Sentenza n. 967/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Treviso, Sezione Lavoro, relativa alla messa a disposizione delle somme per l’aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 240/2023 del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, notificata in forma esecutiva il 9 dicembre 2024. La sentenza riconosceva la spettanza delle somme dovute per l’aggiornamento e la formazione del docente ai sensi dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Successivamente alla notifica del ricorso, il Ministero ha messo a disposizione le somme dovute, sebbene tardivamente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere perché, dopo la proposizione del ricorso, l’Amministrazione ha integralmente adempiuto all’obbligo oggetto del giudizio. Ai fini della soccombenza virtuale, il Collegio ha ritenuto fondata la domanda, considerata la pacifica spettanza delle somme e la loro tardiva erogazione. Tuttavia, ha ritenuto sussistenti ragioni di compensazione delle spese, ravvisate nell’adempimento spontaneo, ancorché tardivo, quale comportamento conciliativo dell’Amministrazione. Le spese, liquidate in euro 800,00, sono state compensate per metà e poste per la restante metà, pari a euro 400,00, a carico del Ministero, con restituzione del contributo unificato, spese generali al 15%, accessori di legge e distrazione in favore dei difensori antistatari. Il contributo unificato è stato posto a carico della parte soccombente, anche in presenza della compensazione parziale delle spese.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione della sentenza del giudice ordinario.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l’Amministrazione adempie all’obbligo controverso.
art. 26 c.p.a.
Concorre, insieme all’art. 92 c.p.c., a fondare il potere del giudice di valutare ragioni di compensazione delle spese.
art. 92 c.p.c.
Consente la compensazione delle spese quando ricorrono ragioni giustificative, individuate nel caso concreto nell’adempimento spontaneo e tardivo dell’Amministrazione.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
Il contributo unificato grava ex lege sulla parte soccombente e non può essere compensato né modificato dal giudice quanto al suo importo.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
È la disposizione sostanziale richiamata quale fondamento della spettanza delle somme destinate all’aggiornamento e alla formazione del docente.
Massime di principio
- Quando l’Amministrazione adempie integralmente, nel corso del giudizio di ottemperanza, all’obbligo derivante dal titolo esecutivo, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- Ai fini della regolazione delle spese in caso di cessazione della materia del contendere, il giudice può applicare il criterio della soccombenza virtuale, valutando la fondatezza originaria della domanda sulla base della spettanza dell’obbligo e del comportamento tenuto dall’Amministrazione.
- L’adempimento spontaneo dell’Amministrazione successivo alla proposizione del ricorso, pur se tardivo, può costituire una ragione di compensazione parziale delle spese, in quanto comportamento conciliativo finalizzato alla definizione del contenzioso.
- Il contributo unificato è un’obbligazione ex lege gravante sulla parte soccombente e resta dovuto anche quando le spese di lite siano compensate, non potendo il giudice disporne la compensazione né modificarne l’importo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 29 apr 2026Sentenza n. 960/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 apr 2026Sentenza n. 961/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 apr 2026Sentenza n. 962/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 apr 2026Sentenza n. 963/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 apr 2026Sentenza n. 964/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 apr 2026Sentenza n. 965/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →