Sentenza n. 480/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 529/2024 del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, pubblicata in data 05.06.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 529/2024 del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, relativa al riconoscimento della carta docente per tre annualità
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del giudice ordinario, divenuta irrevocabile come attestato dalla cancelleria il 6 marzo 2025. La sentenza era stata notificata al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente. L'amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, accertando la perdurante inottemperanza del Ministero a una sentenza definitiva del giudice ordinario. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza n. 529/2024 entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel dirigente dell'Ufficio Scolastico regionale, con facoltà di subdelega, che provvederà entro i successivi novanta giorni su istanza del ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese, liquidate in euro 1.000,00 oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice amministrativo ha ordinato all'amministrazione inadempiente di dare esecuzione al giudicato e ha previsto, in caso di ulteriore inerzia, l'intervento sostitutivo di un commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è necessario che il titolo esecutivo sia divenuto definitivo e che l'amministrazione sia rimasta inadempiente dopo la notificazione della sentenza e la decorrenza del termine dilatorio previsto per l'esecuzione.
- Quando l'amministrazione non esegue una sentenza definitiva del giudice ordinario relativa a una prestazione dovuta, il giudice amministrativo può ordinare l'esecuzione delle statuizioni contenute nel titolo, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l'adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte vittoriosa in caso di persistente inadempimento.
Come è indicizzato
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