Cassazione Penale, Sentenza n. 21948/2023 del 22/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 20/09/2022 con cui è stata revocata la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale concessa il 10/06/2021. Il ricorrente, tramite difensore, deduceva violazione di legge (art. 649 c.p.p.), sostenendo che il Tribunale avrebbe revocato la misura per ragioni diverse da quelle indicate dal Magistrato di Sorveglianza (che aveva ritenuto irrilevante l'esecuzione di un'ordinanza cautelare riguardante un fatto anteriore all'ammissione alla misura). In subordine si contestava la mancata applicazione della detenzione domiciliare.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondata la doglianza sull'art. 649 c.p.p., affermando che i provvedimenti di concessione o revoca delle misure alternative sono suscettibili di revoca o modifica ove emergano elementi nuovi o non conosciuti che incidano sulla sussistenza delle condizioni che legittimano la misura. Nel caso specifico il Tribunale ha adeguatamente motivato la revoca richiamando sia il fatto posto a fondamento dell'ordinanza cautelare sia elementi accertati durante l'esecuzione della stessa (il ricorrente sorpreso in possesso di un fucile e di sostanza stupefacente), circostanze che hanno fatto venire meno la prognosi favorevole e l'esperimento rieducativo. Quanto alla detenzione domiciliare, la Corte ha ritenuto la misura non applicabile dato l'esito negativo dell'esperimento rieducativo e l'esecuzione della custodia cautelare; pertanto anche tale doglianza è stata respinta. Il ricorrente è stato condannato alle spese.
Norme richiamate
art. 649 cod. proc. pen.
L'articolo è stato invocato dal ricorrente per censurare la motivazione della revoca; il giudice ha però precisato che la revoca di misure alternative è legittima quando emergono elementi nuovi o nuove valutazioni che incidono sulla sussistenza delle condizioni favorevoli, e che la valutazione del Tribunale non è vincolata dalla precedente decisione del Magistrato.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (varie sezioni e precedenti citati)
I precedenti richiamati confermano il principio che le concessioni di misure alternative non hanno carattere di giudicato definitivo e possono essere riconsiderate dal Tribunale di Sorveglianza alla luce di elementi sopravvenuti o non conoscibili al momento della concessione; inoltre il possesso di arma e stupefacenti durante l'affidamento costituisce elemento idoneo a dimostrare il venir meno delle condizioni rieducative.
Massime di principio
- I provvedimenti che concedono misure alternative (es. affidamento in prova) non sono immodificabili: il Tribunale di Sorveglianza può revocarli se emergono elementi nuovi o prima non conosciuti che incidono sulla prognosi favorevole.
- Fatti anteriori alla concessione della misura possono giustificare la revoca se sono emersi successivamente o non erano conosciuti al momento dell'ammissione e sono tali da rendere vana la precedente valutazione favorevole.
- Il rinvenimento, durante l'esecuzione della misura alternativa, del possesso di armi e di sostanze stupefacenti è elemento gravemente pregiudizievole per l'esperimento rieducativo e giustifica la revoca della misura.
- La decisione del Magistrato di Sorveglianza che sospende o revoca la misura non vincola il Tribunale di Sorveglianza, il quale opera una nuova e autonoma valutazione dei fatti e delle condizioni.
- La detenzione domiciliare non è automaticamente alternativa alla revoca dell'affidamento: se l'esperimento rieducativo è considerato fallito e/o è stata eseguita una misura cautelare custodiale, la sostituzione con detenzione domiciliare può essere esclusa.
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