Sentenza n. 5900/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 482 del 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Basilicata n. 482 del 2024 e, in primo grado, provvedimento comunale di acquisizione al patrimonio comunale di terreni agricoli per inottemperanza a un'ordinanza di demolizione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti contestavano la sentenza del TAR che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento comunale prot. 05933 del 4 aprile 2023, con cui il Comune aveva acquisito al proprio patrimonio 40.720 mq di terreni agricoli, costituenti la totalità delle proprietà degli interessati, in conseguenza della mancata demolizione di manufatti abusivi già ingiunta con ordinanza n. 32 del 19 aprile 2014. Con il primo motivo deducevano la violazione dell'art. 31 d.P.R. n. 380/2001 e della l. n. 241/1990, il difetto di istruttoria e la falsità dei presupposti, sostenendo che l'acquisizione avrebbe richiesto la previa notifica dell'accertamento dell'inottemperanza, che il procedimento fosse viziato e che fosse irragionevole il decorso di nove anni tra l'ordinanza di demolizione e l'acquisizione. Contestavano inoltre l'imprecisione catastale relativa a una particella soppressa e la comunicazione dell'atto a un soggetto che aveva nel frattempo alienato la propria quota. Con il secondo motivo deducevano violazione della l. n. 241/1990, difetto di istruttoria e motivazione, falsa rappresentazione della realtà, sviamento e contraddittorietà, sostenendo che fosse ancora pendente un procedimento relativo alle modalità di esecuzione dell'ordinanza di demolizione e che fosse previsto l'abbattimento delle tettoie e la restituzione dei terreni all'attività agricola, con ricostruzione dell'allevamento su aree diverse.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Richiamando l'Adunanza plenaria n. 16 del 2023, ha affermato che la mancata ottemperanza all'ordine di demolizione entro il termine previsto determina un illecito amministrativo omissivo propter rem, distinto dall'illecito originario derivante dalla realizzazione dell'abuso, e che l'acquisizione al patrimonio comunale si produce ipso iure alla scadenza del termine di novanta giorni. L'atto di acquisizione ha natura dichiarativa; il formale accertamento dell'inottemperanza costituisce titolo per l'immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, mentre la sua notificazione ha funzione meramente certificativa dell'avvenuto trasferimento della proprietà e non deve necessariamente precedere l'atto di acquisizione. Il lungo intervallo temporale non incide sull'effetto acquisitivo già prodottosi per legge. Neppure la soppressione catastale di una particella ha invalidato il provvedimento, poiché l'area risultava precisamente individuabile attraverso la mappa allegata. La comunicazione dell'atto a un soggetto non più comproprietario poteva incidere, al più, sull'efficacia nei suoi confronti, senza determinare l'illegittimità dell'atto. È stato inoltre ritenuto infondato il secondo motivo, poiché l'acquisizione del bene comporta la novazione oggettiva dell'obbligo di ripristino: dopo l'acquisto da parte dell'amministrazione il privato non può unilateralmente procedere alla demolizione, salvo che l'amministrazione lo consenta. Nel caso concreto, tale possibilità non era stata correttamente riconosciuta, ma ciò non determinava l'illegittimità dell'acquisizione impugnata. Spese di lite compensate.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. n. 380/2001
L'inottemperanza all'ordine di demolizione entro novanta giorni comporta l'acquisizione ipso iure del bene al patrimonio comunale; l'atto di acquisizione ha natura dichiarativa e il formale accertamento dell'inottemperanza vale come titolo per l'immissione in possesso e la trascrizione, mentre la notificazione ha funzione certificativa.
l. n. 241/1990
Le dedotte violazioni delle regole generali sul procedimento amministrativo non sono state ritenute idonee a invalidare l'atto di acquisizione.
sentenza Corte costituzionale n. 140 del 2018
L'ordine di demolizione e l'acquisizione al patrimonio comunale costituiscono distinte sanzioni, reazioni dell'ordinamento a due illeciti diversi: la realizzazione dell'opera abusiva e la successiva mancata demolizione.
sentenza Consiglio di Stato, Adunanza plenaria n. 16 del 2023
La mancata ottemperanza all'ordine di demolizione configura un illecito omissivo propter rem; l'acquisizione si produce ipso iure alla scadenza del termine e determina la novazione oggettiva dell'obbligo di ripristino.
Massime di principio
- La mancata ottemperanza all'ordine di demolizione entro il termine di novanta giorni configura un illecito amministrativo omissivo propter rem, distinto dall'illecito derivante dalla realizzazione dell'opera abusiva.
- L'acquisizione gratuita dell'area al patrimonio comunale prevista dall'art. 31 d.P.R. n. 380/2001 si produce ipso iure alla scadenza del termine per adempiere all'ordine di demolizione; il successivo atto amministrativo ha natura dichiarativa.
- L'accertamento formale dell'inottemperanza costituisce titolo per l'immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, mentre la sua notificazione all'interessato ha funzione certificativa dell'avvenuto trasferimento e non è condizione di validità dell'acquisizione già prodottasi per legge.
- Il decorso di un lungo periodo tra l'ordinanza di demolizione e l'atto dichiarativo di acquisizione non impedisce l'effetto acquisitivo, purché siano identificabili l'area e i presupposti dell'inottemperanza.
- L'acquisizione del bene al patrimonio comunale determina la novazione oggettiva dell'obbligo di ripristino: il privato non può più procedere autonomamente alla demolizione, salvo consenso dell'amministrazione, e resta tenuto al rimborso delle spese sostenute per la demolizione d'ufficio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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