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Sentenza

Sentenza n. 11621/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento: - del silenzio rigetto formatosi, ai sensi dell'art. 25, comma 4, Legge n. 241/1990, in relazione all'istanza di accesso agli atti della domanda di protezione internazionale -OMISSIS-, presentata a mezzo p.e.c. alla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma in data 12 gennaio 2026, e l'accertamento del diritto del sig. -OMISSIS- all'accesso agli atti, con conseguente obbligo dell'Amministrazione resistente, ai sensi dell'art. 116, comma 4 cod.proc.amm., di esibire la documentazione alla istanza di parte ricorrente.

Giustizia amministrativa202603241

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso agli atti del procedimento di protezione internazionale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, dopo avere presentato domanda di protezione internazionale e avere più volte sollecitato l'Amministrazione in relazione al protratto silenzio sull'esito della procedura, ha presentato il 12 gennaio 2026 un'istanza di accesso documentale ex artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, chiedendo di prendere visione ed estrarre copia di tutta la documentazione relativa al procedimento e dell'eventuale provvedimento finale. L'Amministrazione è rimasta inerte, determinando il silenzio-rigetto. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990 e del d.lgs. n. 33/2013, sostenendo la sussistenza di un interesse diretto, concreto, attuale e strumentale alla conoscenza degli atti, funzionale all'esercizio del diritto di difesa e all'orientamento delle successive iniziative difensive.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto integrati i presupposti dell'accesso documentale previsti dall'art. 22, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990, poiché il ricorrente è il soggetto che ha dato impulso al procedimento di protezione internazionale e la documentazione richiesta riguarda direttamente la sua posizione giuridica. Ha inoltre riconosciuto l'interesse concreto e attuale all'accesso, funzionale a verificare lo stato della pratica, l'eventuale adozione di atti intermedi e l'esistenza di un provvedimento finale, nonché strumentale all'esercizio del diritto di difesa ex art. 24 Cost. L'inerzia dell'Amministrazione è stata quindi dichiarata illegittima e il silenzio-rigetto è stato annullato. Il TAR ha accertato il diritto del ricorrente alla visione e all'estrazione di copia di tutti gli atti richiesti e ha ordinato all'Amministrazione di esibirli entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato, previa istanza di parte, un Commissario ad acta nel Prefetto di Roma o suo delegato, con esecuzione entro ulteriori 30 giorni. È stata confermata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e sono stati liquidati i compensi del difensore in euro 991,90, oltre spese forfettarie, IVA e CPA; il Ministero dell'Interno è stato condannato a rimborsare tali oneri all'Amministrazione della giustizia amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 25, comma 4, l. 241/1990

    Il silenzio dell'Amministrazione sull'istanza di accesso determina il silenzio-rigetto impugnabile con il rito previsto per l'accesso.

  • artt. 22 e ss. l. 241/1990

    Il diritto di accesso documentale spetta a chi dimostri un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto.

  • art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990

    interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso

    Il requisito è integrato quando il richiedente è il soggetto che ha attivato il procedimento e gli atti richiesti riguardano direttamente la sua posizione, essendo la conoscenza funzionale anche all'esercizio del diritto di difesa.

  • art. 24 Cost.

    La conoscenza degli atti del procedimento di protezione internazionale può essere riconosciuta come strumentale all'esercizio del diritto di difesa.

  • art. 116, comma 4, c.p.a.

    Nel giudizio in materia di accesso il giudice può ordinare all'Amministrazione l'esibizione dei documenti richiesti.

  • art. 130 d.P.R. 115/2002

    in relazione al gratuito patrocinio nel processo amministrativo dimezza i compensi spettanti ai difensori

    I compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo sono ridotti della metà.

  • art. 133 d.P.R. 115/2002

    Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.

    Le spese processuali poste a carico della parte soccombente sono pagate in favore dello Stato quando la parte vittoriosa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Massime di principio

  • Il soggetto che ha presentato una domanda di protezione internazionale è titolare di un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere agli atti del relativo procedimento, compreso l'eventuale provvedimento finale, poiché la documentazione incide direttamente sulla sua posizione giuridica.
  • L'interesse all'accesso agli atti del proprio procedimento di protezione internazionale è sussistente anche quando sia finalizzato a verificare lo stato della pratica, l'esistenza di atti intermedi o l'adozione del provvedimento finale e a orientare le successive iniziative difensive.
  • In assenza di specifiche esigenze ostative all'ostensione, l'inerzia dell'Amministrazione sull'istanza di accesso agli atti del procedimento di protezione internazionale è illegittima e il giudice può accertare il diritto all'accesso e ordinare l'esibizione dei documenti entro un termine determinato.
  • Nel giudizio sull'accesso, il giudice può nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, subordinandone l'intervento alla segnalazione dell'inadempimento dell'Amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleProtezione internazionale e specialeDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimazione e interesse a ricorrereTutela del terzo

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