Risposta n. 422 del 24/10/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'AdE ritiene che l'agevolazione IVA al 4% e la detrazione IRPEF spettino per i sussidi tecnici e informatici per i quali il medico specialista attesti il collegamento funzionale con la menomazione e gli effetti migliorativi per autosufficienza, integrazione o comunicazione; per l'IRPEF non è necessaria la prescrizione dello specialista ASL richiesta invece per l'IVA.
Agevolazioni fiscali per l'acquisto di sussidi e beni destinati a persone con disabilità grave
Il quesito
Il contribuente, affetto da grave limitazione della deambulazione e in possesso di verbali e prescrizioni sanitarie, chiede se la documentazione prodotta consenta l'acquisto di beni e sussidi con IVA al 4% e la detrazione IRPEF del 19%, nonostante contestazioni dei venditori sulla genericità, sulla provenienza delle prescrizioni e sulla loro presunta scadenza.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia conferma che il contribuente può applicare l'IVA al 4% e beneficiare della detrazione IRPEF del 19% per i sussidi indicati nei certificati allegati, in quanto idonei a facilitare autosufficienza, integrazione e comunicazione interpersonale, purché la documentazione attesti il necessario collegamento funzionale tra handicap e bene acquistato.
Agevolazioni fiscali disabili
L'interpello riguarda l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste per le persone con disabilità grave in relazione all'acquisto di sussidi tecnici e informatici, nonché di altri beni destinati a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione. Il contribuente rappresenta di essere affetto da grave limitazione dell'autonomia deambulatoria e di aver ottenuto documentazione sanitaria che, a suo avviso, consente sia l'IVA agevolata al 4% sia la detrazione IRPEF del 19%.
Fattispecie e documentazione prodotta
L'istante dichiara di essere in possesso di un verbale di accertamento dell'handicap grave ex articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, redatto il 21 novembre 2018 dalla commissione medica competente. Rappresenta inoltre di avere diagnosi di paraplegia postchirurgica e di necessitare di adattare l'ambiente domestico mediante l'acquisto di elettrodomestici, mobili e dispositivi rivolti a favorire l'autosufficienza.
L'interessato allega varie prescrizioni autorizzative rilasciate da medici specialisti dell'ASL, dalle quali risulterebbe la necessità di ausili e dispositivi informatici, elettronici ed elettrodomestici per la gestione domotica dell'ambiente, nonché il collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico o informatico. Evidenzia tuttavia le obiezioni frequentemente sollevate dai venditori:
- genericità delle prescrizioni, perché non indicherebbero il bene specifico;
- provenienza non ritenuta corretta, perché talvolta considerate referti di medici privati e non di specialisti ASL;
- presunta scadenza delle prescrizioni, quando risalenti a oltre sei mesi prima dell'acquisto.
Quesito del contribuente
Il contribuente chiede se la documentazione in suo possesso sia idonea a rispettare la normativa per l'acquisto di beni con IVA ridotta al 4% e se consenta anche di fruire della detrazione IRPEF prevista dall'articolo 15 del DPR n. 917 del 1986.
Soluzione interpretativa proposta dal contribuente
L'istante ritiene di possedere tutti i requisiti soggettivi e la documentazione necessaria per acquistare i beni con IVA al 4% e per ottenere la detrazione del 19% in dichiarazione dei redditi.
Normativa e prassi richiamate dall'Agenzia
L'Agenzia richiama innanzitutto l'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, secondo cui tutti gli ausili e le protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti sono soggetti all'aliquota IVA del 4 per cento.
Richiama poi l'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, che estende l'aliquota agevolata anche ai sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all'articolo 3 della legge n. 104 del 1992.
Per l'applicazione concreta dell'agevolazione, viene richiamato il decreto del Ministro delle finanze 14 marzo 1998, che definisce condizioni e modalità. In particolare:
- l'articolo 1 prevede l'aliquota del 4% per le cessioni e importazioni dei sussidi tecnici e informatici;
- l'articolo 2, comma 1, definisce tali sussidi come apparecchiature e dispositivi meccanici, elettronici o informatici, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, destinati ad assistere la riabilitazione, facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente e l'accesso all'informazione e alla cultura;
- l'articolo 2, comma 2, richiede il certificato di invalidità funzionale permanente rilasciato dall'ASL competente e la specifica prescrizione autorizzativa del medico specialista ASL dalla quale risulti il collegamento funzionale tra invalidità e sussidio.
