Risposta n. 429 del 25/10/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente ritiene che, avendo la propria attività professionale e la base fissa in Italia ma essendo residente in Svizzera, i redditi debbano essere dichiarati in Italia con partita IVA italiana, tassati ordinariamente in Unico PF e con ritenuta d’acconto del 20% ove dovuta.
Trattamento fiscale dei compensi di un medico residente in Svizzera e prodotti in Italia, ai sensi della Convenzione Italia-Svizzera
Il quesito
Il contribuente chiede quale sia il corretto trattamento fiscale in Italia dei redditi professionali derivanti dall’attività di medico ortopedico svolta a Milano, alla luce della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Svizzera, considerando il trasferimento di residenza a Lugano e l’iscrizione all’AIRE.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia osserva che, sul piano interno, l’iscrizione all’AIRE non esclude la presunzione di residenza italiana ex articolo 2, comma 2-bis, TUIR, poiché la Svizzera è tra gli Stati a fiscalità privilegiata; in ogni caso, se il contribuente dimostra l’effettiva residenza svizzera, i compensi per attività svolta in Italia restano imponibili in Italia ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera d), TUIR. In ambito convenzionale, l’articolo 14 della Convenzione Italia-Svizzera consente la tassazione esclusiva nello Stato di residenza solo in assenza di una base fissa nell’altro Stato; poiché il medico svolge l’attività esclusivamente in Italia tramite base fissa, il reddito è imponibile in Italia, con ritenuta d’acconto del 20% se corrisposto da sostituto d’imposta, fermo il riconoscimento di un credito d’imposta in Svizzera per evitare la doppia imposizione.
Trattamento fiscale dei redditi professionali di un medico residente in Svizzera ma operante in Italia
La risposta n. 429 affronta il regime fiscale applicabile ai compensi percepiti da un medico ortopedico che, trasferita la residenza a Lugano e iscritto all’AIRE nel 2019, continua a svolgere la propria attività professionale esclusivamente a Milano. Il tema centrale è la ripartizione della potestà impositiva tra Italia e Svizzera, sia secondo la normativa interna sia secondo la Convenzione contro le doppie imposizioni tra i due Paesi.
Fattispecie rappresentata dal contribuente
L’istante riferisce di:
- esercitare la professione di medico ortopedico a Milano;
- aver trasferito nel corso del 2019 la residenza a Lugano, dove vive abitualmente con moglie e figli;
- essersi iscritto all’AIRE il 15 maggio 2019;
- svolgere in Italia la propria attività con partita IVA italiana nei confronti di clienti privati, centri medici e di un istituto indicato nel testo;
- non esercitare alcuna attività in Svizzera;
- aver presentato il 5 giugno 2019 la variazione IVA per comunicare il luogo di esercizio dell’attività professionale, indicato come studio medico sito a Milano, di cui è direttore sanitario.
Quesito posto all’Agenzia delle Entrate
Il contribuente chiede di conoscere il corretto trattamento fiscale del reddito prodotto in Italia, alla luce della Convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni, con particolare riguardo alla possibilità di tassazione in Italia e alle modalità dichiarative e di ritenuta applicabili.
Soluzione interpretativa proposta dal contribuente
L’istante sostiene che la questione vada risolta applicando l’articolo 14 della Convenzione Italia-Svizzera. A suo avviso, nel caso concreto non opera la tassazione esclusiva in Svizzera perché:
- esercita la professione in Italia e non in Svizzera;
- tutti i redditi sono prodotti in Italia;
- dispone di una base fissa professionale a Milano regolarmente segnalata all’Agenzia delle Entrate.
Da ciò fa discendere che:
- deve continuare a operare con partita IVA italiana;
- i redditi del 2019 e degli anni successivi, in presenza della stessa situazione, devono essere dichiarati in Unico PF e assoggettati a tassazione ordinaria in Italia;
- ove dovuta, deve applicarsi la ritenuta del 20% a titolo di acconto IRPEF.
