Risposta n. 431 del 25/10/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSecondo il contribuente, la pratica di variante presentata nel 2017 costituirebbe un procedimento autonomo e diverso da quello autorizzato nel 2016; pertanto, poiché i lavori sono iniziati dopo la variante e la documentazione tecnica è stata depositata nel 2017, l’intervento dovrebbe rientrare nella disciplina agevolativa vigente dal 1° gennaio 2017.
Sisma bonus e decorrenza delle procedure autorizzatorie per un permesso di costruire originario del 2016 e variante del 2017
Il quesito
Il contribuente chiede se possa applicare le maggiori detrazioni per interventi antisismici introdotte dalla legge n. 232/2016, nonostante il permesso di costruire originario sia stato richiesto e rilasciato nel 2016, sostenendo che la variante edilizia e la comunicazione di inizio lavori con asseverazione siano intervenute nel 2017, quindi dopo il 1° gennaio 2017.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia delle Entrate ritiene che il beneficio non spetti. La procedura autorizzatoria rilevante è quella originaria, iniziata nel 2016 con il primo permesso di costruire; la variante e la comunicazione di inizio lavori del 2017 risultano collegate e conseguenti al titolo abilitativo originario, senza prova di un autonomo e successivo procedimento autorizzatorio. Di conseguenza, l’istante non può fruire del sisma bonus ex art. 16 del d.l. n. 63/2013, a prescindere dalla data di presentazione dell’asseverazione.
Sisma bonus e data di inizio delle procedure autorizzatorie
L’interpello riguarda l’applicazione delle detrazioni per interventi di riduzione del rischio sismico, con specifico riferimento al requisito temporale secondo cui le procedure autorizzatorie devono essere iniziate dopo l’entrata in vigore della disciplina introdotta dalla legge n. 232/2016. Il caso coinvolge un edificio in zona sismica 3, qualificato come condominio minimo.
Fattispecie rappresentata dal contribuente
L’istante riferisce che, insieme ad altri due comproprietari, è titolare di un edificio composto da tre condòmini, ciascuno proprietario di un’unità residenziale e di un’ulteriore unità in comproprietà. In origine, il 1° aprile 2016 era stata presentata istanza di permesso di costruire per un intervento di risanamento conservativo, poi rilasciato il 4 agosto 2016.
Successivamente, a seguito dell’entrata in vigore dal 1° gennaio 2017 della legge n. 232/2016, che ha introdotto una disciplina più favorevole per gli interventi antisismici, i proprietari hanno modificato il progetto incrementando sensibilmente le opere previste. Per questo hanno presentato una domanda di permesso di costruire in variante il 14 aprile 2017, con rilascio del relativo permesso il 19 dicembre 2017.
Il 27 luglio 2017 è stata inoltre presentata la comunicazione di inizio lavori, con contestuale deposito del progetto strutturale e dell’asseverazione prevista dall’art. 3 del D.M. 28 febbraio 2017, n. 58, entro il termine annuale di efficacia del permesso originario.
Quesito del contribuente
Il contribuente chiede se, nonostante il permesso originario risalga al 2016, possa beneficiare delle maggiori detrazioni previste dalla legge n. 232/2016, sostenendo che la pratica edilizia effettivamente rilevante sia quella di variante, avviata nel 2017, e che quindi la procedura autorizzatoria debba considerarsi iniziata dopo il 1° gennaio 2017.
Soluzione interpretativa prospettata
Secondo l’istante, la disciplina agevolativa dovrebbe trovare applicazione perché:
- la variante è stata protocollata nel 2017 ed è riferita a un progetto diverso da quello autorizzato nel 2016;
- alla data della variante non era ancora stato comunicato l’inizio dei lavori;
- i lavori sono iniziati solo dopo l’approvazione della variante;
- il deposito dell’asseverazione e del progetto strutturale al momento della comunicazione di inizio lavori sarebbe coerente con la ratio della norma, anche se non effettuato secondo le modalità del D.M. n. 58/2017;
- trattandosi di permesso di costruire e non di SCIA, l’adempimento richiesto sarebbe quello del deposito entro l’inizio lavori e non contestualmente alla pratica edilizia originaria.
Normativa richiamata dall’Agenzia
L’Agenzia richiama innanzitutto l’art. 16, comma 1-bis, del d.l. n. 63/2013, come sostituito dalla legge n. 232/2016, che riconosce una detrazione del 50% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi antisismici su edifici ubicati nelle zone sismiche 1 e 2, con estensione anche alla zona sismica 3 per effetto del comma 1-ter.
Richiama inoltre i commi 1-quater e 1-quinquies dello stesso articolo, che prevedono detrazioni più elevate, pari al:
- 70% o 75% per il passaggio a una classe di rischio inferiore;
- 80% o 85% per il passaggio a due classi di rischio inferiori, secondo la classificazione definita dal D.M. 28 febbraio 2017, n. 58, come modificato dal D.M. 7 marzo 2017, n. 65.
Viene infine richiamato il principio generale contenuto nell’art. 16-bis, comma 1, lettera i), del TUIR, relativo agli interventi di consolidamento delle parti strutturali degli edifici esistenti, nonché la prassi interpretativa precedente, in particolare le circolari n. 29/E del 2013, n. 7/E del 2018 e n. 13/E del 2019.
Soluzione interpretativa dell’Agenzia
L’Agenzia ricostruisce il quadro normativo e ribadisce che, a partire dal 1° gennaio 2017, la detrazione per il sisma bonus riguarda le spese relative a interventi le cui procedure autorizzatorie siano iniziate dopo tale data.
Richiama inoltre il chiarimento secondo cui, in base all’art. 3 del D.M. n. 58/2017, per accedere alla detrazione l’asseverazione deve essere presentata contestualmente al titolo abilitativo urbanistico, secondo un’interpretazione letterale della norma.
Applicando tali principi al caso concreto, l’Agenzia osserva che:
- il permesso di costruire originario è stato richiesto e rilasciato nel 2016;
- la domanda di permesso in variante è stata presentata il 14 aprile 2017 e il relativo permesso è stato rilasciato il 19 dicembre 2017;
- la comunicazione di inizio lavori con deposito del progetto strutturale e dell’asseverazione è stata presentata il 27 luglio 2017.
Tuttavia, dalla documentazione non emerge un parere dell’Ufficio tecnico comunale che attesti una data di inizio del procedimento autorizzatorio diversa e successiva rispetto al titolo originario. La comunicazione di inizio lavori risulta, invece, presentata in ottemperanza al permesso di costruire originario del 2016, come completamento e sostanziale collegamento con esso.
Parere finale dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia conclude che l’istante non può beneficiare della detrazione di cui all’art. 16 del d.l. n. 63/2013. La circostanza decisiva è che la procedura autorizzatoria va ricondotta al permesso di costruire originario del 2016 e non alla variante del 2017, che non integra un autonomo e successivo avvio del procedimento ai fini del sisma bonus.
Il diniego opera indipendentemente dal momento in cui è stata presentata l’asseverazione, poiché manca il presupposto temporale richiesto dalla disciplina agevolativa: l’inizio delle procedure autorizzatorie dopo l’entrata in vigore della legge n. 232/2016.
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