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Interpello

Risposta n. 430 del 25/10/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Secondo l'istante, i fondi Gamma hanno caratteristiche sostanzialmente analoghe agli OICR italiani; pertanto, anche la partecipazione indiretta nel FIA tramite catena societaria non dovrebbe scontare ritenuta. La documentazione richiesta dovrebbe dimostrare la catena partecipativa, la natura assimilabile degli OICR esteri e la localizzazione in Paesi white list, oltre al Form ADV del gestore statunitense.

Regime fiscale dei proventi di un fondo immobiliare italiano percepiti indirettamente da fondi esteri attraverso una società veicolo

Il quesito

La SGR istante chiede se i proventi del FIA immobiliare italiano corrisposti alla società olandese Alfa, indirettamente partecipata da fondi esteri Gamma, siano esenti da ritenuta ex art. 7, comma 3, D.L. 351/2001 e quale documentazione Alfa debba fornire per ottenere l'esenzione.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia ritiene applicabile l'esenzione da ritenuta ex art. 7, comma 3, D.L. 351/2001 ai proventi del FIA percepiti indirettamente dai fondi esteri Gamma tramite Alfa, poiché i fondi esteri sono assimilabili agli OICR italiani, sono gestiti in autonomia da un soggetto vigilato dalla SEC e la struttura partecipativa è interamente riconducibile a investitori istituzionali esteri in Paesi white list. Ai fini dell'esenzione, la SGR deve acquisire autocertificazioni sulla partecipazione indiretta, sulla localizzazione white list dei soggetti coinvolti e il Form ADV del gestore, restando necessaria la verifica delle risultanze sul sito della SEC.

Investimenti di fondi esteri in fondi alternativi immobiliari italiani

L’interpello riguarda il regime fiscale applicabile ai proventi distribuiti da un fondo di investimento alternativo immobiliare di tipo chiuso riservato, costituito da una SGR italiana, quando la partecipazione al fondo avviene indirettamente tramite fondi esteri e una società veicolo estera. Il punto centrale è verificare se, in presenza di determinati requisiti soggettivi e documentali, i proventi possano essere corrisposti senza ritenuta ai sensi dell’art. 7, comma 3, del D.L. 25 settembre 2001, n. 351.

Fattispecie rappresentata

La società istante, SGR autorizzata dalla Banca d’Italia, ha deliberato l’istituzione di un FIA immobiliare chiuso e riservato. Le quote del FIA sono detenute per il 95% dalla società olandese Alfa e per il restante 5% dalla società italiana Beta. Il FIA non è qualificabile come "fondo istituzionale", poiché tra i partecipanti figura anche Beta, che non rientra tra gli investitori istituzionali elencati dall’art. 32, comma 3, del D.L. n. 78/2010.

Alfa è interamente posseduta, indirettamente, da organismi di investimento collettivo di diritto estero denominati Fondi Gamma, promossi e gestiti da XXX. I Fondi Gamma sono costituiti, secondo la disciplina dei rispettivi ordinamenti esteri, nella forma di limited partnership, con la presenza di:

  • un general partner, con poteri di controllo e gestione ordinaria e responsabilità illimitata;
  • limited partner, meri investitori con responsabilità limitata.

I partecipanti ai Fondi Gamma sono, in prevalenza, fondi pensione, enti pensionistici, fondazioni, fondi di fondi e fondi sovrani. La gestione operativa degli investimenti è affidata a XXX, soggetto del Delaware registrato presso la SEC come investment adviser, mediante specifici Fund Advisory Agreements.

Quesito del contribuente

L’istante chiede se i proventi del FIA corrisposti ad Alfa debbano essere considerati non soggetti a ritenuta, in quanto riferibili a fondi esteri con caratteristiche assimilabili agli OICR italiani e ubicati in Paesi white list, anche se la partecipazione è indiretta tramite una catena societaria. Chiede inoltre quale documentazione Alfa debba fornire per consentire alla SGR di erogare i proventi senza applicare la ritenuta.

Soluzione interpretativa proposta

Secondo la società istante, i Fondi Gamma perseguono finalità di investimento analoghe a quelle degli OICR italiani, poiché:

  • raccolgono capitali da una pluralità di investitori;
  • sono gestiti da un soggetto terzo e indipendente;
  • operano in autonomia rispetto ai partecipanti;
  • sono sottoposti a vigilanza della SEC tramite il gestore XXX.

Di conseguenza, l’istante ritiene applicabile l’esenzione da ritenuta prevista per gli investitori istituzionali esteri. Ritiene inoltre che la partecipazione indiretta, tramite società intermedie costituite in Stati white list, non osti al beneficio fiscale.

