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Ordinanza

Ordinanza n. 459/2026 - Bologna, Sezione 2

per l’accertamento dell’illegittimità del “silenzio rifiuto” serbato dal Comune di Riccione in relazione all’istanza di riesame, in via di autotutela, presentata dai ricorrenti in data 17.06.2025, e, per l’effetto, per la condanna del Comune di Riccione ad avviare e concludere il procedimento mediante adozione di un provvedimento espresso.

Giustizia amministrativa202501414

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: istanza di nomina di un commissario ad acta per l’esecuzione della sentenza che imponeva al Comune di concludere un procedimento di autotutela

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti avevano proposto un ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro l’inerzia del Comune di Riccione sull’istanza di riesame in autotutela presentata il 17 giugno 2025. Il TAR aveva accolto il ricorso con sentenza n. 23/2026, ordinando al Comune di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Poiché la sentenza era stata comunicata il 9 gennaio 2026 e il termine per l’esecuzione era scaduto l’8 febbraio 2026, le ricorrenti hanno chiesto il 10 febbraio 2026 la nomina di un commissario ad acta, denunciando la perdurante inerzia dell’Amministrazione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile l’istanza di nomina del commissario ad acta. Dopo la proposizione dell’istanza, infatti, è intervenuta l’appellazione della sentenza n. 23/2026 e il giudice d’appello, con ordinanza n. 727/2026, ne ha sospeso l’efficacia. Tale sopravvenienza ha privato, allo stato, le ricorrenti dell’interesse attuale alla nomina del commissario, poiché il titolo giudiziale da eseguire non era più efficace. Le spese della fase sono state compensate in ragione delle circostanze che hanno determinato la decisione.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina l’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione e, al comma 3, consente al giudice di nominare un commissario ad acta in caso di persistente inerzia nell’esecuzione dell’obbligo di provvedere.

  • art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.

    Prevede, tra le misure adottabili dal giudice amministrativo, la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 21 c.p.a.

    È richiamato dalle ricorrenti quale ulteriore base normativa della richiesta di nomina del commissario ad acta.

Massime di principio

  • La richiesta di nomina di un commissario ad acta per l’esecuzione di una pronuncia amministrativa presuppone l’efficacia attuale del titolo giudiziale da eseguire e un interesse concreto e attuale del richiedente.
  • La sospensione dell’efficacia della sentenza posta a fondamento della richiesta di commissario ad acta priva, allo stato, il ricorrente dell’interesse alla nomina e comporta la dichiarazione di improcedibilità dell’istanza.
  • La sopravvenuta sospensione del titolo esecutivo giudiziale può essere valutata anche nella fase successiva alla scadenza del termine assegnato all’amministrazione, impedendo l’attivazione dei poteri sostitutivi del giudice finché il titolo non riacquisti efficacia.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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