoposta ai controlli ufficiali necessari all’ingresso nell’Unione, con utilizzo del sistema Traces e coordinamento con la normativa doganale e sui controlli ufficiali.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle partite destinate a essere immesse sul mercato dell’Unione come biologiche o in conversione, sia quando entrano tramite posto di controllo frontaliero sia quando sono esentate da tali controlli e vengono controllate in un punto di immissione in libera pratica ai sensi del regolamento delegato (UE) 2021/2305. Rilevano anche le partite vincolate a regimi doganali speciali e le ipotesi di parte di partita immessa in libera pratica. Sono esclusi solo i casi in cui si applichino regole speciali previste da altri atti richiamati; il regolamento mantiene infatti un forte rinvio incrociato al regolamento (UE) 2017/625, al codice doganale dell’Unione e agli atti delegati/di esecuzione collegati.

Verifica nel paese terzo e rilascio del certificato

L’autorità di controllo o l’organismo di controllo riconosciuto nel paese terzo deve verificare la partita prima che lasci il paese di esportazione o di origine. La verifica comprende sempre controlli documentali sistematici e, in base al rischio, controlli fisici; per le partite ad alto rischio si applicano condizioni più rigorose e, per i soggetti riconosciuti ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/848, il rilascio del certificato è subordinato anche alla disponibilità completa della tracciabilità e dei risultati analitici dei campioni.

I controlli documentali devono accertare, in particolare:

  • la tracciabilità dei prodotti e degli ingredienti;
  • la coerenza tra volumi dichiarati e bilancio di massa;
  • la correttezza dei documenti di trasporto e commerciali;
  • per i prodotti trasformati, che tutti gli ingredienti biologici provengano da operatori certificati o da paesi terzi riconosciuti, oppure siano stati prodotti e certificati nell’Unione.

Certificato di ispezione, Traces e requisiti formali

Il certificato di ispezione deve essere emesso per ogni partita nel sistema Traces secondo il modello allegato, con caricamento dei documenti giustificativi. Il certificato reca il sigillo elettronico qualificato; se il sigillo non è disponibile al momento del rilascio, alcune informazioni devono essere completate o aggiornate entro 10 giorni e comunque prima della vidimazione da parte dell’autorità competente.

Il certificato deve essere redatto nella lingua ufficiale dello Stato membro del posto di controllo frontaliero o del punto di immissione in libera pratica, salvo accettazione di un’altra lingua ufficiale dell’Unione con eventuale traduzione autenticata. L’allegato dettaglia i riquadri da compilare e le informazioni richieste su operatori, origine, esportazione, descrizione dei prodotti, trasporto, regimi doganali speciali, controlli e decisione finale.

Controlli ufficiali all’ingresso nell’Unione

L’autorità competente presso il posto di controllo frontaliero o il punto di immissione in libera pratica esegue:

  • controlli documentali su tutte le partite;
  • controlli di identità a campione;
  • controlli fisici con frequenza basata sul rischio di non conformità.

Per le partite ad alto rischio, i controlli di identità e fisici sono sistematici e deve essere prelevato almeno un campione rappresentativo. Dopo le verifiche, l’autorità registra nel certificato la decisione sulla partita: immissione in libera pratica come prodotto biologico, in conversione, non biologico, oppure divieto di immissione; è anche prevista l’ipotesi di immissione parziale con estratto del certificato.

Per i prodotti soggetti a controlli al posto di controllo frontaliero, il regolamento coordina la disciplina con il DSCE e con le regole sul trasferimento a punti di controllo: i controlli documentali possono essere svolti a distanza e quelli di identità/fisici in punti di controllo, secondo il regolamento delegato (UE) 2019/2123.

Regimi doganali speciali e suddivisione in lotti

Se la partita è vincolata a deposito doganale o perfezionamento attivo e subisce operazioni limitate di preparazione, la verifica deve precedere la prima preparazione. Le operazioni consentite sono soltanto:

  • imballaggio o cambio di imballaggio;
  • apposizione, rimozione o modifica di etichette relative alla presentazione del metodo di produzione biologico.

