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Interpello

Risposta n. 428 del 25/10/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Dipendenti comandati presso altra Amministrazione: conguaglio e Certificazione Unica in presenza di due sostituti d'imposta secondari.

Il quesito

Il Consiglio Nazionale chiede se, nel caso di un dipendente comandato presso altra Amministrazione e remunerato da un sostituto principale per il trattamento fondamentale e da due sostituti secondari per il trattamento accessorio, debba rilasciare al dipendente una Certificazione Unica riepilogativa dei dati comunicati dai due Dipartimenti.

Soluzione prospettata dal contribuente

Il contribuente ritiene applicabile anche a più sostituti secondari l'orientamento già espresso dall'Agenzia per i casi con un solo sostituto secondario: i due Dipartimenti dovrebbero comunicare al sostituto principale i dati delle somme erogate; il sostituto principale dovrebbe effettuare i conguagli fiscali e previdenziali e rilasciare al dipendente una sola CU riepilogativa, mentre i sostituti secondari dovrebbero trasmettere la CU all'Agenzia senza consegnarla al dipendente.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia conferma che, per effetto del rinvio dell'articolo 29, comma 2, del d.P.R. 600/1973 all'articolo 23, comma 4, valgono anche in questa fattispecie le modalità di conguaglio riferite ai redditi percepiti da più datori di lavoro. I Dipartimenti che corrispondono il trattamento accessorio devono comunicare al sostituto principale somme, contributi e ritenute entro il 12 gennaio dell'anno successivo; i sostituti secondari trasmettono la CU ordinaria all'Agenzia delle Entrate barrando il punto 613, senza rilasciarla al percipiente. Il sostituto principale rilascia al lavoratore la CU comprensiva di tutti i compensi, indicando nella sezione dei conguagli i dati dei sostituti secondari e, nel punto 537, il codice 8. Per la presenza di due sostituti secondari è necessario un modulo aggiuntivo. Gli aspetti certificativi previdenziali sono dichiarati estranei alla competenza dell'Agenzia.

Dipendenti comandati presso altra Amministrazione

L'interpello riguarda la certificazione fiscale e le operazioni di conguaglio per un dipendente di un Consiglio Nazionale comandato obbligatoriamente presso un'altra Amministrazione. La particolarità del caso deriva dalla presenza di un unico rapporto di lavoro, ma con tre soggetti in posizione datoriale: un sostituto d'imposta principale e due sostituti d'imposta secondari che erogano il trattamento accessorio.

Fattispecie rappresentata

Il Dipartimento 1 ha richiesto l'assegnazione in comando obbligatorio di un dipendente a tempo pieno e indeterminato dell'istante. Ai sensi dell'art. 70, comma 12, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 51 del CCNL Comparto Funzioni Centrali:

  • il Consiglio Nazionale istante corrisponde il trattamento fondamentale;
  • il Dipartimento 1 e il Dipartimento 2 corrispondono, per competenze diverse, il trattamento accessorio.

Dal punto di vista fiscale, il Consiglio Nazionale è il sostituto d'imposta principale, mentre i due Dipartimenti sono sostituti d'imposta secondari. Il Dipartimento 2 ha comunicato che rilascerà al dipendente una CU per i redditi fiscali e previdenziali relativi alle competenze accessorie erogate.

Quesito del contribuente

L'istante chiede se, in applicazione dell'art. 29, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, debba rilasciare al dipendente comandato una Certificazione Unica riepilogativa dei dati comunicati dai due Dipartimenti, tenendo conto della presenza di due sostituti secondari.

Soluzione interpretativa prospettata

Il contribuente ritiene estensibile al caso di specie l'orientamento già espresso dall'Agenzia delle Entrate in presenza di un solo sostituto secondario, richiamando in particolare le risoluzioni n. 354/E del 13 novembre 2002 e n. 271/E del 3 luglio 2008.

Secondo l'istante:

  • i due Dipartimenti dovrebbero comunicare al sostituto principale, ciascuno per la parte di competenza, gli emolumenti accessori erogati al dipendente, ai sensi dell'art. 29, comma 2, terzo periodo, del d.P.R. n. 600/1973;
  • il Consiglio Nazionale, quale sostituto principale, dovrebbe effettuare il conguaglio fiscale e, ove necessario, anche quello previdenziale per il superamento del contributo IVS aggiuntivo dell'1%;
  • il Consiglio Nazionale dovrebbe rilasciare al dipendente una CU unica e riepilogativa di tutti i dati fiscali e previdenziali;
  • i Dipartimenti, in qualità di sostituti secondari, dovrebbero soltanto trasmettere telematicamente la propria CU all'Agenzia delle Entrate, senza rilasciarla al dipendente.

Normativa richiamata dall'Agenzia

L'Agenzia richiama principalmente:

  • l'art. 29, comma 2, del d.P.R. n. 600/1973, che disciplina il conguaglio da parte degli uffici che dispongono il pagamento di emolumenti fissi e continuativi e l'obbligo di comunicazione, da parte dei soggetti che corrispondono compensi non fissi e continuativi, dei dati necessari al conguaglio;
  • l'art. 23, comma 3, del medesimo d.P.R., che prevede il conguaglio entro il 28 febbraio dell'anno successivo, o alla cessazione del rapporto;
  • l'art. 23, comma 4, che consente al sostituito di chiedere al sostituto di tener conto anche di redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti in precedenti rapporti, previa consegna della relativa Certificazione Unica entro il 12 gennaio dell'anno successivo.

Parere dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia osserva che il meccanismo del conguaglio di fine periodo rende definitiva la ritenuta d'acconto operata nei diversi periodi di paga. In base al rinvio contenuto nell'art. 29, comma 2, al comma 4 dell'art. 23, la medesima logica si applica anche alla fattispecie in esame.

Pertanto, la risposta è sostanzialmente conforme alla soluzione prospettata, con alcune precisazioni operative:

  • il Dipartimento 1 e il Dipartimento 2, quali uffici secondari che corrispondono trattamenti accessori, devono comunicare al Consiglio Nazionale, entro la fine dell'anno e comunque non oltre il 12 gennaio dell'anno successivo, l'ammontare delle somme corrisposte, gli eventuali contributi previdenziali e assistenziali, anche a carico del datore di lavoro, e le ritenute effettuate;
  • i sostituti secondari non devono rilasciare la CU al dipendente, ma devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate una CU ordinaria con tutti i dati delle somme erogate, barrando il punto 613, così da indicare che le informazioni sono state inviate al sostituto principale;
  • il sostituto principale deve rilasciare al lavoratore la CU comprensiva di tutti i compensi, indicando nella sezione "Dati relativi ai conguagli" le somme e i valori corrisposti da ciascun sostituto secondario;
  • nel punto 537 deve essere riportato il codice 8, per evidenziare che il conguaglio è stato effettuato ai sensi dell'art. 29, comma 2, del d.P.R. n. 600/1973;
  • poiché nel caso concreto i sostituti secondari sono due, è necessario utilizzare un modulo aggiuntivo.

L'Agenzia precisa infine che gli aspetti certificativi relativi ai dati previdenziali esulano dalla propria competenza.

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