Quanto alla documentazione, propone che Alfa produca:

  • uno schema della catena societaria che collega i Fondi Gamma al FIA;
  • un’autocertificazione attestante la partecipazione dei Fondi Gamma e la natura assimilabile agli OICR italiani;
  • autocertificazioni sulla costituzione in Paesi white list delle società e dei fondi coinvolti;
  • copia del Form ADV di XXX e degli eventuali aggiornamenti.

Normativa richiamata

L’Agenzia richiama anzitutto le definizioni del TUF:

  • art. 1, comma 1, lett. j), che definisce il fondo comune di investimento come OICR in forma di patrimonio autonomo suddiviso in quote, istituito e gestito da un gestore;
  • art. 1, comma 1, lett. k), che definisce l’OICR come organismo istituito per la gestione collettiva del risparmio, con patrimonio raccolto presso una pluralità di investitori, gestito in monte nell’interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi.

Richiama poi l’art. 32 del D.L. n. 78/2010, che disciplina i fondi immobiliari partecipati esclusivamente da investitori istituzionali, e l’art. 7, comma 3, del D.L. n. 351/2001, che prevede la non imponibilità dei proventi dei fondi immobiliari italiani percepiti da OICR esteri istituiti in Stati o territori white list.

Sono inoltre richiamati i chiarimenti di prassi contenuti nella circolare n. 2/E del 2012, nella risoluzione n. 54/E del 2013 e nella risoluzione n. 78/E del 2017.

Valutazione dell’Agenzia sulle caratteristiche degli OICR esteri

L’Agenzia ribadisce che la nozione di OICR rilevante ai fini fiscali presuppone due elementi essenziali:

  • la raccolta del patrimonio tra una pluralità di investitori;
  • l’autonomia delle scelte di gestione rispetto ai partecipanti.

Ai fini della nozione fiscale di OICR estero, non assume rilievo la forma giuridica adottata nello Stato estero, purché il soggetto presenti requisiti sostanziali e finalità di investimento analoghe a quelle dei fondi italiani, e purché vi sia una forma di vigilanza sul fondo o sul soggetto incaricato della gestione.

L’Agenzia conferma inoltre che il regime di esenzione può operare anche in caso di partecipazione indiretta, attraverso un veicolo societario interposto, purché siano rispettati i requisiti previsti dalla norma con riferimento agli investitori finali e alla residenza in Paesi white list.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

Sulla base di quanto dichiarato dall’istante, l’Agenzia ritiene che i Fondi Gamma:

  • costituiscano patrimoni separati raccolti presso una pluralità di investitori;
  • siano gestiti in autonomia da un gestore terzo indipendente;
  • siano sottoposti a vigilanza prudenziale negli Stati Uniti, tramite il controllo della SEC sul soggetto incaricato della gestione, XXX;
  • siano collocati, insieme ai GP, al gestore e alle società veicolo della catena partecipativa, in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni, quindi in Stati white list.

Richiamando anche la risoluzione n. 78/E del 2017, l’Agenzia conclude che, poiché i Fondi Gamma presentano finalità di investimento analoghe a quelle dei fondi comuni italiani e sono gestiti da XXX sotto vigilanza SEC, i proventi derivanti dalla loro partecipazione indiretta al FIA, per il tramite di Alfa, non sono soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi dell’art. 7, comma 3, del D.L. n. 351/2001.

Documentazione necessaria per l’esenzione

Per non applicare la ritenuta sui proventi del fondo, la SGR deve acquisire da Alfa:

  • un’autocertificazione che attesti la partecipazione interamente e indirettamente da parte degli investitori istituzionali esteri, ossia dei Fondi Gamma;
  • l’autocertificazione di costituzione in un Paese white list rilasciata da ciascun veicolo e da ciascun investitore istituzionale estero coinvolto nella catena partecipativa, quindi dai Fondi Gamma, dai GP, da XXX e dalle società veicolo intermedie;
  • la copia del Form ADV di XXX e delle eventuali modifiche depositate presso la SEC, poiché la SEC non rilascia un’attestazione specifica sulla vigilanza dell’investment adviser.

Resta fermo che l’applicazione del regime di non imponibilità è subordinata anche alle risultanze verificabili sul sito ufficiale della SEC.

Conclusioni operative

L’interpello conferma che, in presenza di fondi esteri con caratteristiche sostanziali assimilabili agli OICR italiani, gestiti autonomamente da un soggetto vigilato e inseriti in una catena partecipativa che coinvolge soggetti residenti in Paesi white list, l’esenzione da ritenuta può operare anche per partecipazioni indirette nel fondo immobiliare italiano. La SGR deve però conservare la documentazione idonea a dimostrare sia la natura dei soggetti esteri sia la conformità della struttura ai requisiti richiesti dalla prassi amministrativa.

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