Dopo tali operazioni, la partita è nuovamente verificata e il certificato è vidimato prima dell’immissione in libera pratica. È anche disciplinata la suddivisione della partita in più lotti sotto sorveglianza doganale, con estratto del certificato per ciascun lotto e successiva vidimazione da parte dell’autorità competente del luogo di destinazione.

Emergenze, indisponibilità di Traces e forza maggiore

Le autorità e gli organismi di controllo devono tenere disponibile un modello compilabile del certificato e i documenti necessari per poter operare anche in caso di malfunzionamento del sistema. Se Traces, o una sua funzionalità, resta indisponibile per più di 24 ore, è ammesso l’uso di modelli cartacei o elettronici compilabili.

In tale ipotesi:

  • ogni certificato deve avere un numero di riferimento e un registro cronologico di emissione;
  • le alterazioni o cancellature non certificate rendono nullo il documento cartaceo;
  • quando il sistema torna operativo, le informazioni devono essere riversate in Traces.

In caso di forza maggiore si applica lo stesso regime emergenziale; inoltre le autorità devono informare immediatamente la Commissione e caricare i dati necessari entro 10 giorni dalla fine dell’evento.

Non conformità sospette o accertate

Se, a seguito di notifica di uno Stato membro, la Commissione comunica a un’autorità di un paese terzo una sospetta o accertata non conformità che compromette l’integrità della partita, tale autorità deve svolgere un’indagine. La risposta deve pervenire alla Commissione e allo Stato membro notificante entro 30 giorni di calendario e deve indicare le azioni adottate, i risultati dell’indagine e ogni informazione aggiuntiva richiesta.

La Commissione o uno Stato membro può inoltre chiedere l’elenco completo degli operatori e gruppi di operatori coinvolti nella catena biologica e delle relative autorità/organismi di controllo.

Disposizioni transitorie, abrogazione ed entrata in applicazione

Fino al 30 giugno 2022 sono ammesse modalità cartacee transitorie per il certificato di ispezione e per gli estratti, con firma autografa e timbro/sigillo ufficiale, pur restando ferma la compilazione preventiva nel sistema Traces. Le autorità devono verificare la corrispondenza tra documento cartaceo e dati presenti in Traces; se vi sono divergenze su specifiche informazioni, prevalgono i dati del sistema.

Il regolamento abroga il regolamento (CE) n. 1235/2008, che tuttavia continua ad applicarsi ai certificati e agli estratti ancora pendenti rilasciati o presentati prima del 1° gennaio 2022, nonché alla dichiarazione del primo destinatario/destinatario. Il regolamento è entrato in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 1° gennaio 2022.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

Stabilisce norme sulla verifica nel paese terzo delle partite destinate all’immissione sul mercato dell’Unione come prodotti biologici o in conversione, sul rilascio del certificato di ispezione, sui controlli ufficiali all’importazione e sulle azioni da adottare in caso di non conformità sospetta o accertata al regolamento (UE) 2018/848.

Definizioni operative

Definisce, tra l’altro, "partita", "posto di controllo frontaliero", "punto di immissione in libera pratica", "punto di controllo", "controllo documentale", "controllo di identità", "controllo fisico" e "sigillo elettronico qualificato", rinviando in larga misura al regolamento (UE) 2017/625 e al regolamento (UE) n. 910/2014.

Verifica nel paese terzo

L’autorità di controllo o l’organismo di controllo riconosciuto verifica la partita prima della sua uscita dal paese terzo. La verifica comprende controlli documentali sistematici e, se necessario sulla base del rischio, controlli fisici. Sono precisati i soggetti competenti alla verifica, in particolare l’autorità dell’operatore/produttore o dell’ultimo operatore che effettua l’ultima operazione ai fini della preparazione, e i documenti da esaminare (tracciabilità, bilancio di massa, trasporto, fatture, documentazione tecnica e finanziaria).

Rilascio del certificato di ispezione

Per ogni partita deve essere rilasciato un certificato di ispezione prima che la partita lasci il paese terzo di esportazione o di origine. Per le partite ad alto rischio di cui all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2021/1698, il certificato può essere rilasciato solo dopo il completamento della documentazione sulla tracciabilità e la valutazione dei risultati delle analisi dei campioni prelevati.

