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Circolare

Circolare numero 159 del 6-10-2003

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare recepisce la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 17888/2002 e chiarisce che, quando cessa il diritto di uno dei contitolari della pensione ai superstiti dopo il 30 settembre 1983, la riliquidazione va considerata come prestazione decorrente da data successiva a tale limite. Ne deriva che non si applicano l’integrazione al minimo, la cristallizzazione dell’importo e i conseguenti aumenti previsti per i trattamenti già cristallizzati, ma si applicano invece le regole ordinarie e, per i periodi successivi al 17 agosto 1995, anche l’art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995 sull’incumulabilità con i redditi del beneficiario. Le nuove regole si applicano alle cessazioni intervenute dopo la data della circolare e alle pensioni da liquidare successivamente.

Riliquidazione della pensione ai superstiti in caso di cessazione del diritto di uno dei contitolari

Riliquidazione della pensione ai superstiti in caso di cessazione di uno dei contitolari

La circolare recepisce il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con sentenza 10 ottobre 2002 n. 17888, in tema di riliquidazione della pensione ai superstiti quando venga meno il diritto di uno dei contitolari. Il documento chiarisce l’incidenza della data di cessazione della contitolarità sui limiti all’integrazione al minimo e sulla possibilità di cristallizzare il trattamento.

Quadro normativo di riferimento

La questione viene inquadrata rispetto all’art. 6 del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983 n. 638. La norma, dal 1° ottobre 1983, esclude l’integrazione al minimo per chi possieda redditi propri superiori ai limiti stabiliti dalla legge e prevede, in caso di cumulo di più pensioni, una sola integrazione. I trattamenti già integrati al 30 settembre 1983, se non più spettanti alla luce della nuova disciplina, restano tuttavia mantenuti nella misura allora dovuta fino ad assorbimento con gli aumenti perequativi, secondo il meccanismo della cosiddetta cristallizzazione. La circolare richiama inoltre l’art. 22 della legge 21 luglio 1965 n. 903, quale base per la riliquidazione della pensione di reversibilità in caso di cessazione della contitolarità.

Il principio accolto dalla Cassazione

La Cassazione, superando un diverso orientamento che faceva leva sul principio tempus regit actum, ha ritenuto che la riliquidazione della pensione ai superstiti debba essere considerata una prestazione decorrente da data successiva al 30 settembre 1983 quando la perdita del diritto di uno dei contitolari avvenga dopo tale data. In questa prospettiva, i dati relativi al decesso del dante causa e alla pensione diretta originaria assumono solo valore di parametro per il ricalcolo, ma non consentono di applicare retroattivamente il regime favorevole dell’integrazione al minimo previsto per i trattamenti in essere al 30 settembre 1983.

Effetti sulla integrazione al minimo e sulla cristallizzazione

La conseguenza operativa indicata dalla circolare è che, nei casi considerati, non può trovare applicazione l’integrazione al minimo con successiva cristallizzazione dell’importo. Viene quindi esclusa la possibilità di mantenere il trattamento minimo nella misura in essere alla data di cessazione dell’ultimo contitolare, poiché il diritto del superstite si configura come prestazione decorrente successivamente al 30 settembre 1983. Per lo stesso motivo non possono operare gli aumenti previsti dall’art. 4 della legge n. 140/1985 e dall’art. 1 del d.p.c.m. 16 dicembre 1989, che presuppongono la cristallizzazione del trattamento.

Disapplicazione della prassi precedente

In conseguenza della sentenza, non trova più applicazione il punto 6 della circolare n. 60091 A.G.O. del 30 dicembre 1983, che prevedeva, in caso di superamento dei limiti di reddito, la cessazione dell’integrazione dal mese successivo alla perdita dell’ultimo contitolare con cristallizzazione dell’importo vigente nel mese stesso. La circolare afferma espressamente che tale meccanismo non può essere utilizzato per le fattispecie oggetto del nuovo indirizzo giurisprudenziale.

Applicazione dell’art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995

Per le riliquidazioni con decorrenza successiva al 17 agosto 1995, la circolare dispone l’applicazione dell’art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995, che prevede l’incumulabilità di una quota percentuale della pensione ai superstiti in relazione ai redditi del beneficiario, secondo la Tabella F allegata alla legge. L’unica eccezione richiamata riguarda il caso in cui il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli minori, studenti o inabili, secondo i criteri dell’assicurazione generale obbligatoria.

