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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46584/2024 del 18/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Domanda di riparazione ex art. 314 c.p.p. per la detenzione subita dal 9/10/2012 all'8/01/2013 in relazione a contestazioni di associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e trasporti clandestini; la Corte d'Appello di Genova aveva riconosciuto il diritto alla riparazione ritenendo inesistenti profili di colpa del Chaudhri, mentre il Ministero ha impugnato sostenendo carenza di motivazione e violazione degli artt. 314 e 315 c.p.p., evidenziando elementi indiziari (frequenti contatti con passeur, uso di utenze telefoniche condivise, linguaggio criptico nelle intercettazioni, ospitalità a soggetto privo di documenti) che potevano integrare dolo o colpa grave ostativi al riconoscimento dell'indennizzo

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, annullando l'ordinanza della Corte d'Appello di Genova e rinviando per nuovo esame. La Cassazione ha ritenuto la motivazione della Corte di Appello apodittica e insufficiente: il giudice della riparazione deve valutare ex ante, con motivazione adeguata, se le condotte del richiedente (anche se non penalmente integrate come reato nella sentenza di merito) abbiano concorso a creare un'apparenza di reato tale da ingenerare l'adozione della misura cautelare. La Corte d'Appello dovrà esaminare e motivare specificamente gli elementi probatori (contatti con passeur, uso condiviso delle utenze, linguaggio in codice, ospitalità di persona irregolare) e verificare se essi costituiscano dolo o colpa grave ostativi alla riparazione; ha anche disposto che la Corte di Appello regoli le spese del giudizio di legittimità

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la riparazione per ingiusta detenzione; la Corte ricorda che il giudice della riparazione deve accertare ex ante se il comportamento del detenuto abbia concorso, con dolo o colpa grave, a creare l'apparenza di reato che ha determinato la detenzione

  • art. 315 cod. proc. pen.

    Richiamato nel gravame per violazione di legge; la pronuncia evidenzia il corretto ambito applicativo delle norme sulla riparazione e l'obbligo di motivazione del giudice della riparazione

  • Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013 (Maltese)

    Precedente richiamato per l'indirizzo secondo cui il giudice della riparazione verifica ex ante se la condotta abbia determinato la falsa apparenza della configurabilità di un illecito penale

  • Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010 (D'Ambrosio)

    Principio che distingue l'accertamento di responsabilità penale dall'accertamento, in sede di riparazione, della sussistenza di comportamenti che abbiano contribuito a creare un quadro indiziario rilevante

  • Altri precedenti citati (Quaresima, Colandrea, Hosni Hachemi Ben Hassen, Denaro, Puro, Aga, Giovannini)

    Giurisprudenza che delimita i confini del sindacato del giudice della riparazione: non può valorizzare fatti esclusi dal giudice di merito come non provati; deve motivare adeguatamente quando ritiene sussistenti comportamenti idonei a configurare colpa grave o dolo

Massime di principio

  • Il giudice della riparazione non accerta la responsabilità penale definitiva, ma valuta ex ante se il comportamento del detenuto abbia contribuito a creare l'apparenza di reato che ha legittimato la misura cautelare
  • La semplice proclamazione di innocenza del detenuto non è sufficiente a escludere la colpa: occorre una motivazione che si confronti esplicitamente con il compendio indiziario alla base della misura
  • Devono essere esaminati e motivati tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini (contatti con soggetti indiziati, linguaggio criptico, condivisione di utenze, ospitalità di persone irregolari) per stabilire se sussista dolo o colpa grave ostativi alla riparazione
  • Non possono essere valorizzati in sede di riparazione fatti che il giudice di merito abbia escluso sul piano fattuale o ritenuto non sufficientemente provati: il giudice della riparazione deve tener conto dei limiti probatori stabiliti dalla sentenza di assoluzione
  • Se la motivazione della corte di merito è apodittica o non affronta i punti essenziali del compendio indiziario, la decisione è annullabile e la controversia va rimessa per nuovo esame al giudice a quo

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