Traces e formato del certificato

Il certificato di ispezione è emesso nel sistema Traces secondo il modello dell’allegato e deve essere corredato di documenti giustificativi caricati nel sistema. È previsto il sigillo elettronico qualificato; se non disponibile al momento del rilascio, alcune informazioni e documenti devono essere inseriti o aggiornati entro 10 giorni e comunque prima della vidimazione da parte dell’autorità competente. Sono inoltre previste regole sulla lingua del certificato e sulla possibilità di accettare altre lingue ufficiali dell’Unione con traduzione autenticata.

Controlli ufficiali all’ingresso nell’Unione

L’autorità competente al posto di controllo frontaliero o al punto di immissione in libera pratica esegue controlli documentali su tutte le partite, controlli di identità a campione e controlli fisici con frequenza basata sul rischio di non conformità. Per le partite ad alto rischio, controlli di identità e fisici sono sistematici e includono almeno un campione rappresentativo. Dopo i controlli, l’autorità decide se la partita può essere immessa in libera pratica come biologica, in conversione, non biologica, o non può essere immessa in libera pratica; può anche autorizzare solo una parte della partita con estratto del certificato.

Partite soggette a controlli ai posti di controllo frontalieri e estratti del certificato

Per i prodotti soggetti a controlli al posto di controllo frontaliero, si applicano ulteriori regole sul ricorso al documento sanitario comune di entrata (DSCE), sulla possibilità di controlli documentali a distanza e di controlli di identità e fisici presso punti di controllo. Se solo parte della partita è immessa in libera pratica, la partita deve essere suddivisa in lotti e per ciascuno l’importatore presenta un estratto del certificato di ispezione da vidimare nel sistema Traces.

Regimi doganali speciali

Se la partita è vincolata a deposito doganale o perfezionamento attivo e subisce operazioni limitate di imballaggio, cambio imballaggio o modifica delle etichette biologiche, la verifica deve avvenire prima della prima preparazione. Dopo tali operazioni e prima dell’immissione in libera pratica, la partita è nuovamente verificata e il certificato è vidimato. È inoltre possibile la suddivisione in lotti in regime di sorveglianza doganale con estratti del certificato per ciascun lotto.

Emergenze e forza maggiore

In caso di indisponibilità del sistema Traces per oltre 24 ore, o in caso di forza maggiore, possono essere utilizzati modelli compilabili cartacei o elettronici. I certificati devono recare la dicitura "elaborato in situazione di emergenza". Dopo il ripristino del sistema, le informazioni devono essere inserite elettronicamente; in caso di forza maggiore, le autorità competenti devono informare senza indugio la Commissione e le informazioni devono essere caricate entro 10 giorni dalla fine dell’evento.

Non conformità e indagini nei paesi terzi

Se la Commissione trasmette una notifica a seguito di segnalazione di uno Stato membro su non conformità sospette o accertate che compromettono l’integrità della partita, l’autorità competente o di controllo del paese terzo deve svolgere un’indagine e rispondere entro 30 giorni, comunicando misure adottate, risultati dell’indagine e ulteriori informazioni richieste. Commissione e Stati membri possono chiedere l’elenco degli operatori della filiera e delle rispettive autorità di controllo.

Disposizioni transitorie

Fino al 30 giugno 2022 il certificato di ispezione e l’estratto possono essere rilasciati e vidimati in formato cartaceo, con firma autografa e timbro/sigillo ufficiale secondo regole specifiche. Le autorità devono verificare la corrispondenza tra carta e Traces; in caso di difformità su numero di colli o dati dei riquadri 16 e 17 prevalgono le informazioni presenti in Traces.

Abrogazione e applicazione

Abroga il regolamento (CE) n. 1235/2008, che continua però ad applicarsi per i certificati e gli estratti pendenti rilasciati o presentati prima del 1° gennaio 2022 e per la dichiarazione del primo destinatario/destinatario. Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 1° gennaio 2022.

Come è indicizzato

Materieagricoltura biologicacontrolli ufficialidoganeimportazionitracciabilità

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