Cassazione Civile, Ordinanza n. 25412/2024 del 23/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirenti)
La controversia
Un proprietario di fondo agricolo confinante ha agito per far valere la prelazione agraria e il retratto su alcuni mappali venduti da terzi ad altri soggetti. La lite nasceva da una operazione in cui due mappali erano stati venduti e un terzo, ricavato dal frazionamento del fondo originario, era stato poi dato in affitto agli stessi acquirenti. Il ricorrente sosteneva che il frazionamento e la successiva locazione fossero stati predisposti artificiosamente per creare una fascia di separazione lungo il confine e neutralizzare il suo diritto di prelazione, deducendo anche che il mappale residuo non avesse autonomia strutturale, funzionale e reddituale e fosse in concreto inidoneo a un autonomo sfruttamento agricolo. Con i sei motivi di ricorso ha censurato la sentenza d'appello per: errata valutazione della CTU; omesso esame della coltura praticata e della presunta perdita dei titoli PAC; mancata considerazione dell'utilità economica dei piccoli appezzamenti; omessa valutazione della conduzione unitaria dei tre mappali e del carattere simulato o in frode alla legge dell'affitto e del frazionamento; omessa motivazione sull'interclusione del mappale residuo. In sostanza, ha denunciato violazione delle norme sulla prelazione agraria e vizi motivazionali e probatori della decisione di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutte le censure, salvo il sesto motivo e un profilo del quarto, mirassero in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice d'appello e a ottenere una nuova valutazione delle prove, soprattutto della consulenza tecnica d'ufficio. La Corte ha richiamato il principio per cui, per escludere l'aggiramento della prelazione mediante frazionamento, non basta dimostrare che la porzione rimasta all'alienante sia meno razionale da coltivare dell'intero fondo, ma occorre che essa sia sterile, incolta o comunque inidonea a un autonomo sfruttamento coltivo. La Corte d'appello aveva invece accertato che il mappale residuo presentava caratteristiche fisiche e agronomiche tali da consentire qualsiasi coltura agricola e da conferirgli autonomia strutturale e funzionale. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile perché il tema dell'interclusione era stato dedotto solo in memoria di replica in appello, quindi tardivamente e senza che potesse essere esaminato in cassazione. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 8 L. 26 maggio 1965, n. 590
disciplina il diritto di prelazione agraria e il retratto del coltivatore confinante; non può essere invocato per sovvertire un accertamento di fatto se la porzione residua del fondo alienato è idonea a un autonomo sfruttamento agricolo.
art. 7 L. 14 agosto 1971, n. 817
integra la disciplina della prelazione agraria; la sua applicazione presuppone che il frazionamento abbia creato una fascia non autonomamente sfruttabile o sterile, circostanza esclusa nel caso concreto.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
il vizio di motivazione è denunciabile solo nei limiti del testo della sentenza e non mediante confronto con le prove di causa.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiede una motivazione sufficiente, ma non consente di rimettere in discussione la valutazione del merito.
artt. 115 e 116 c.p.c.
non sono violati per il solo fatto che il giudice valuti le prove in modo non condiviso dalla parte; la censura è ammissibile solo se il giudice abbia deciso su prove non introdotte o abbia attribuito a una prova un regime legale diverso da quello previsto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
dopo la riforma, il vizio motivazionale è solo "testuale" e non consente di denunciare insufficienza o contraddittorietà della motivazione sulla base di un diverso apprezzamento delle risultanze processuali.
art. 1343 c.c.
la deduzione di causa illecita è stata ritenuta inammissibile perché fondata sulla contestazione del fatto accertato e non su un errore di sussunzione della fattispecie astratta.
art. 1344 c.c.
la frode alla legge non può essere affermata in cassazione se la censura richiede una nuova ricostruzione del fatto e della reale funzione del frazionamento e dell'affitto.
art. 1345 c.c.
anche il motivo illecito è stato evocato in modo inammissibile, perché dipendente dalla diversa lettura delle prove e non da un errore di diritto.
art. 1418 c.c.
richiamato come norma sulle nullità contrattuali, ma la relativa censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di critica alla sola regola giuridica applicata.
art. 345 c.p.c.
il tema dell'interclusione, introdotto solo in memoria di replica in appello, non poteva essere esaminato per il divieto di nova.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di inammissibilità del ricorso sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In tema di prelazione agraria, il frazionamento di un fondo e la vendita di solo alcune porzioni non eludono automaticamente il diritto del confinante: è necessario dimostrare che la fascia rimasta all'alienante sia sterile, incolta o comunque priva di autonoma idoneità allo sfruttamento agricolo.
- La semplice circostanza che la parte residua del fondo sia meno razionale da coltivare o richieda colture specializzate e più redditizie non basta, da sola, a fondare l'artificiosità del frazionamento o la frode alla legge.
- In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio, ivi compresa la CTU: la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in ipotesi tipiche, non quando si contesti il prudente apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
- Il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. ha oggi portata rigorosamente testuale e non può essere usato per prospettare insufficienza, contraddittorietà o erroneità della motivazione sulla base di una diversa lettura degli atti.
- Le censure di violazione di legge sono inammissibili quando, sotto la loro veste formale, contestano in realtà l'accertamento del fatto concreto e non l'interpretazione della norma astratta.
- Questioni dedotte solo in appello in modo tardivo, in violazione del divieto di nova, non possono essere riesaminate in cassazione se non risultano trattate nella sentenza impugnata.
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