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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20746/2024 del 24/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del 26/10/2023 per presunta violazione del divieto di reformatio in peius (art. 597, comma 3 c.p.p.) in relazione alla riqualificazione del capo A) originariamente contestato come strage: la Corte d'appello, in seguito al rinvio della Cassazione, ha riformulato il capo A) in omicidio volontario (per Napoli Maria) e in tentativo di omicidio per gli altri soggetti indicati nel capo B), ritenendo assorbite in tale riqualificazione le originarie contestazioni di lesioni personali del capo B). Il ricorrente sostiene che tale riqualificazione abbia aggravato la sua posizione senza che il capo B) fosse stato impugnato e che molte delle lesioni indicate non superino 40 giorni di prognosi con conseguente possibile improcedibilità per difetto di querela.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che: (i) la sentenza di Cassazione aveva annullato solo la parte relativa al capo A), ma la descrizione del fatto nel capo A) era tale da comprendere compiutamente la condotta posta in essere (investire ripetutamente un gruppo di persone con intenzione di uccidere), con evidente connessione logico-giuridica rispetto alle lesioni indicate al capo B); (ii) pertanto il giudice del rinvio era legittimato e tenuto a riesaminare la condotta nella sua interezza e a riqualificarla, anche nei confronti dei soggetti del capo B); (iii) non vi è stata violazione dell'art. 597, comma 3 c.p.p. (divieto di reformatio in peius) poiché tale divieto riguarda l'aggravamento del trattamento sanzionatorio e, nel caso di specie, la nuova qualificazione ha comportato una riduzione della pena (da ergastolo a 30 anni); (iv) la censura relativa alla querela è stata ritenuta aspecifica e quindi assorbita. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese e a una sanzione a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 597, comma 3, cod. proc. pen.

    Il divieto di reformatio in peius riguarda l'irrogazione di una pena più grave per specie o quantità; non impedisce la riqualificazione giuridica del fatto purché non comporti un incremento della pena rispetto a quella che poteva essere inflitta dal giudice di primo grado

  • Sezioni Unite, sentenza n. 4460 del 19/01/1994

    Principio secondo cui, se l'annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, le parti non annullate hanno autorità di cosa giudicata salvo che esista una "connessione essenziale" tra la parte annullata e la parte non annullata che imponga il riesame anche di quest'ultima

  • art. 627, comma 3, cod. proc. pen.

    Obbligo del giudice del rinvio di riesaminare la fattispecie alla luce delle indicazioni della Cassazione, anche riqualificando il fatto in ipotesi diverse se la descrizione fattuale lo consente

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Principio di correlazione tra accusa e sentenza: non si viola se nella contestazione, considerata nella sua interezza, sono contenuti gli stessi elementi del fatto ritenuto in sentenza; la trasformazione è vietata solo se crea sorpresa e nega la possibilità di difesa

  • Sez. 6, sentenza n. 47488 del 17/11/2022

    Conferma che il divieto di reformatio in peius non impedisce la riclassificazione giuridica del fatto, purché non vi sia aumento della pena e non si superi la competenza del giudice

Massime di principio

  • Se la Cassazione annulla solo parte di una sentenza, il giudice del rinvio può riesaminare e riqualificare la condotta descritta nella parte annullata anche se la decisione investe fattispecie collegate, quando esista una "connessione essenziale" tra le parti annullata e non annullata.
  • Il divieto di reformatio in peius tutela l'aggravamento del trattamento sanzionatorio (pena più grave), non la sola riqualificazione giuridica del fatto: è ammessa una riclassificazione anche in senso più grave se non comporta aumento della pena rispetto a quella che poteva essere inflitta dal giudice di primo grado.
  • La formulazione completa del capo di imputazione (descrizione fattuale ampia e univoca) consente al giudice di valutare l'intera condotta e, se necessario, di ritenere assorbite o riqualificate contestazioni parziali a condizione che l'imputato abbia avuto adeguata possibilità di difesa sulla stessa condotta.
  • Per evitare rischi processuali dovuti a connessioni tra capi, la difesa dovrebbe valutare di impugnare integralmente le parti della sentenza che possono essere logicamente o giuridicamente connesse tra loro, o comunque anticipare le obiezioni sulla correlazione delle imputazioni già nel giudizio di rinvio.
  • Le questioni relative alla querela e all'improcedibilità per lesioni con prognosi breve vanno specificamente dedotte e provate: eccezioni generiche e aspecifiche corrono il rischio di essere assorbite o non esaminate.

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