Sentenza del 18/05/2017 n. 2208 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - RADDOPPIO TERMINI - Notitia criminis - Disciplina transitoria - Comunicazione entro termini ordinari accertamento - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'applicabilità del raddoppio dei termini per l'accertamento previsto dall'art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973, alla luce della disciplina transitoria introdotta dal d.lgs. n. 128/2015 e successivamente modificata dalla legge n. 208/2015. In particolare, occorreva stabilire se il raddoppio fosse legittimo quando la notitia criminis era stata trasmessa all'Autorità giudiziaria oltre gli ordinari termini di accertamento, anche per atti notificati prima della riforma del 2015.
La decisione
È stato affermato che la legge n. 208/2015, pur eliminando il raddoppio dei termini a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, non ha mantenuto la precedente clausola di salvaguardia prevista dall'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128/2015. Pertanto, anche per gli atti notificati prima della riforma, il raddoppio dei termini è legittimo soltanto se la denuncia penale è stata presentata entro gli ordinari termini decadenziali. Una notitia criminis trasmessa tardivamente non consente quindi di prorogare validamente i termini di accertamento.
Norme richiamate
d.P.R. n. 600/1973, art. 43, comma 3
La disposizione disciplinava il raddoppio dei termini per l'accertamento in presenza di fatti integranti violazioni penalmente rilevanti. Dopo la riforma, il raddoppio non può operare se la denuncia non è stata trasmessa entro gli ordinari termini di decadenza.
d.lgs. n. 128/2015, art. 2, comma 3
Prevedeva una clausola di salvaguardia per gli atti impositivi notificati prima della sua entrata in vigore, consentendo il raddoppio anche indipendentemente dal momento di trasmissione della notizia di reato. Tale disciplina non è stata riproposta dalla legge n. 208/2015.
legge n. 208/2015, art. 1, commi 130, 131 e 132
Ha eliminato il raddoppio dei termini per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016 e ha previsto una disciplina transitoria che richiede, ai fini della validità del raddoppio, la presentazione della denuncia entro gli ordinari termini di accertamento.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini non opera automaticamente per il solo fatto che l'accertamento richiami possibili reati: è necessario che la denuncia all'Autorità giudiziaria sia stata presentata entro gli ordinari termini decadenziali.
- La tempestività della notitia criminis costituisce una condizione essenziale per la validità del raddoppio, anche in relazione ad atti notificati prima della riforma del 2015.
- La disciplina transitoria non può essere interpretata estensivamente per conservare il raddoppio quando l'Amministrazione ha trasmesso la denuncia dopo la scadenza dei termini ordinari.
- In casi analoghi occorre verificare separatamente la data di scadenza ordinaria dell'accertamento, la data di effettiva trasmissione della denuncia e la data di notifica dell'atto impositivo.
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