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Sentenza

Sentenza del 06/04/2016 n. 6678 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia che aveva annullato l'avviso di rettifica e liquidazione, sostenendo che l'avviamento commerciale dell'azienda avrebbe dovuto essere assoggettato a imposta di successione. Con il primo motivo ha denunciato la violazione del D.Lgs. n. 346 del 1990, artt. 15 e 16, ritenendo erronea l'applicazione retroattiva delle modifiche introdotte dalla L. n. 342 del 2000. Con il secondo motivo ha denunciato motivazione insufficiente e contraddittoria sull'esclusione dell'avviamento. La Corte ha rilevato, tuttavia, che la CTR non aveva fondato la decisione sulla retroattività della nuova disciplina, ma sull'insussistenza concreta di un avviamento tassabile, anche perché l'attività di gestione di un magazzino tabacchi era svolta in regime di concessione monopolistica e non risultava liberamente cedibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che i motivi non avessero censurato adeguatamente entrambe le autonome ragioni poste dalla CTR a fondamento della decisione. In particolare, il primo motivo riguardava una questione di retroattività estranea alla ratio decidendi effettiva, mentre il secondo formulava una censura generica senza contestare specificamente la conclusione secondo cui l'attività monopolistica non consentiva di configurare un avviamento economicamente valorizzabile in una libera cessione. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata a rimborsare ad A.G. le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 2.500 euro, oltre spese generali e accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 346 del 1990, artt. 15 e 16

    Le disposizioni disciplinano la determinazione della base imponibile dell'imposta sulle successioni, inclusa la rilevanza dell'avviamento. La questione della loro applicazione temporale non è stata decisiva, poiché la sentenza impugnata aveva escluso in concreto l'esistenza di un avviamento tassabile.

  • Legge n. 342 del 2000, art. 69

    Ha modificato la disciplina degli artt. 15 e 16 del D.Lgs. n. 346 del 1990. La Corte ha precisato che la CTR non aveva applicato retroattivamente tali modifiche, come erroneamente sostenuto dall'Agenzia.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    Individua, rispettivamente, il vizio di violazione o falsa applicazione di legge e il vizio di motivazione deducibili con ricorso per cassazione. Le censure devono essere specifiche e riferite all'effettiva motivazione della sentenza impugnata.

  • Cass. Sezioni Unite, sentenza n. 7931 del 29 marzo 2013

    Quando una decisione si fonda su più ragioni autonome e ciascuna è sufficiente a sostenerla, il ricorso è inammissibile se non contesta specificamente tutte le rationes decidendi.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione devono essere individuate e contestate tutte le autonome ragioni che sorreggono la decisione impugnata; è sufficiente che una sola ratio non venga validamente censurata perché la decisione possa restare ferma.
  • Le censure devono confrontarsi con la motivazione effettivamente adottata dal giudice di merito e non con una motivazione diversa, ipotizzata dalla parte ricorrente.
  • Una contestazione generica di insufficienza o contraddittorietà della motivazione non è sufficiente: occorre indicare con precisione quale passaggio sia viziato e perché il ragionamento sia giuridicamente o logicamente errato.
  • In materia di avviamento, la sua imponibilità presuppone un valore economico trasferibile e riconducibile a una libera cessione dell'azienda. Se l'attività dipende da una concessione amministrativa o da un regime monopolistico e non è liberamente trasferibile, può essere esclusa in concreto l'esistenza di un avviamento autonomamente tassabile.
  • La qualificazione giuridica dell'attività e la sua effettiva trasferibilità possono essere decisive per stabilire se esista un avviamento imponibile, indipendentemente dalle questioni di applicazione temporale della normativa.

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