Regolamento (UE) 2017/1795
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1795 della Commissione, del 5 ottobre 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari del Brasile, dell'Iran, della Russia e dell'Ucraina e che chiude l'inchiesta riguardante le importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Serbia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento conclude un’inchiesta antidumping sui prodotti piatti laminati a caldo, constatando dumping e pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione in relazione a Brasile, Iran, Russia e Ucraina. La Commissione esclude invece la Serbia dal novero dei paesi soggetti a misure e chiude il relativo procedimento per trascurabilità delle importazioni. Dopo aver valutato anche l’interesse dell’Unione, la Commissione adotta una forma di misura adattata al caso concreto: dazi antidumping definitivi espressi in importi fissi per tonnellata netta, differenziati per impresa. Il regolamento disciplina inoltre fatture e dichiarazioni obbligatorie per contrastare l’elusione, nonché l’eventuale inclusione di nuovi esportatori brasiliani.
Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo originari di Brasile, Iran, Russia e Ucraina, con chiusura dell’inchiesta per la Serbia.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di taluni prodotti laminati piatti di ferro, acciai non legati o altri acciai legati, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, originari di Brasile, Iran, Russia e Ucraina. Sono escluse alcune categorie di prodotti, tra cui gli acciai inossidabili e al silicio a grani orientati, gli acciai per utensili e rapidi e specifiche lamiere non arrotolate con determinate dimensioni. Per la Serbia il procedimento antidumping è chiuso, poiché le importazioni sono state ritenute trascurabili. Le misure si applicano direttamente in tutti gli Stati membri e decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione; è prevista anche una disciplina specifica per eventuali nuovi esportatori brasiliani e per le merci danneggiate prima dello sdoganamento.
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1795 della Commissione: dazio antidumping definitivo sui prodotti piatti laminati a caldo
Il regolamento conclude un procedimento antidumping avviato nei confronti di importazioni di taluni prodotti piatti di ferro, acciai non legati o altri acciai legati, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, originari di Brasile, Iran, Russia, Serbia e Ucraina. La Commissione, dopo aver esaminato dumping, pregiudizio, nesso di causalità e interesse dell’Unione, impone misure definitive per Brasile, Iran, Russia e Ucraina, mentre chiude il procedimento nei confronti della Serbia per trascurabilità delle importazioni.
Ambito materiale e definizione del prodotto
Il prodotto interessato è costituito dai prodotti piatti laminati a caldo rientranti in una serie di codici NC, con esclusione di specifiche categorie: acciai inossidabili e al silicio a grani orientati, acciai per utensili e rapidi e taluni prodotti non arrotolati con determinate dimensioni. La Commissione conferma che il prodotto fabbricato nei paesi interessati e quello prodotto nell’Unione sono prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
Procedura, campionamento e verifiche
L’inchiesta è stata aperta il 7 luglio 2016 su denuncia di Eurofer, che rappresentava oltre il 90 % della produzione totale dell’Unione. La Commissione ha proceduto a campionamenti dei produttori dell’Unione e dei produttori esportatori del Brasile, mentre non ha ritenuto necessario il campionamento per Iran, Russia, Serbia e Ucraina per il numero limitato di operatori noti. Sono state svolte numerose visite di verifica presso produttori dell’Unione, esportatori, importatori e utilizzatori, inclusi operatori collegati in Svizzera e nell’Unione.
Il periodo dell’inchiesta per dumping e pregiudizio è il 1 luglio 2015 - 30 giugno 2016; il periodo in esame per le tendenze di danno va dal 1 gennaio 2013 fino alla fine del periodo dell’inchiesta.
Dumping: metodo e risultati per paese
La Commissione ha determinato il valore normale, il prezzo all’esportazione e i margini di dumping secondo i criteri del regolamento di base, con verifiche di rappresentatività delle vendite interne, costruzione del valore normale quando necessario e adeguamenti per comparabilità dei prezzi. Per le esportazioni tramite società collegate, in vari casi il prezzo all’esportazione è stato costruito ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 9.
I margini di dumping finali risultano elevati per tutti i paesi considerati, con livelli particolarmente significativi per alcune imprese brasiliane e russe. Per l’Iran è stato corretto un errore di trascrizione che ha condotto al margine definitivo di Mobarakeh Steel Company pari al 17,9 %. Per la Russia, il margine più elevato è stato quello di PJSC MMK, pari al 33,0 %. Per l’Ucraina, Metinvest Group ha un margine del 19,4 %.
