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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/67

Regolamento delegato (UE) 2018/67 della Commissione, del 3 ottobre 2017, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione delle condizioni per valutare l'impatto derivante dalla cessazione o modifica di indici di riferimento esistenti (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32018R0067

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato precisa, ai fini dell’articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1011, quali elementi debbano essere considerati dalle autorità competenti per valutare se la cessazione o la modifica di un benchmark possa integrare un evento di forza maggiore o compromettere i rapporti contrattuali e regolamentari collegati. La disciplina mira a garantire un’applicazione uniforme nell’Unione, in particolare nei casi di variazioni sostanziali della metodologia, dei dati o dell’amministratore dell’indice. La valutazione deve essere svolta caso per caso e tiene conto anche dell’eventuale disponibilità di un indice sostitutivo o di meccanismi contrattuali di fallback.

Definisce le condizioni che le autorità competenti devono valutare per stabilire se la cessazione o la modifica di un indice di riferimento possa determinare forza maggiore o rendere vane o violate le condizioni di contratti, strumenti finanziari o regole di fondi collegati.

Ambito di applicazione

Si applica alle autorità competenti degli Stati membri nell’ambito del regolamento (UE) 2016/1011, quando valutano, caso per caso, l’impatto della cessazione o modifica di un indice di riferimento che non soddisfa i requisiti di tale regolamento sui contratti finanziari, sugli strumenti finanziari e sulle regole dei fondi di investimento ad esso collegati. Rilevano in particolare le situazioni in cui l’indice sia destinato a essere sostituito o modificato, e restano centrali le esclusioni/limitazioni implicite legate all’esistenza di un indice sostitutivo accettabile o di procedure di sostituzione già previste nella documentazione contrattuale.

Definizione delle condizioni per valutare l’impatto della cessazione o modifica di indici di riferimento

Il regolamento delegato (UE) 2018/67 integra il regolamento (UE) 2016/1011 e specifica come le autorità competenti debbano valutare gli effetti della cessazione o modifica di un indice di riferimento non conforme. La finalità è assicurare un approccio uniforme nell’Unione quando si tratta di stabilire se tale evento possa configurare forza maggiore oppure rendere vane o violare le condizioni di contratti finanziari, strumenti finanziari o regole di fondi di investimento collegati all’indice.

Contesto e finalità dell’intervento

I considerando chiariscono che la nozione di forza maggiore può essere interpretata diversamente negli Stati membri, rendendo necessario un criterio comune. Viene inoltre evidenziato che un cambiamento significativo del valore dell’indice può derivare da discontinuità nelle serie storiche, variazioni della volatilità, modifiche metodologiche o cambiamenti nei dati utilizzati. In tali casi, le autorità competenti devono valutare l’impatto concreto delle modifiche, poiché l’effetto dipende dalla natura dell’indice e dei prodotti collegati.

Condizioni che l’autorità competente deve considerare

L’articolo 1 individua cinque circostanze rilevanti. In primo luogo, deve essere verificato se la modifica dell’indice richieda cambiamenti sostanziali nella natura dei dati, nella metodologia di determinazione, nei processi di raccolta o in altri elementi della fornitura, tali da produrre un valore notevolmente diverso. In secondo luogo, occorre considerare se l’adeguamento dell’indice ai requisiti del regolamento (UE) 2016/1011 ne comprometterebbe la rappresentatività rispetto al mercato o alla realtà economica misurata, fino a mutarne la natura.

Esistenza di un indice sostitutivo e clausole contrattuali di fallback

Una valutazione negativa sull’esistenza di forza maggiore o di violazione contrattuale è meno probabile se esiste un indice sostitutivo accettabile o almeno una procedura di selezione del sostituto prevista nella documentazione pertinente. Il regolamento richiede quindi di verificare se vi sia un sostituto che soddisfi il regolamento (UE) 2016/1011, misuri lo stesso mercato o la stessa realtà economica e sia iscritto nel registro pubblico di cui all’articolo 36 oppure fornito da un amministratore incluso nel registro. È inoltre rilevante che i contratti, gli strumenti o i fondi collegati non prevedano già un indice sostitutivo, regole per determinarlo o altre misure contingenti.

Cambio di amministratore dell’indice

Tra le condizioni rilevanti figura anche l’ipotesi in cui il passaggio dell’indice da un amministratore a un altro comporti una modifica sostanziale dell’indice stesso. Tale circostanza deve essere considerata dall’autorità competente nella valutazione complessiva dell’impatto della cessazione o modifica del benchmark.

Natura della valutazione

Le condizioni elencate non operano automaticamente: devono essere esaminate caso per caso. Il regolamento non sostituisce la valutazione tecnica e giuridica dell’autorità competente, ma le fornisce un quadro uniforme per decidere se le conseguenze della cessazione o modifica dell’indice siano tali da integrare le ipotesi rilevanti ai fini dell’articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1011.

Entrata in vigore

Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essendo un regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Criteri di valutazione per l’articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1011

L’autorità competente deve considerare cinque condizioni principali: (a) se la modifica dell’indice richiederebbe cambiamenti sostanziali nei dati, nella metodologia, nella raccolta dati o in altri elementi della fornitura tali da determinare un valore significativamente diverso dell’indice; (b) se l’adeguamento dell’indice al regolamento (UE) 2016/1011 comprometterebbe la sua rappresentatività del mercato o della realtà economica misurata, alterandone la natura; (c) se non esiste un indice sostitutivo che soddisfi il regolamento, misuri lo stesso mercato o realtà economica e sia iscritto nel registro pubblico di cui all’articolo 36 o fornito da un amministratore ivi incluso; (d) se i contratti, gli strumenti finanziari o i fondi collegati e la relativa documentazione non prevedano un indice sostitutivo, regole per individuarlo o altre misure contingenti; (e) se il passaggio da un amministratore a un altro comporterebbe una modifica sostanziale dell’indice.

Valutazione caso per caso

Le condizioni elencate non operano in astratto ma devono essere esaminate singolarmente in relazione al caso concreto, tenendo conto della natura dell’indice e dei prodotti o fondi ad esso collegati.

Entrata in vigore e applicazione diretta

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

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