Regolamento (UE) 2017/1794
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1794 della Commissione, del 5 ottobre 2017, che fissa, per l'esercizio contabile 2018 del FEAGA, il tasso di interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e smercio delle giacenze
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento fissa a 0 % il tasso di interesse uniforme da utilizzare per il calcolo delle spese finanziarie sostenute dagli Stati membri per l’acquisto di prodotti all’intervento nel quadro del FEAGA per l’esercizio contabile 2018. La misura è adottata in applicazione del regolamento delegato (UE) n. 906/2014, che prevede un metodo di determinazione del tasso sulla base degli EURIBOR a 3 e 12 mesi e della comparazione con i tassi effettivamente sostenuti dagli Stati membri. Il regolamento si applica retroattivamente dal 1° ottobre 2017 per evitare un vuoto giuridico.
Fissazione, per l’esercizio contabile 2018 del FEAGA, del tasso di interesse da applicare al calcolo delle spese di finanziamento degli interventi di acquisto, magazzinaggio e smercio delle giacenze.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle spese finanziarie sostenute dagli Stati membri per mobilitare risorse destinate all’acquisto di prodotti all’intervento, imputabili all’esercizio contabile 2018 del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA). Incide sul calcolo del rimborso delle spese di finanziamento connesse alle operazioni di intervento pubblico previste dalla normativa PAC, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri. Si applica a decorrere dal 1° ottobre 2017, pur entrando in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Fissazione del tasso di interesse per le spese di finanziamento degli interventi FEAGA 2018
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1794 della Commissione stabilisce il tasso di interesse da utilizzare, per l’esercizio contabile 2018 del FEAGA, nel calcolo delle spese finanziarie sostenute dagli Stati membri per le operazioni di intervento pubblico relative all’acquisto di prodotti, al magazzinaggio e allo smercio delle giacenze. La misura si inserisce nel sistema delineato dal regolamento (UE) n. 1306/2013 e dal regolamento delegato (UE) n. 906/2014, che prevedono un metodo uniforme di calcolo e un confronto con i tassi effettivamente sostenuti dagli Stati membri.
Contesto normativo e metodo di determinazione
Il regolamento richiama l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 906/2014, secondo cui le spese finanziarie relative alle risorse mobilizzate dagli Stati membri per l’acquisto dei prodotti sono determinate secondo le modalità di cui all’allegato I. In particolare, l’allegato I, punto I.1, prevede un tasso di interesse uniforme per l’Unione fissato dalla Commissione all’inizio di ciascun esercizio contabile, calcolato come media dei tassi EURIBOR a termine di 3 e 12 mesi praticati nel periodo di riferimento di sei mesi, con ponderazione di un terzo per il tasso a 3 mesi e di due terzi per quello a 12 mesi.
Comunicazione degli Stati membri e confronto dei tassi
Il considerando 3 ricorda che, ai sensi dell’allegato I, punto I.2, primo capoverso, del regolamento delegato (UE) n. 906/2014, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione, su richiesta di quest’ultima, il tasso di interesse medio realmente sostenuto nel periodo di riferimento, entro il termine indicato nella richiesta. Il considerando 4 precisa che, in mancanza di comunicazione entro forme e termini previsti, il tasso dello Stato membro è considerato pari a 0 %; se lo Stato membro dichiara di non aver sostenuto spese per interessi perché non ha avuto prodotti agricoli all’ammasso pubblico nel periodo di riferimento, la Commissione fissa il tasso secondo il terzo capoverso dello stesso punto I.2.
Il considerando 5 spiega inoltre che il tasso determinato in base al punto I.2 va confrontato con il tasso uniforme fissato ai sensi del punto I.1, e che il tasso applicabile a ciascuno Stato membro è il più basso tra i due. È altresì precisato che tassi di interesse negativi non possono essere presi in considerazione ai fini del rimborso delle spese degli Stati membri.
Contenuto dispositivo
L’articolo 1 dispone che, per la spesa relativa alle spese finanziarie sostenute dagli Stati membri per mobilitare le risorse destinate all’acquisto dei prodotti all’intervento, imputabili all’esercizio contabile 2018 del FEAGA, i tassi di interesse di cui all’allegato I del regolamento delegato (UE) n. 906/2014 sono fissati a 0 %.
Entrata in vigore e decorrenza
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1° ottobre 2017. La decorrenza retroattiva è espressamente motivata nel preambolo dalla necessità di evitare un vuoto giuridico riguardo al tasso di interesse applicabile al calcolo delle spese di finanziamento degli interventi.
Effetti pratici per gli operatori e le amministrazioni
Per gli Stati membri e per le amministrazioni competenti in materia di FEAGA, il regolamento comporta che, per l’esercizio contabile 2018, il parametro di interesse rilevante per il rimborso delle spese finanziarie connesse all’intervento pubblico è pari a zero. In termini operativi, ciò incide sul calcolo delle spese ammissibili e sul rimborso delle somme sostenute per il finanziamento degli acquisti all’intervento, secondo il quadro tecnico già previsto dal regolamento delegato (UE) n. 906/2014.
Disposizioni principali
Base normativa e criterio di calcolo
Il regolamento è adottato sulla base dell’articolo 20, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e in attuazione del regolamento delegato (UE) n. 906/2014, in particolare dell’allegato I. Il tasso uniforme dell’Unione, normalmente calcolato come media dei tassi EURIBOR a termine a 3 e 12 mesi nel periodo di riferimento di sei mesi, è il parametro per determinare il rimborso delle spese finanziarie.
Fissazione del tasso per il FEAGA 2018
Per le spese finanziarie sostenute dagli Stati membri per mobilitare le risorse destinate all’acquisto dei prodotti all’intervento, imputabili all’esercizio contabile 2018 del FEAGA, i tassi di interesse di cui all’allegato I del regolamento delegato (UE) n. 906/2014 sono fissati a 0 %.
Decorrenza e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1° ottobre 2017. La retroattività è giustificata dall’esigenza di evitare un vuoto giuridico nel periodo di riferimento.
Natura vincolante
Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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