Criteri di calcolo e riferimento alla decorrenza

Per l’individuazione della pensione da integrare al minimo nei casi di titolarità di più pensioni, la circolare richiama le istruzioni già fornite con la circolare n. 125 del 30 giugno 2000, punto 4. Ai fini dell’applicazione di tali criteri, la decorrenza della pensione ai superstiti deve essere considerata coincidente con la data di cessazione dell’ultimo contitolare.

Ambito di applicazione nel tempo

La circolare precisa infine che i principi illustrati trovano applicazione nei casi in cui la cessazione di un contitolare sia intervenuta dopo la data della circolare, tenendo conto dei pregressi contrasti giurisprudenziali e delle posizioni ormai consolidate. Gli stessi criteri devono essere applicati anche alle pensioni ai superstiti che siano liquidate successivamente all’emanazione della circolare.

Punti principali

Oggetto della pronuncia e questione interpretativa

La circolare riguarda la sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 10 ottobre 2002 n. 17888, relativa alle modalità di riliquidazione della pensione ai superstiti quando venga meno il diritto di uno dei contitolari. Il problema interpretativo concerneva l’applicabilità dell’integrazione al minimo e della cristallizzazione del trattamento nei casi in cui la contitolarità cessi dopo il 30 settembre 1983, pur essendo la pensione originaria riferita a un decesso anteriore a tale data.

Quadro normativo richiamato

La circolare richiama l’art. 6 del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983 n. 638, che dal 1° ottobre 1983 esclude l’integrazione al minimo per chi superi determinati limiti di reddito e prevede, nei casi di concorso di due o più pensioni, una sola integrazione. Ricorda inoltre il regime di mantenimento dei trattamenti già integrati al 30 settembre 1983 fino ad assorbimento negli aumenti perequativi, nonché l’eccezione per le pensioni ai superstiti con più titolari. Viene inoltre richiamato l’art. 22 della legge 21 luglio 1965 n. 903 per la riliquidazione ab origine della pensione di reversibilità.

Orientamenti giurisprudenziali e principio accolto

Dopo aver menzionato un orientamento che applicava il principio tempus regit actum e riteneva possibile l’integrazione teorica al minimo con successiva cristallizzazione, la circolare evidenzia che le Sezioni Unite hanno accolto un diverso orientamento. Secondo la Cassazione, la riliquidazione ab origine non incide sui presupposti temporali dell’art. 6 del d.l. n. 463/1983: la prestazione del superstite, quando la perdita del diritto del contitolare avviene dopo il 30 settembre 1983, decorre solo da epoca successiva e quindi non può beneficiare della integrazione al minimo né della cristallizzazione prevista per i trattamenti già in essere a quella data.

Effetti pratici sulla riliquidazione

La circolare precisa che, in tali ipotesi, non è più applicabile il punto 6 della circolare n. 60091 A.G.O. del 30 dicembre 1983, che prevedeva la cessazione dell’integrazione dal mese successivo alla perdita del contitolare con cristallizzazione del minimo vigente in quel mese. Viene quindi esclusa la cristallizzazione del trattamento minimo alla data di scadenza dell’ultimo contitolare, indipendentemente dalla data di decesso del dante causa.

Applicazione della legge n. 335/1995

Alla luce del principio espresso dalla Cassazione, per i trattamenti riliquidati con decorrenza successiva al 17 agosto 1995 deve trovare applicazione l’art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995, che dispone l’incumulabilità di una quota percentuale della pensione ai superstiti in relazione ai redditi del beneficiario, secondo la Tabella F allegata. L’applicazione è esclusa solo se il beneficiario continui a far parte di un nucleo familiare con figli minori, studenti o inabili, secondo la disciplina dell’assicurazione generale obbligatoria.

Criteri per individuare la pensione da integrare al minimo

Per i criteri relativi all’individuazione della pensione da integrare al minimo in presenza di titolarità di più pensioni, la circolare rinvia alle istruzioni della circolare n. 125 del 30 giugno 2000, punto 4. Ai fini del calcolo, la decorrenza della pensione ai superstiti deve essere considerata coincidente con la data di cessazione dell’ultimo dei contitolari.

Ambito temporale di applicazione

I nuovi principi si applicano solo ai casi in cui la cessazione di un contitolare intervenga in data successiva a quella della circolare, tenuto conto dei pregressi contrasti giurisprudenziali e delle situazioni di affidamento consolidate. Gli stessi criteri devono essere utilizzati anche per le pensioni ai superstiti da liquidare dopo l’emanazione della circolare.

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