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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01651/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (editori)

La controversia

La controversia nasceva da una duplice azione incrociata: da un lato le imprese che redigono rassegne stampa chiedevano di accertare la liceità della riproduzione di articoli, informazioni e notizie tratte da giornali e periodici, anche in assenza di licenza o consenso degli autori; dall'altro lato gli editori e la federazione di categoria chiedevano di inibire e risarcire il danno per la riproduzione degli articoli nelle rassegne stampa, sostenendo che l'attività fosse illecita per violazione del diritto d'autore e, in parte, per concorrenza sleale. In cassazione gli editori ricorrenti deducevano: 1) violazione dell'art. 65 l.d.a., dell'art. 14 disp. prel. c.c. e dell'art. 71-novies l.d.a., sostenendo che la norma sulle eccezioni al diritto d'autore è di stretta interpretazione e non può essere estesa alle rassegne stampa; 2) nullità per omessa pronuncia e contrasto tra motivazione e dispositivo, perché la corte territoriale, pur applicando l'art. 65 l.d.a., non avrebbe riformato la decisione di primo grado nella parte in cui aveva legittimato anche la riproduzione di articoli espressamente riservati; 3) motivazione apparente sull'assenza di prova della riproduzione di articoli riservati; 4) violazione degli artt. 2598 c.c. e 101 l.d.a. per avere escluso la concorrenza sleale conseguente alla riproduzione sistematica degli articoli in rassegna stampa.

La decisione

La Corte ha accolto solo il secondo motivo, ritenendo che, una volta affermata l'applicabilità dell'art. 65 l.d.a. alle rassegne stampa, la Corte d'appello avrebbe dovuto trarne anche la conseguenza che la liceità non coprisse gli articoli oggetto di espressa riserva di riproduzione. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente a tale profilo e, decidendo nel merito, ha escluso il diritto di riprodurre in rassegna stampa gli articoli per i quali vi sia stata espressa riserva ex art. 65 l.d.a. Gli altri motivi sono stati respinti. Le spese sono state compensate integralmente per reciproca soccombenza e novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 65 l.d.a.

    "Gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso ... possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico ... se la riproduzione o l'utilizzazione non è stata espressamente riservata"

    Norma eccezionale e di stretta interpretazione; applicabile, in via estensiva e non analogica, alle rassegne stampa nel regime anteriore al d.lgs. n. 177/2021, ma non consente la riproduzione di articoli espressamente riservati.

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    Il divieto riguarda l'analogia e non impedisce, in astratto, l'interpretazione estensiva di una norma eccezionale entro i limiti della ratio.

  • art. 71-novies l.d.a.

    Le eccezioni e limitazioni non devono arrecare un ingiustificato pregiudizio ai titolari; nel caso concreto tale pregiudizio non è stato dimostrato.

  • art. 65 l.d.a. (come modificato dal d.lgs. 9 aprile 2003, n. 68)

    La disciplina ratione temporis applicabile prima della riforma del 2021 era quella previgente e non quella introdotta dal nuovo art. 43-bis l.d.a.

  • Direttiva (UE) 2019/790, art. 15

    Ha introdotto un diritto degli editori per l'utilizzo online delle pubblicazioni giornalistiche; la Corte la richiama solo per il contesto normativo sopravvenuto e non applicabile ratione temporis.

  • L. 22 aprile 2021, n. 53, art. 9

    Ha delegato il Governo ad attuare la direttiva copyright, rafforzando la tutela degli editori nel mercato digitale.

  • d.lgs. 8 novembre 2021, n. 177, art. 43-bis l.d.a.

    Ha introdotto, per il futuro, il riconoscimento di un equo compenso e la negoziazione per l'utilizzo online delle pubblicazioni giornalistiche, comprese le rassegne stampa.

  • Convenzione di Berna, art. 10

    "Sono lecite le citazioni tratte da un'opera già resa lecitamente accessibile al pubblico, nonché le citazioni di articoli di giornali e riviste periodiche nella forma di rassegne di stampe"

    La Corte valorizza la disposizione come conferma della liceità, entro i limiti di buoni usi e scopo perseguito, della citazione di articoli di giornale in forma di rassegna stampa.

  • art. 2598 c.c.

    La riproduzione in rassegna stampa è concorrenzialmente lecita se avviene nel rispetto dell'art. 65 l.d.a.; non può essere qualificata automaticamente come atto di concorrenza sleale senza un autonomo accertamento delle concrete modalità di produzione e commercializzazione.

  • art. 101 l.d.a.

    Riguarda la riproduzione indebita di informazioni e notizie e opera come norma speciale rispetto all'art. 2598 c.c.; non è estensibile agli articoli veri e propri.

  • art. 360 c.p.c.

    Fondamento dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dagli editori.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte riconosce l'omessa riforma del capo di sentenza relativo alla domanda di accertamento proposta dalle attrici, una volta mutato il corretto inquadramento giuridico.

Massime di principio

  • Le eccezioni al diritto d'autore, quando incidono su una regola generale di esclusiva, sono norme di carattere eccezionale e non si applicano per analogia; tuttavia possono essere oggetto di interpretazione estensiva se la fattispecie non introduce una nuova eccezione, ma resta entro la medesima ratio.
  • Nel regime anteriore alla riforma del 2021, l'art. 65 l.d.a. può essere esteso alle rassegne stampa perché anch'esse perseguono una funzione informativa e di circolazione delle notizie; la finalità di lucro del servizio non è di per sé decisiva.
  • L'estensione dell'art. 65 l.d.a. alle rassegne stampa non copre però gli articoli per i quali l'autore o l'editore abbia espressamente riservato la riproduzione o l'utilizzazione; in tal caso la riproduzione resta vietata.
  • Quando una decisione qualifica un'attività come lecita entro i limiti di una norma di eccezione, il giudice deve trarne coerentemente tutte le conseguenze anche sulle domande accessorie o consequenziali, evitando un contrasto tra la qualificazione giuridica adottata e il dispositivo.
  • La concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. e la disciplina speciale dell'art. 101 l.d.a. richiedono un autonomo accertamento dei fatti e delle modalità concrete della riproduzione; non basta la mera sistematicità dell'attività se essa resta nei limiti della riproduzione consentita dalla legge.
  • L'art. 101 l.d.a. riguarda informazioni e notizie, non la riproduzione degli articoli in quanto tali, e dunque non può essere automaticamente invocato per colpire ogni forma di rassegna stampa.

Come è indicizzato

MaterieDiritto d'autoreConcorrenza sleale
RamiProprietà intellettualeCommerciale
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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