Sentenza del 02/05/2018 n. 1993 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Processo tributario - Nuovo materiale probatorio in appello - Ammesso - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl nuovo deposito documentale in appello può essere ammesso, ma soltanto se la parte dimostra di non aver potuto produrre i documenti nel precedente grado di giudizio per una causa ad essa non imputabile. In assenza di tale prova, la produzione tardiva non è ammissibile. Il principio è conforme a Cassazione n. 12783/2015.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'ammissibilità della produzione di nuovo materiale probatorio, in particolare documenti, nel giudizio di appello tributario davanti alle Commissioni tributarie regionali. La questione è se le parti possano depositare documenti non prodotti in primo grado e a quali condizioni.
Norme richiamate
Principio processuale sull'ammissione di nuovi documenti in appello tributario
La parte deve provare di non aver potuto fornire i documenti nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile.
La produzione di nuovi documenti in appello non è libera: è consentita solo quando la parte dimostri l'impossibilità, non imputabile, di produrli in primo grado.
Cassazione civile, n. 12783/2015
La pronuncia è richiamata come conferma dell'ammissibilità condizionata della produzione di nuovi documenti nel giudizio tributario d'appello.
Massime di principio
- Nel processo tributario d'appello, i nuovi documenti possono essere depositati solo se la parte dimostra concretamente che non era possibile produrli in primo grado per una causa non imputabile.
- La semplice scelta di non produrre tempestivamente la documentazione, così come la negligenza o l'inerzia della parte, non giustifica la produzione in appello.
- È opportuno documentare e spiegare già al momento del deposito le ragioni oggettive che hanno impedito la produzione precedente.
- L'ammissibilità deve essere valutata con riferimento alla concreta impossibilità di produzione tempestiva e non alla sola rilevanza del documento ai fini della decisione.
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