La Serbia viene esclusa dalla valutazione cumulativa perché i suoi volumi sono ritenuti trascurabili: la Commissione considera irrilevante lo scarto dello 0,04 % sopra l’1 % e, soprattutto, osserva che i prezzi serbi si collocano sopra quelli degli altri paesi interessati, segnalando un ruolo di mero "seguire" il mercato più che di determinarlo.
Pregiudizio subito dall’industria dell’Unione
La Commissione analizza l’industria dell’Unione distinguendo tra mercato libero e mercato vincolato, data l’elevata integrazione verticale del settore. Sul mercato libero, il consumo cresce del 5 % circa, mentre le vendite dell’industria dell’Unione diminuiscono del 5 % e la quota di mercato scende dall’85,1 % al 76,7 %. I prezzi di vendita unitari si riducono del 23 % e la redditività passa da -2,7 % nel 2013 a -7,8 % nel periodo dell’inchiesta; il flusso di cassa diventa negativo e il ROI resta negativo nel periodo rilevante. Anche l’occupazione si riduce del 5 % circa.
La Commissione conclude che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.
Nesso causale e fattori concorrenti
Il nesso causale viene ricostruito sulla base dell’aumento rilevante dei volumi importati e del calo continuo dei prezzi delle importazioni da Brasile, Iran, Russia e Ucraina, che passano in media da 442 EUR/tonnellata nel 2013 a 323 EUR/tonnellata nel periodo dell’inchiesta. Le importazioni cumulate dei quattro paesi aumentano sensibilmente sia in volume sia in quota di mercato, mentre la quota dell’industria dell’Unione sul mercato libero diminuisce.
La Commissione esamina anche altri fattori: la crisi economica dell’eurozona, le importazioni cinesi, le importazioni da altri paesi terzi, le esportazioni dell’industria dell’Unione, l’eccesso di capacità e i prezzi delle materie prime. Riconosce che alcuni di questi fattori hanno inciso in qualche misura, ma conclude che non hanno annullato il nesso causale. La Cina può aver contribuito al pregiudizio, ma non in misura tale da interrompere il rapporto tra dumping dei quattro paesi e danno subito dall’industria dell’Unione. Le importazioni dalla Turchia e da altri paesi terzi sono ritenute non decisive o marginali.
Interesse dell’Unione e scelta della forma della misura
La Commissione svolge una valutazione ampia dell’interesse dell’Unione ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base. Rileva che l’industria dell’Unione, presente in molti Stati membri e con circa 18 000 addetti diretti, ha subito un grave deterioramento economico e che la reintroduzione di condizioni di concorrenza eque è necessaria. Tuttavia, riconosce anche che dazi ad valorem avrebbero potuto gravare in modo sproporzionato sugli utilizzatori, soprattutto nel settore dei tubi di acciaio, che rappresenta il principale sbocco del prodotto.
Dopo aver valutato i dati post-inchiesta, la Commissione ritiene che i prezzi siano aumentati sensibilmente nella seconda metà del 2016 e nei primi mesi del 2017. Per questo decide di non mantenere la proposta iniziale di dazi ad valorem limitati da un prezzo minimo all’importazione, ma di adottare una misura finale sotto forma di importo fisso per tonnellata netta, specifico per ciascuna società. Tale scelta, secondo la Commissione, garantisce protezione all’industria dell’Unione, maggiore stabilità per utilizzatori e consumatori e una migliore ponderazione degli interessi contrapposti.
Misure definitive e livelli del dazio
Le aliquote finali sono espresse in EUR per tonnellata netta e differiscono per impresa: ad esempio, ArcelorMittal Brasil e Aperam Inox América do Sul 54,5 EUR/t, CSN 53,4 EUR/t, Usiminas 63,0 EUR/t, Mobarakeh Steel Company 57,5 EUR/t, NLMK 53,3 EUR/t, PJSC MMK 96,5 EUR/t, Severstal 17,6 EUR/t, Metinvest Group 60,5 EUR/t. Per le altre società di ciascun paese si applicano importi fissi specifici indicati nell’articolo 1.
Clausole operative e di controllo doganale
Il regolamento disciplina la riduzione del dazio in caso di merci danneggiate prima dell’immissione in libera pratica, mediante correlata riduzione proporzionale del prezzo. Prevede inoltre un meccanismo per l’inserimento di nuovi esportatori brasiliani che soddisfino determinate condizioni probatorie. Le importazioni non accompagnate dalla fattura commerciale e dalla dichiarazione richieste sono soggette al dazio ordinario applicabile alla categoria residuale.
Chiusura del procedimento per la Serbia e registrazione delle importazioni
Il procedimento relativo alla Serbia è chiuso. Il precedente regolamento di registrazione delle importazioni (UE) 2017/5 è abrogato senza riscossione retroattiva, poiché non sono state adottate misure provvisorie e quindi non ricorrono i presupposti dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Prodotto interessato e esclusioni
Il prodotto in esame è costituito da taluni prodotti laminati piatti di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, anche arrotolati, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti. Sono esclusi, in particolare, i prodotti di acciaio inossidabile e al silicio a grani orientati, gli acciai per utensili e rapidi e taluni prodotti non arrotolati con specifiche soglie di spessore e larghezza. Sono richiamati i codici NC/TARIC interessati.
Dazi antidumping definitivi per Brasile, Iran, Russia e Ucraina
Sono istituiti dazi antidumping definitivi per le importazioni originarie di Brasile, Iran, Russia e Ucraina. La misura finale è espressa come importo fisso per tonnellata netta: Brasile da 53,4 a 63,0 EUR/t a seconda dell’impresa; Iran 57,5 EUR/t; Russia da 17,6 a 96,5 EUR/t; Ucraina 60,5 EUR/t. Per le società non espressamente menzionate si applicano gli importi fissati per ciascun paese come da articolo 1.
Chiusura del procedimento per la Serbia
Il procedimento antidumping relativo alle importazioni originarie della Serbia è chiuso ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento di base, poiché le importazioni sono state considerate trascurabili e non tali da giustificare misure.
Disciplina per merci danneggiate prima dell’immissione in libera pratica
Se le merci sono danneggiate prima dello sdoganamento e il prezzo pagato o da pagare è ridotto proporzionalmente ai fini doganali, il dazio definitivo è ridotto in misura corrispondente. Per le importazioni soggette al regime specifico, il dazio dovuto corrisponde alla differenza tra il dazio ridotto e il prezzo netto franco frontiera dell’Unione ridotto.
Nuovi esportatori brasiliani
È prevista una clausola di riesame/inclusione per i produttori esportatori brasiliani che dimostrino cumulativamente: assenza di esportazioni verso l’Unione nel periodo dell’inchiesta (1 luglio 2015-30 giugno 2016), assenza di collegamenti con esportatori o produttori soggetti alle misure, ed effettive esportazioni successive o un impegno contrattuale irrevocabile di esportare quantitativi significativi. In tal caso può essere aggiunto un nuovo produttore esportatore con applicazione del dazio medio ponderato dei produttori brasiliani campionati.
Forma della misura e motivazione di interesse dell’Unione
La Commissione, dopo aver valutato l’interesse dell’Unione ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base, ritiene che il dazio fisso per tonnellata netta sia la forma più idonea per bilanciare la tutela dell’industria dell’Unione e l’impatto sugli utilizzatori. La scelta deriva anche dall’aumento dei prezzi successivo al periodo dell’inchiesta e dall’esigenza di evitare effetti sproporzionati sui settori a valle, in particolare sui fabbricanti di tubi di acciaio.
Clausole anti-elusione e anti-assorbimento
Per minimizzare i rischi di elusione, le importazioni devono essere accompagnate da una fattura commerciale valida e da una dichiarazione conforme ai requisiti dell’allegato. In mancanza, si applica il dazio destinato alle altre società del paese interessato. La Commissione segnala inoltre la possibilità di avviare inchieste antielusione o procedure di registrazione se emergono elementi di prova di modificazioni della configurazione degli scambi o di assorbimento delle misure.
Abrogazione della registrazione e divieto di retroattività
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/5, che disponeva la registrazione delle importazioni di prodotti originari di Russia e Brasile, è definitivamente abrogato senza riscossione retroattiva dei dazi. La Commissione rileva che, non essendo state adottate misure provvisorie, non ricorrono le condizioni per una riscossione retroattiva ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base.
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