L'Agenzia richiama anche la risoluzione n. 57/E del 2005, che chiarisce che il "controllo dell'ambiente" ricorre quando l'uso di strumenti tecnologici consente al disabile di superare impedimenti derivanti dall'handicap o di recuperare, anche parzialmente, capacità motorie, uditive, visive o di linguaggio, con un effetto di maggiore autosufficienza o integrazione.
Sul versante IRPEF, viene richiamata la lettera c) dell'articolo 15 del TUIR, che disciplina la detrazione del 19% per le spese sanitarie relative, tra l'altro, ai mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento, nonché ai sussidi tecnici e informatici per facilitare autosufficienza e integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge n. 104 del 1992. Viene inoltre citata la circolare n. 7 del 2018, che fornisce esempi di spese agevolabili, tra cui dispositivi medici, poltrone e carrozzelle, apparecchi per fratture ed ernie, arti artificiali, pedane sollevatrici, strumenti informatici come fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa, servizi di soccorso telefonico e, in determinate condizioni, componenti di cucine dotate di dispositivi tecnologici.
Soluzione interpretativa dell'Agenzia
Secondo l'Agenzia, l'agevolazione IVA al 4% deve essere riconosciuta con riferimento a tutti i beni per i quali il medico specialista attesti, sulla base di una valutazione tecnica, il collegamento funzionale tra la patologia diagnosticata e gli effetti migliorativi che i sussidi acquistati possono apportare alle esigenze di vita del contribuente.
In relazione al caso specifico, l'Agenzia conclude che l'istante può usufruire dell'aliquota IVA agevolata al 4% per l'acquisto di tutti i sussidi indicati nei certificati allegati all'istanza, poiché si tratta di sussidi che facilitano autosufficienza, integrazione e comunicazione interpersonale.
Parere dell'Agenzia in materia IRPEF
Quanto alla detrazione IRPEF, l'Agenzia precisa che la lettera c) dell'articolo 15 del TUIR consente la detrazione del 19% sull'intero importo delle spese per i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento, nonché per i sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare autosufficienza e integrazione.
Per tali spese, il collegamento funzionale tra il sussidio e lo specifico handicap deve risultare dalla certificazione del medico curante o dalla prescrizione autorizzativa del medico specialista dell'ASL, richiesta dal DM 14 marzo 1998 per l'IVA agevolata. L'Agenzia chiarisce però che, ai fini IRPEF, la prescrizione dello specialista ASL non è necessaria come requisito autonomo, essendo sufficiente la certificazione attestante la minorazione e l'idoneità del sussidio a facilitare autosufficienza e integrazione.
L'Agenzia precisa inoltre che, per beneficiare delle agevolazioni, occorre possedere oltre alla certificazione rilasciata dalla Commissione medica di cui all'articolo 4 della legge n. 104 del 1992 o da altre commissioni mediche pubbliche, anche la certificazione del medico curante che attesti la funzione del sussidio. I certificati devono attestare, sulla base di una valutazione tecnica, il collegamento funzionale tra la patologia diagnosticata e gli effetti migliorativi del bene.
Conclusioni operative
Alla luce di tali considerazioni, l'Agenzia conclude che il contribuente può fruire:
- dell'IVA agevolata al 4% per l'acquisto dei sussidi indicati nei certificati allegati, in quanto idonei a facilitare autosufficienza, integrazione e comunicazione interpersonale;
- della detrazione IRPEF di cui all'articolo 15 del TUIR per gli stessi sussidi.
L'elemento decisivo è la presenza di una certificazione che dimostri il collegamento funzionale tra la menomazione e il bene acquistato; la prescrizione autorizzativa del medico specialista ASL è necessaria ai fini IVA, mentre non costituisce requisito indispensabile per la detrazione IRPEF.
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