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Circolare

Circolare numero 160 del 6-10-2003

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce il regime contributivo applicabile ai lavoratori dipendenti nominati direttore generale, amministrativo o sanitario di una ASL/azienda ospedaliera, distinguendo tra chi è collocato in aspettativa senza assegni e chi, fuori da tale ipotesi, è iscritto all’AGO o a forme sostitutive/esclusive. Nel primo caso i contributi restano versati dall’amministrazione di appartenenza, che poi chiede il rimborso all’ente sanitario; nel secondo caso la contribuzione è versata direttamente dalla ASL o dall’azienda ospedaliera, con recupero della quota a carico dell’interessato. La circolare precisa inoltre che il calcolo avviene sul trattamento economico dell’incarico entro i massimali richiamati dal D.Lgs. n. 181/1997 e che, per i direttori generali nonché per gli altri soggetti non in aspettativa, la copertura è limitata alla contribuzione pensionistica.

Trattamento previdenziale degli amministratori delle aziende sanitarie locali

Trattamento previdenziale degli amministratori delle aziende sanitarie locali

La circolare fornisce chiarimenti sul regime previdenziale e assistenziale applicabile ai soggetti nominati negli incarichi apicali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, a seguito dell’intervento del D.Lgs. n. 229/1999. L’attenzione è concentrata sul nuovo art. 3-bis del D.Lgs. n. 502/1992, in particolare sui commi 11 e 12, che regolano il trattamento dei lavoratori dipendenti nominati direttore generale, amministrativo o sanitario, nonché di altri soggetti iscritti all’AGO o a forme sostitutive ed esclusive.

Quadro normativo di riferimento

L’art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 229/1999, recante norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, ha inserito nell’ordinamento la disciplina specifica in esame. La circolare riporta il testo dei commi 11 e 12 dell’art. 3-bis del D.Lgs. n. 502/1992 per evidenziare le differenze tra le due fattispecie: da un lato i lavoratori dipendenti collocati in aspettativa senza assegni; dall’altro i direttori generali e i soggetti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive, indipendentemente dall’aspettativa.

Lavoratori dipendenti nominati direttori: aspettativa e mantenimento del posto

Il comma 11 disciplina i lavoratori dipendenti, pubblici o privati, nominati direttore generale, amministrativo o sanitario. La nomina determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto alla conservazione del posto. L’aspettativa deve essere concessa entro sessanta giorni dalla richiesta ed è espressamente considerata utile sia ai fini della previdenza sia ai fini della quiescenza.

Contribuzione per i soggetti collocati in aspettativa

Per questa categoria, le amministrazioni di appartenenza restano tenute al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente. La contribuzione va calcolata sul trattamento economico corrisposto per l’incarico conferito, entro i massimali richiamati dall’art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 181/1997. L’onere complessivo sostenuto dall’amministrazione viene poi rimborsato dall’unità sanitaria locale o dall’azienda ospedaliera interessata, la quale provvede a recuperare la quota posta a carico dell’interessato.

Soggetti non collocati in aspettativa e iscritti all’AGO

Il comma 12 si applica ai direttori generali e, più in generale, ai soggetti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, anche quando non vi sia un rapporto di lavoro sospeso per aspettativa. In questa ipotesi la contribuzione è dovuta sul trattamento economico corrisposto nei limiti dei massimali previsti dall’art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 181/1997 ed è versata direttamente dall’unità sanitaria locale o dall’azienda ospedaliera di appartenenza, che recupera poi la quota a carico dell’interessato.

Natura della copertura assicurativa

La circolare evidenzia che, nei casi rientranti nel comma 12, la copertura assicurativa è limitata alla sola contribuzione pensionistica. Tale conclusione deriva dalla mancanza di una situazione di aspettativa da lavoro dipendente e dal richiamo, contenuto nell’art. 8 del D.Lgs. n. 229/1999, alla disciplina del lavoro autonomo per il rapporto dei direttori generali, amministrativi e sanitari.

Massimali contributivi e precisazioni finali

Resta applicabile il massimale previsto dall’art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 181/1997, perché espressamente richiamato dalle disposizioni in esame. La nota della circolare chiarisce che la soppressione dell’INPDAI, disposta dall’art. 42 della legge n. 289/2002, ha inciso su tale massimale soltanto per i dirigenti di aziende industriali già iscritti all’INPDAI, a decorrere dal 1° gennaio 2003, senza effetti sulla materia trattata dalla presente circolare.

Punti principali

Norma di riferimento e innovazione normativa

La circolare esamina l’art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 229/1999, che ha introdotto nell’art. 3-bis del D.Lgs. n. 502/1992 i commi 11 e 12. Tali disposizioni disciplinano il trattamento previdenziale dei lavoratori dipendenti nominati direttore generale, amministrativo o sanitario delle aziende sanitarie locali, introducendo regole specifiche per aspettativa, contribuzione e rimborso degli oneri.

Soggetti destinatari del comma 11

Il comma 11 riguarda i lavoratori dipendenti, senza distinzione tra pubblici e privati, la cui nomina a direttore generale, amministrativo o sanitario comporta il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto alla conservazione del posto. L’aspettativa deve essere concessa entro sessanta giorni dalla richiesta ed è utile sia ai fini del trattamento di quiescenza sia ai fini previdenziali.

Regime contributivo per i dipendenti in aspettativa

Per i dipendenti collocati in aspettativa, le amministrazioni di appartenenza continuano a versare i contributi previdenziali e assistenziali, comprensivi della quota a carico del dipendente. La base di calcolo è il trattamento economico corrisposto per l’incarico, nei limiti dei massimali previsti dall’art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 181/1997. L’amministrazione richiede poi il rimborso dell’intero onere all’unità sanitaria locale o all’azienda ospedaliera, che recupera la quota a carico dell’interessato.

Soggetti destinatari del comma 12

Il comma 12 si applica ai direttori generali e, fuori dai casi del comma 11, ai soggetti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. La disciplina opera anche se non vi è una precedente situazione di aspettativa, quindi indipendentemente dalla sospensione di un rapporto di lavoro dipendente.

Regime contributivo per i soggetti iscritti all’AGO

Per i soggetti rientranti nel comma 12, la contribuzione dovuta sul trattamento economico percepito nei limiti dei massimali richiamati è versata direttamente dall’unità sanitaria locale o dall’azienda ospedaliera di appartenenza. Anche in questo caso l’ente procede al recupero della quota a carico dell’interessato.

Ambito della copertura assicurativa

La circolare precisa che, nella fattispecie del comma 12, la copertura assicurativa deve ritenersi limitata alla contribuzione pensionistica. La limitazione deriva dal fatto che non vi è una situazione di aspettativa da lavoro dipendente e che l’art. 8 del D.Lgs. n. 229/1999 richiama, per il rapporto di lavoro dei direttori generali, amministrativi e sanitari, il titolo III, libro V del codice civile, relativo al lavoro autonomo.

Massimale contributivo richiamato

Il massimale di cui all’art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 181/1997 resta applicabile perché richiamato espressamente dalle norme oggetto della circolare. La nota precisa che tale massimale è venuto meno dal 1° gennaio 2003 solo nei confronti dei dirigenti di aziende industriali già iscritti all’INPDAI, effetto che non incide sulla disciplina in esame.

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