Cassazione Penale, Ordinanza n. 32706/2025 del 03/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le doglianze difensive erano una pedissequa reiterazione di quelle già disattese in appello e che la motivazione sulla prova dell'identificazione dell'imputato era adeguata e immune da censure di legittimità. È stata quindi disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di furto in abitazione pluriaggravato. La difesa ha dedotto carenza di motivazione in ordine alla prova della colpevolezza, contestando la tenuta del ragionamento decisorio e, in sostanza, riproponendo censure già formulate in appello. La Corte di cassazione ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse sorretta da motivazione congrua e logicamente coerente, in particolare quanto all'attendibilità del riconoscimento della persona offesa, che aveva descritto con precisione l'autore e lo aveva riconosciuto con certezza.
Norme richiamate
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
La prova può essere desunta dal libero convincimento del giudice, valorizzando gli accertamenti di fatto e la valutazione dell'attendibilità delle deposizioni, inclusi i riconoscimenti fotografici e informali.
Massime di principio
- I riconoscimenti fotografici effettuati in sede di indagini e i riconoscimenti informali dell'imputato operati in dibattimento sono utilizzabili come elementi di prova, in quanto accertamenti di fatto valutabili secondo il principio del libero convincimento del giudice.
- La certezza dell'identificazione dell'autore del reato può essere legittimamente fondata sull'attendibilità della persona che abbia esaminato la fotografia dell'imputato e dichiari di riconoscerlo con sicurezza, purché la motivazione dia conto in modo logico degli indici di attendibilità.
- In sede di legittimità non è censurabile la motivazione se non nei casi di macroscopica illogicità; non è sufficiente riproporre in cassazione censure già devolute in appello e già puntualmente disattese dal giudice di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente sopporta le spese processuali e il pagamento della somma stabilita a favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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