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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29894/2024 del 20/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Un socio di una società mutuataria aveva prestato, insieme ad altri, una fideiussione pro quota a garanzia di un mutuo edilizio concesso alla società. In un momento successivo aveva versato alla banca una somma pari al massimale da lui ritenuto dovuto, sulla base di un atto denominato di surroga sottoposto a condizione sospensiva. Dopo il fallimento della società, la banca aveva però richiesto agli altri fideiussori il pagamento pro quota sul residuo debito e aveva sostenuto, nei confronti del ricorrente, una ricostruzione dell’accordo che, secondo il giudice d’appello, costituiva un nuovo assetto negoziale con condizione espressa di efficacia della surroga solo dopo l’integrale soddisfacimento del credito principale. Il ricorrente ha impugnato la sentenza d’appello deducendo: 1) violazione dei criteri di interpretazione del contratto, per avere la Corte territoriale letto l’atto successivo come nuovo accordo senza valorizzare la comune intenzione delle parti e il collegamento con la fideiussione originaria; 2) violazione dei limiti della fideiussione, sostenendo che l’atto successivo non poteva alterare la natura pro quota e accessorietà della garanzia; 3) nullità del nuovo atto per difetto di causa, assumendo che la banca avesse ottenuto un pagamento anticipato eccedente il dovuto e avesse poi subordinato la surroga a condizioni incompatibili con il rapporto causale della fideiussione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero formulate in modo non conforme ai requisiti di specificità e autosufficienza dell’art. 366 c.p.c., perché il ricorrente non aveva trascritto le clausole contrattuali oggetto di interpretazione né indicato puntualmente i canoni ermeneutici che assumeva violati. Ha inoltre ribadito che l’interpretazione del contratto è attività di fatto rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione quando sia una delle interpretazioni plausibili del testo negoziale. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    La doglianza veniva proposta come violazione di legge, ma la Corte ha rilevato che, in sostanza, investiva l’interpretazione di clausole contrattuali e quindi un apprezzamento di fatto del giudice di merito.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente; quando si censura l’interpretazione di clausole contrattuali occorre trascriverle o riprodurne il contenuto e indicare dove siano state prodotte.

  • art. 369 c.p.c.

    I riferimenti agli atti e documenti devono consentire di identificare la fase del giudizio di merito in cui sono stati prodotti o formati.

  • artt. 1362, 1366, 1370 e 1371 c.c.

    Sono richiamati come canoni ermeneutici asseritamente violati, ma la Corte non entra nel merito della loro applicazione perché la censura è inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 1941 c.c.

    È invocato per sostenere i limiti della fideiussione e la sua accessorietà, ma il motivo è dichiarato inammissibile.

  • art. 1418 c.c.

    È richiamato nella doglianza di nullità, ma non viene esaminato nel merito per inammissibilità del ricorso.

  • art. 1325 c.c.

    È richiamato in relazione al requisito della causa del contratto, ma la censura non supera il vaglio di ammissibilità.

  • art. 1947 c.c.

    È menzionato nel ragionamento del giudice di merito come disciplina della fideiussione con beneficio di divisione/pro quota.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente.

  • L. n. 228 del 2012

    È richiamata quale norma che ha inserito l’art. 13, comma 1-quater, nel d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Chi censura in cassazione l’interpretazione di un contratto deve indicare in modo puntuale le clausole oggetto di contestazione, trascrivendole o riproducendone il contenuto essenziale e specificando dove siano reperibili negli atti di causa.
  • La violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale non può essere dedotta in modo generico: occorre indicare quali regole interpretative sarebbero state violate e in che modo il giudice di merito se ne sarebbe discostato.
  • L’interpretazione del contratto è attività di fatto riservata al giudice di merito; in sede di legittimità non è censurabile solo perché esistono letture alternative del testo negoziale, purché la soluzione adottata sia plausibile.
  • La censura di nullità o di violazione della causa del negozio non supera il vaglio di ammissibilità se, nella sostanza, mira soltanto a rimettere in discussione l’accertamento interpretativo compiuto dal giudice di merito.
  • Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione richiede che il giudice di legittimità possa comprendere la censura senza dover ricercare autonomamente negli atti i documenti e le clausole rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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