Regolamento (UE) 2017/1796
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1796 della Commissione, del 5 ottobre 2017, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d'America nel 2018 nell'ambito dei contingenti di cui al regolamento (CE) n. 1187/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione stabilisce, per l’anno 2018, come ripartire i titoli di esportazione relativi ad alcuni formaggi destinati agli Stati Uniti nell’ambito dei contingenti previsti dal regolamento (CE) n. 1187/2009. Poiché per taluni gruppi le domande superano o non esauriscono i quantitativi disponibili, la Commissione fissa coefficienti di attribuzione specifici e disciplina l’eventuale rilascio di quantitativi supplementari. Il testo è immediatamente operativo dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Fissa per il 2018 i coefficienti di attribuzione delle domande di titoli di esportazione per taluni formaggi destinati agli Stati Uniti d'America nell'ambito dei contingenti previsti dal regolamento (CE) n. 1187/2009.
Ambito di applicazione
Si applica alle domande di titoli di esportazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1187/2009 per l’esportazione verso gli Stati Uniti d’America di specifici gruppi di formaggi ricompresi nei contingenti indicati nell’allegato. Riguarda gli operatori che presentano tali domande nell’anno contingentale 2018 e i quantitativi corrispondenti ai codici di gruppo e contingente riportati nell’allegato; non disciplina altri settori o altri mercati. Per alcuni contingenti le domande sono ridotte mediante coefficiente di attribuzione; per altri sono accettate per i quantitativi richiesti e possono essere eventualmente integrati quantitativi supplementari secondo le condizioni fissate.
Coefficienti di attribuzione per i titoli di esportazione dei formaggi verso gli Stati Uniti nel 2018
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1796 della Commissione attua la disciplina del regolamento (CE) n. 1187/2009 relativa ai titoli di esportazione per taluni formaggi destinati agli Stati Uniti d’America nell’ambito di contingenti tariffari. La Commissione interviene perché, per alcuni gruppi di prodotti, i quantitativi richiesti superano o non corrispondono pienamente ai quantitativi disponibili per l’anno contingentale 2018, imponendo quindi un meccanismo di riparto proporzionale.
Contesto normativo
L’atto si fonda sull’articolo 188 del regolamento (UE) n. 1308/2013, che disciplina l’organizzazione comune dei mercati agricoli, e dà applicazione al capo III, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1187/2009. I considerando precisano che, in base all’articolo 23 di tale regolamento, quando le domande eccedono i quantitativi disponibili occorre fissare un coefficiente di attribuzione; quando invece vi sono quantitativi residui, questi possono essere ripartiti proporzionalmente tra i richiedenti.
Ambito di applicazione materiale e soggettivo
Il regolamento riguarda esclusivamente le domande di titoli di esportazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1187/2009 per l’esportazione di formaggi negli Stati Uniti. I contingenti interessati sono quelli identificati nell’allegato con i codici 16-Tokyo, 16-Uruguay, 17-Uruguay, 18-Uruguay, 20-Uruguay, 21-Uruguay, 22-Tokyo, 22-Uruguay, 25-Tokyo e 25-Uruguay. I destinatari pratici della disciplina sono gli operatori che hanno presentato domanda per tali quantitativi nell’anno contingentale 2018.
Ripartizione mediante coefficienti di attribuzione
Per i contingenti indicati nell’articolo 1, la Commissione stabilisce che i quantitativi richiesti non sono rilasciati integralmente, ma sono ridotti applicando i coefficienti di attribuzione indicati nella colonna 5 dell’allegato. In particolare, il meccanismo riguarda i gruppi 16-Tokyo e 16-Uruguay, 17-Uruguay, 18-Uruguay, 20-Uruguay e 21-Uruguay.
Domande accettate integralmente e quantitativi supplementari
Per i gruppi 22-Tokyo, 22-Uruguay, 25-Tokyo e 25-Uruguay, l’articolo 2 dispone che le domande siano accettate per i quantitativi richiesti. Il regolamento prevede però anche la possibilità di rilasciare titoli per quantitativi supplementari, ripartiti tra i richiedenti in base ai coefficienti di attribuzione della colonna 6 dell’allegato. Tale possibilità è subordinata a due condizioni:
- l’operatore deve accettare i quantitativi entro una settimana dalla pubblicazione del regolamento;
- deve essere costituita la cauzione richiesta.
Dati quantitativi dell’allegato
L’allegato riporta, per ciascun gruppo di prodotti, i quantitativi disponibili per il 2018 e i coefficienti di attribuzione applicabili. Tra i valori espressamente indicati figurano, ad esempio:
- 16-Tokyo: 908 877 kg, coefficiente 0,1296811;
- 16-Uruguay: 3 446 000 kg, coefficiente 0,0880789;
- 17-Uruguay: 350 000 kg, coefficiente 0,0754310;
- 18-Uruguay: 1 050 000 kg, coefficiente 0,1212471;
- 20-Uruguay: 1 100 000 kg, coefficiente 0,0955026;
- 21-Uruguay: 2 025 000 kg, coefficiente 0,0704102;
- 22-Tokyo: 393 006 kg, coefficiente della colonna 6 pari a 19,6493175;
- 22-Uruguay: 380 000 kg, coefficiente della colonna 6 pari a 4,4705882;
- 25-Tokyo: 4 003 172 kg, coefficiente della colonna 6 pari a 1,0007930;
- 25-Uruguay: 2 420 000 kg, coefficiente della colonna 6 pari a 1,4447761.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come precisato dall’articolo 3, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Determinazione dei coefficienti di attribuzione
Per i gruppi di prodotti e contingenti identificati dai codici 16-Tokyo e 16-, 17-, 18-, 20-, 21-Uruguay indicati nell’allegato, i quantitativi oggetto delle domande di titoli di esportazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1187/2009 sono moltiplicati per i coefficienti di attribuzione riportati nella colonna 5 dell’allegato.
Accettazione integrale di alcune domande e quantitativi supplementari
Per i gruppi e contingenti identificati dai codici 22-, 25-Tokyo e 22-, 25-Uruguay indicati nell’allegato, le domande sono accettate per i quantitativi richiesti. Possono inoltre essere rilasciati titoli per quantitativi supplementari, da ripartire tra i richiedenti con i coefficienti della colonna 6 dell’allegato, purché l’operatore accetti i quantitativi entro una settimana dalla pubblicazione del regolamento e costituisca la cauzione richiesta.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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