Sentenza n. 4416/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, motivato dal decorso del termine di nove mesi previsto per il nulla osta e dalla mancata richiesta di conversione in lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
L'interessato aveva presentato il 3 luglio 2023 domanda di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, corredata dal contratto di soggiorno e dal nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione. Era stato convocato per il foto-segnalamento soltanto il 4 giugno 2024 e aveva ricevuto il diniego il 27 maggio 2025. Il provvedimento era fondato sul fatto che il nulla osta al lavoro stagionale aveva validità di nove mesi e che non risultava presentata una richiesta di conversione da lavoro stagionale a lavoro subordinato. Il TAR aveva respinto il ricorso ritenendo il diniego adeguatamente motivato e valorizzando l'inerzia dell'interessato, il quale avrebbe potuto proporre l'azione avverso il silenzio-inadempimento ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. In appello sono stati dedotti tre motivi: erronea imputazione al ricorrente degli effetti del ritardo amministrativo e conseguente perdita di chance; erronea valorizzazione dell'assenza di un'ulteriore offerta di lavoro subordinato, non considerando che l'assenza del permesso rendeva difficilmente possibile reperire un datore di lavoro; omessa istruttoria e violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, per la mancata comunicazione del preavviso di rigetto.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello nei limiti indicati in motivazione e ha riformato la sentenza del TAR, accogliendo il ricorso di primo grado e annullando il diniego, con salvezza dell'ulteriore esercizio del potere. Il primo motivo è stato ritenuto fondato perché l'Amministrazione aveva definito il procedimento dopo un lasso di tempo ampiamente eccedente quello del giusto procedimento, nonostante l'istanza fosse stata tempestivamente presentata e corredata della documentazione necessaria. Non è stato ritenuto ragionevole imputare al lavoratore straniero gli effetti del ritardo amministrativo né esigere che egli promuovesse necessariamente un'azione contro il silenzio-inadempimento per evitare la perdita degli effetti utili del procedimento, tenuto conto del contesto del decreto flussi e della posizione del lavoratore entrato regolarmente in Italia. È stato accolto anche il secondo motivo: l'assenza di una nuova offerta di lavoro subordinato non poteva essere valorizzata contro l'interessato, poiché la mancata disponibilità di un permesso di soggiorno, conseguente al ritardo della Questura, rendeva difficilmente possibile la stipula di un nuovo contratto con un datore di lavoro. Il terzo motivo, relativo alla comunicazione del preavviso di rigetto e all'art. 10-bis l. 241/1990, è rimasto assorbito. Le spese del doppio grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 24, comma 7, d.lgs. 286/1998
il nulla osta al lavoro stagionale autorizza lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi
La durata massima di nove mesi del lavoro stagionale non può essere applicata in modo da imputare al lavoratore gli effetti del ritardo anomalo dell'Amministrazione nella definizione della domanda di permesso di soggiorno.
art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998
La possibilità di conversione del titolo di soggiorno in lavoro subordinato non può essere valutata prescindendo dal fatto che la mancata disponibilità del permesso sia dipesa dal ritardo dell'Amministrazione.
art. 10-bis l. 241/1990
La censura relativa alla mancata comunicazione dei motivi ostativi è stata assorbita e non decisa.
artt. 31 e 117 c.p.a.
L'azione contro il silenzio-inadempimento costituisce un rimedio a disposizione dell'interessato, ma la sua mancata proposizione non consente, in un caso di ritardo fortemente anomalo, di addossare automaticamente al privato le conseguenze del ritardo amministrativo.
Massime di principio
- Nel procedimento di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, il decorso del termine massimo di validità del nulla osta non può essere opposto al richiedente quando la perdita dell'utilità del titolo sia dipesa da un ritardo fortemente anomalo dell'Amministrazione nella definizione dell'istanza tempestivamente presentata.
- La mancata proposizione dell'azione avverso il silenzio-inadempimento non determina automaticamente l'imputabilità al privato delle conseguenze del ritardo amministrativo, soprattutto quando il richiedente sia un lavoratore straniero entrato regolarmente nel territorio nazionale e abbia tempestivamente attivato il procedimento.
- L'Amministrazione deve valutare il comportamento del richiedente nel contesto concreto del procedimento e non può esigere, quale condizione ordinaria per conservare l'utilità della domanda, che il lavoratore straniero conosca e attivi necessariamente tutti i rimedi processuali contro l'inerzia amministrativa.
- L'assenza di una nuova offerta di lavoro subordinato non può essere posta a carico del richiedente quando la mancata disponibilità del permesso di soggiorno, causata dal ritardo dell'Amministrazione, abbia reso oggettivamente difficoltosa la stipula di un nuovo contratto di lavoro.
- Quando il diniego del permesso di soggiorno sia annullato per l'illegittima imputazione al richiedente degli effetti del ritardo amministrativo, l'Amministrazione conserva il potere di riesaminare la domanda mediante un'ulteriore attività provvedimentale conforme ai principi affermati dal giudice.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1233/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 219/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1240/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1241/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1242/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1243/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →