Regolamento (UE) 2018/72
Regolamento delegato (UE) 2018/72 della Commissione, del 4 ottobre 2017, che integra il regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono i requisiti che devono essere rispettati dagli schemi di carte di pagamento e dai soggetti incaricati del trattamento delle operazioni al fine di garantire l'applicazione di requisiti di indipendenza sotto il profilo contabile, organizzativo e decisionale (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato integra il regolamento (UE) 2015/751 fissando regole tecniche per garantire la separazione effettiva tra schemi di carte di pagamento e soggetti incaricati del trattamento delle operazioni. Le misure riguardano soprattutto contabilità separata, indipendenza del personale e dell’alta dirigenza, uso di servizi condivisi, tutela delle informazioni sensibili e struttura degli organi di gestione. L’obiettivo è prevenire conflitti di interesse e vantaggi competitivi indebiti, assicurando che l’applicazione delle norme sulle commissioni interbancarie avvenga in condizioni di autonomia reale e verificabile.
Requisiti tecnici di indipendenza contabile, organizzativa e decisionale per schemi di carte di pagamento e soggetti incaricati del trattamento delle operazioni, ai fini dell’applicazione del regolamento (UE) 2015/751 sulle commissioni interbancarie.
Ambito di applicazione
Si applica agli schemi di carte di pagamento e ai soggetti incaricati del trattamento delle operazioni ai sensi del regolamento (UE) 2015/751, con riferimento all’organizzazione interna, alla contabilità, alla remunerazione, alla condivisione di servizi e sistemi informativi e al processo decisionale. Le regole valgono indipendentemente dalla forma giuridica del soggetto e comprendono anche i casi in cui schema e processore appartengano alla stessa persona giuridica o allo stesso gruppo. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è testo rilevante ai fini del SEE.
Requisiti tecnici di indipendenza per schemi di carte di pagamento e soggetti incaricati del trattamento
Il regolamento delegato (UE) 2018/72 integra il regolamento (UE) 2015/751 sulle commissioni interbancarie per le operazioni di pagamento basate su carta. Esso traduce in regole tecniche l’esigenza di garantire una separazione effettiva tra schemi di carte di pagamento e soggetti incaricati del trattamento delle operazioni, così da prevenire conflitti di interesse, trattamenti preferenziali e scambi di informazioni sensibili.
Ambito soggettivo e finalità
Le prescrizioni si applicano agli schemi di carte di pagamento e ai soggetti incaricati del trattamento delle operazioni, indipendentemente dalla loro forma giuridica. Le regole operano anche quando i due soggetti appartengono alla stessa persona giuridica o allo stesso gruppo, situazione nella quale il regolamento richiede misure rafforzate di separazione, trasparenza e controllo.
Contabilità separata e informazioni finanziarie
Il regolamento impone processi contabili capaci di produrre informazioni finanziarie su conti economici separati e relative note esplicative, senza derogare ai principi contabili e alle regole di bilancio già applicabili. Le informazioni devono essere coerenti con la disciplina contabile di riferimento e predisposte in modo da consentire una verifica dell’indipendenza economica tra le attività.
L’attribuzione di costi e ricavi segue una logica gerarchica:
- i costi e ricavi direttamente imputabili al trattamento sono attribuiti al soggetto incaricato del trattamento;
- quelli direttamente imputabili allo schema sono attribuiti allo schema;
- i costi e ricavi indiretti sono ripartiti con metodologia ABC (Activity Based Costing), in base al consumo effettivo;
- i residui casi, non attribuibili neppure con ABC, devono essere trattati mediante una metodologia contabile documentata in una nota di accompagnamento, che indichi criterio e motivazione per ciascun costo o ricavo.
Trasferimenti tra schema e processore e verifica indipendente
Per ogni trasferimento di risorse finanziarie tra schema e processore, inclusi i servizi condivisi, devono essere predisposte note esplicative specifiche, con indicazione di tariffe e commissioni. Se i soggetti appartengono alla stessa persona giuridica o allo stesso gruppo, tali note devono dimostrare che prezzi e commissioni non divergono da quelli praticati verso soggetti terzi comparabili.
Le informazioni finanziarie devono essere valutate annualmente da un revisore dei conti indipendente e abilitato alla certificazione. La relazione deve attestare un quadro fedele e affidabile, la coerenza con i bilanci e la continuità delle politiche di attribuzione, oppure spiegare e rettificare le eventuali modifiche di tali politiche. Informazioni e relazione devono essere rese disponibili alle autorità competenti su richiesta.
Separazione organizzativa e indipendenza del personale
Se schema e processore non sono persone giuridiche distinte, devono essere organizzati come due unità operative interne separate. Se condividono gli stessi locali, devono comunque operare in spazi separati con accesso limitato e controllato.
L’alta dirigenza deve essere distinta e agire in modo autonomo. Il regolamento introduce inoltre un periodo minimo di un anno durante il quale l’alto dirigente che ha lasciato uno dei due soggetti non può essere impiegato dall’altro. Il personale deve essere distinto, pur potendo svolgere compiti relativi ai servizi condivisi; per i soggetti incaricati del trattamento è ammesso il coinvolgimento nell’elaborazione dell’insieme unico di norme, prassi, standard e linee guida solo se l’attività è accessibile a tutti i partecipanti su base non discriminatoria e coinvolge un campione rappresentativo.
Remunerazione e prevenzione degli incentivi distorsivi
Le politiche di remunerazione devono evitare che il personale sia incentivato a favorire l’altra attività o a trasferire informazioni privilegiate. La remunerazione dei dipendenti dello schema deve rispecchiare i risultati dello schema e non quelli del processore; specularmente, la remunerazione dei dipendenti del processore deve riflettere i risultati del processore e non quelli dello schema. Le relative politiche devono essere messe a disposizione delle autorità competenti su richiesta.
Servizi condivisi, sistemi informativi e informazioni sensibili
L’uso di servizi condivisi è ammesso, ma solo se le condizioni, comprese quelle finanziarie, sono raccolte in un documento unico e tale condivisione non comporta scambio di informazioni sensibili. Il documento deve essere disponibile alle autorità competenti su richiesta.
Per i sistemi di gestione delle informazioni condivisi, il regolamento richiede identificazione separata degli utenti di schema e processore e accesso limitato alle sole informazioni spettanti. In particolare, le informazioni sensibili di una parte non devono essere accessibili al personale dell’altra.
È inoltre vietata la condivisione di informazioni sensibili che possano conferire un vantaggio competitivo e che non siano condivise con altri concorrenti.
Codice di condotta per soggetti appartenenti allo stesso gruppo
Quando schema e processore appartengono allo stesso soggetto giuridico o allo stesso gruppo, devono definire e pubblicare sul proprio sito web un codice di condotta che indichi come il personale debba agire per rispettare il regolamento. Il codice deve includere meccanismi di esecuzione efficaci e regole specifiche per prevenire lo scambio di informazioni sensibili; esso è soggetto al riesame delle autorità competenti.
Organi di gestione e conflitti di interesse
Il regolamento disciplina anche la composizione degli organi di gestione per attenuare i conflitti di interesse nel processo decisionale. Devono essere previsti criteri chiari e oggettivi per l’eventuale cumulo di incarichi nei due organi di gestione, con pubblicità dei criteri e controllo da parte delle autorità competenti.
Nei casi di appartenenza al medesimo gruppo o alla medesima persona giuridica, gli organi di gestione devono approvare e riesaminare periodicamente politiche sui conflitti di interesse. Inoltre, devono essere istituiti organi di gestione distinti per le attività dello schema e del processore, con membri non esecutivi rispetto all’altra attività e con linee gerarchiche indipendenti. Gli accordi organizzativi adottati in questo quadro devono essere messi a disposizione delle autorità su richiesta. In ogni caso, la responsabilità complessiva dell’osservanza del regolamento resta in capo all’organo di gestione.
Piani di gestione annuali separati
Schema e processore devono dotarsi di piani di gestione annuali distinti, che comprendano bilancio di previsione, spese in conto capitale, spese operative e deleghe di spesa. Tali piani devono essere presentati al rispettivo organo di gestione per approvazione e messi a completa disposizione delle autorità competenti su richiesta.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
Stabilisce i requisiti che schemi di carte di pagamento e soggetti incaricati del trattamento devono rispettare per garantire l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2015/751, cioè i requisiti di indipendenza sotto il profilo contabile, organizzativo e decisionale.
Definizioni rilevanti
Definisce, tra l’altro, organo di gestione, alta dirigenza, remunerazione, servizi condivisi e gruppo. Le definizioni sono funzionali alla separazione tra attività di schema e attività di trattamento, anche quando svolte nello stesso gruppo o nella stessa persona giuridica.
Contabilità e informazioni finanziarie
Impone processi contabili idonei a produrre informazioni finanziarie su conti economici separati e relative note esplicative. Le informazioni devono restare conformi alla disciplina contabile applicabile alla redazione dei bilanci e devono essere predisposte annualmente.
Attribuzione di costi e ricavi
Stabilisce criteri di imputazione: costi e ricavi direttamente imputabili al trattamento sono attribuiti al soggetto incaricato; quelli direttamente imputabili allo schema sono attribuiti allo schema; quelli indiretti sono ripartiti con metodologia ABC (Activity Based Costing) basata sul consumo effettivo; gli ulteriori casi devono essere documentati in una nota con criterio e motivazione.
Trasferimenti di risorse finanziarie tra schema e processore
Richiede note esplicative specifiche per ogni trasferimento di risorse finanziarie per servizi o servizi condivisi, indicando tariffe e commissioni. Se i soggetti appartengono alla stessa persona giuridica o gruppo, occorre dimostrare che prezzi e commissioni non differiscono da quelli praticati verso soggetti terzi comparabili.
Revisione indipendente e messa a disposizione delle autorità
Le informazioni finanziarie devono essere valutate da un revisore indipendente e abilitato, che rilascia una relazione sul quadro fedele e affidabile, sulla coerenza con i bilanci e sulla continuità delle politiche di attribuzione. Le informazioni e la relazione devono essere trasmesse annualmente al revisore e rese disponibili alle autorità competenti su richiesta.
Separazione funzionale e fisica
Se schema e processore non sono persone giuridiche distinte, devono essere organizzati come due unità operative interne separate. Se sono ubicati negli stessi locali, devono operare in spazi di lavoro separati con accesso limitato e controllato.
Indipendenza dell’alta dirigenza e personale
L’alta dirigenza deve essere distinta e autonoma tra schema e processore; è introdotto un periodo di raffreddamento di almeno un anno prima che un alto dirigente possa passare all’altra attività. Il personale deve essere distinto, pur potendo svolgere compiti relativi ai servizi condivisi; per i processori è ammesso il coinvolgimento nell’insieme unico di norme solo a condizioni di non discriminazione e rappresentatività.
Politiche di remunerazione
Le politiche retributive devono evitare incentivi al trattamento preferenziale o alla circolazione di informazioni privilegiate. La remunerazione del personale dello schema deve riflettere i risultati dello schema e non quelli del processore, e viceversa. Le politiche di remunerazione devono essere disponibili alle autorità competenti su richiesta.
Servizi condivisi e sistemi informativi condivisi
L’uso di servizi condivisi è ammesso solo se non comporta condivisione di informazioni sensibili e se condizioni, incluse quelle economiche, sono documentate in un documento unico. Per i sistemi informativi condivisi sono richiesti autenticazione separata e accesso solo alle informazioni spettanti; le informazioni sensibili dell’una parte non devono essere accessibili all’altra.
Tutela delle informazioni sensibili e codice di condotta
È vietata la condivisione di informazioni sensibili che possano conferire un vantaggio competitivo non condiviso con gli altri concorrenti. Se schema e processore appartengono allo stesso soggetto giuridico o gruppo, devono adottare e pubblicare sul sito un codice di condotta con regole anti-scambio di informazioni sensibili, meccanismi di esecuzione efficaci e riesame da parte delle autorità competenti.
Organi di gestione e conflitti di interesse
La composizione degli organi di gestione deve attenuare i conflitti nel processo decisionale, prevedendo criteri chiari e oggettivi per eventuali incarichi concomitanti. Se schema e processore sono nello stesso gruppo o persona giuridica, vanno adottate politiche sui conflitti di interesse, organi di gestione separati per le rispettive attività e linee gerarchiche indipendenti; gli accordi organizzativi devono essere disponibili alle autorità.
Piani di gestione annuali separati
Schema e processore devono dotarsi di piani di gestione annuali distinti, comprendenti bilancio di previsione, spese in conto capitale, spese operative e deleghe di spesa. I piani sono sottoposti al rispettivo organo di gestione e devono essere messi a disposizione delle autorità competenti su richiesta.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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