Normativa interna richiamata dall’Agenzia
L’Agenzia richiama innanzitutto l’articolo 2, comma 2, del TUIR, secondo cui sono residenti fiscalmente in Italia le persone che, per la maggior parte del periodo d’imposta, sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente oppure hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.
Viene precisato che tali requisiti sono alternativi: è sufficiente il verificarsi di uno solo di essi per configurare la residenza fiscale in Italia. L’Agenzia richiama inoltre l’articolo 2, comma 2-bis, del TUIR, che presume residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dall’anagrafe e trasferiti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati dal decreto ministeriale 4 maggio 1999.
In base a tale disciplina:
- la Svizzera è compresa nella lista dei Paesi a fiscalità privilegiata;
- l’iscrizione all’AIRE non basta, da sola, a superare la presunzione di residenza;
- il contribuente resta quindi presunto residente in Italia fino a prova contraria.
L’Agenzia ricorda anche che, sul piano interno, i redditi dei soggetti residenti sono assoggettati a imposizione in Italia sul reddito complessivo ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del TUIR; se invece il soggetto è effettivamente non residente, i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato sono imponibili in Italia ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera d), del TUIR.
Convenzione Italia-Svizzera e articolo 14
Sul piano convenzionale, l’Agenzia richiama l’articolo 14 della Convenzione Italia-Svizzera, applicabile ai redditi di lavoro autonomo e, espressamente, anche ai medici.
La regola convenzionale prevede che:
- i redditi derivanti dall’esercizio di una libera professione sono imponibili soltanto nello Stato di residenza;
- tuttavia, se il professionista dispone abitualmente nell’altro Stato contraente di una base fissa per l’esercizio della propria attività, i redditi sono imponibili anche in quest’ultimo Stato, limitatamente alla parte attribuibile alla base fissa.
L’Agenzia chiarisce quindi che la Convenzione riconosce una tassazione esclusiva nello Stato di residenza solo in assenza di una base fissa nell’altro Stato; in presenza di base fissa, si apre una potestà impositiva concorrente dello Stato della fonte.
Soluzione interpretativa dell’Agenzia
L’Agenzia osserva che, anche qualora il contribuente riesca a dimostrare l’effettiva residenza in Svizzera, il reddito derivante dall’attività svolta in Italia resta imponibile in Italia in quanto prodotto nel territorio dello Stato.
Sotto il profilo convenzionale, poiché l’istante ha dichiarato di svolgere l’attività professionale esclusivamente in Italia attraverso una base fissa, la disciplina dell’articolo 14 non impedisce l’imposizione italiana. Di conseguenza:
- il reddito professionale è soggetto a tassazione in Italia;
- i compensi corrisposti da un sostituto d’imposta devono essere assoggettati a ritenuta d’acconto nella misura del 20%, ai sensi dell’articolo 25, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973.
Credito d’imposta in Svizzera
Per completezza, l’Agenzia segnala che l’eventuale doppia imposizione sui redditi in esame sarà eliminata in Svizzera, quale Stato di residenza del contribuente, mediante il riconoscimento di un credito d’imposta ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 3, della Convenzione.
Conclusioni operative
In sintesi, l’interpello conduce alle seguenti conclusioni:
- sul piano interno, la posizione del contribuente è comunque gravata dalla presunzione di residenza in Italia prevista per i soggetti trasferiti in Svizzera;
- anche ove sia provata la residenza effettiva in Svizzera, i compensi derivanti dall’attività di medico svolta in Italia sono tassabili in Italia;
- la Convenzione Italia-Svizzera, articolo 14, non attribuisce in via esclusiva la tassazione alla Svizzera quando il professionista dispone di una base fissa in Italia;
- i compensi erogati da sostituti d’imposta italiani sono soggetti alla ritenuta del 20% a titolo di acconto;
- l’eventuale doppia imposizione deve essere neutralizzata in Svizzera mediante credito d’imposta.
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