Cassazione Penale, Sentenza n. 42549/2024 del 20/11/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Venezia che aveva revocato una precedente ordinanza di restituzione nel termine per impugnare (concessa de plano dal medesimo Tribunale) e aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello dell'imputato contro la sentenza del Giudice di pace che lo aveva ritenuto penalmente responsabile per lesioni personali. Il ricorrente aveva dedotto tardività dell'impugnazione dovuta al tardivo deposito della sentenza di primo grado, alla mancata effettiva conoscenza dell'avviso di deposito (notificato per posta perfezionatasi per compiuta giacenza) e alle sue condizioni psichiche rilevanti (patologia con deficit mnemonici), chiedendo in subordine la restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Venezia per celebrare il giudizio di appello. La Corte ha affermato che, secondo la chiara lettera e finalità dell'art. 175 cod. proc. pen., l'ordinanza che accoglie la richiesta di restituzione nel termine non può essere revocata dal medesimo giudice e può essere impugnata "solo" con la sentenza che decide sull'impugnazione; pertanto il Tribunale non poteva revocare la propria ordinanza restitutoria e dichiarare tardivo l'appello. Sulle spese del giudizio di legittimità si è riservato al giudice di rinvio. Ha inoltre disposto l'omissione dei dati identificativi in caso di diffusione ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/03.
Norme richiamate
art. 175 cod. proc. pen.
l'ordinanza che accoglie la richiesta di restituzione nel termine per la proposizione della impugnazione può essere impugnata "solo" con la sentenza che decide sulla impugnazione
La Corte interpreta la norma nel senso che l'ordinanza restitutoria, una volta adottata dal giudice competente, non può essere revocata dallo stesso giudice e la legittima reazione delle altre parti è prevista soltanto impugnando la sentenza che decide il merito dell'impugnazione; il rigetto dell'istanza di restituzione è invece impugnabile immediatamente per cassazione (comma 6).
art. 548, comma 2 cod. proc. pen.
Richiamato nel ricorso con riferimento all'obbligo di comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza all'imputato; la Corte osserva che l'avviso risultava notificato tramite PEC ai difensori e tramite servizio postale all'imputato (per compiuta giacenza), perciò la mera mancata conoscenza non esclude in automatico la regolarità della notificazione.
art. 507 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente rispetto alla mancata audizione di un teste (giornalaio) che avrebbe assistito all'accaduto; la questione ricade nel merito della decisione di appello da celebrare dopo l'annullamento.
art. 127 cod. proc. pen.
Richiamato nella discussione sulla procedura camerale/rito per la trattazione dell'istanza; la Corte conferma la compatibilità del procedimento de plano con i principi costituzionali purché sia garantito il rimedio impugnatorio previsto.
art. 495, comma 4 cod. proc. pen.
Richiamato a titolo esemplificativo come norma in cui è previsto che il giudice non possa revocare i propri provvedimenti soggetti a impugnazione salvo diversa previsione; la Corte applica il principio in via generale.
art. 177, comma terzo, n. 3 cod. proc. civ.
Citazione di principio dal processo civile che evidenzia il divieto, salvo eccezioni, di revoca del proprio provvedimento giudiziale soggetto a impugnazione; la Corte lo assume come espressione di principio generale processuale.
art. 52 d.lgs. 196/03
Norma sulla protezione dei dati personali: la Corte ordina l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi nella diffusione della sentenza per tutelare la parte la cui salute è menzionata.
Massime di principio
- L'ordinanza che concede la restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen., una volta adottata dal giudice competente, non può essere revocata dallo stesso giudice; eventuali censure sulla correttezza della restituzione devono essere svolte con l'impugnazione della sentenza che definisce l'appello (ovvero con il rimedio previsto dalla legge).
- Se il giudice dell'appello aveva già disposto la restituzione nel termine e il procedimento è stato instaurato, il giudice non può a posteriori dichiarare l'impugnazione inammissibile per tardività sulla base di una presunta errata concessione della restituzione: ciò contraddice la previsione normativa e la finalità di stabilità del provvedimento restitutorio.
- La mancata effettiva conoscenza dell'avviso di deposito non è automaticamente equivalente a nullità della notificazione se l'avviso risulta inviato secondo le regole (PEC ai difensori, servizio postale perfezionatosi per compiuta giacenza); tuttavia l'eventuale sussistenza di cause di forza maggiore o di patologie personali rilevanti può giustificare la restituzione del termine se provate.
- L'istanza di restituzione decisa con provvedimento di rigetto può essere impugnata immediatamente in cassazione (art. 175, comma 6), mentre l'ordinanza di accoglimento è impugnabile solo con la sentenza che decide sull'impugnazione; va dunque valutata strategicamente la via impugnatoria da adottare.
- In processi esecutivi la giurisprudenza ha formulato orientamenti peculiari; tuttavia, nel processo di primo grado/impugnazione ordinaria la lettura letterale dell'art. 175 prevale: il giudice non può revocare la propria ordinanza restitutoria.
- Prassi difensiva consigliata: verificare tempestivamente il deposito della sentenza e la ricezione dell'avviso; se si contestano notifiche o sussistono gravi condizioni di salute, documentare compiutamente (certificati medici, attestazioni) e richiedere la restituzione nel termine quanto prima, privilegiando gli atti e le impugnazioni compatibili con l'iter previsto dall'art. 175.
- Se si verifica una revoca successiva della restituzione da parte dello stesso giudice, valutare immediatamente il ricorso in Cassazione per ottenere l'annullamento e la reinoltro al giudice di merito, come nella pronuncia esaminata.
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