Ordinanza n. 127/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento di ammonimento Prot. n. -OMISSIS- emesso dal Questore della Provincia di -OMISSIS-, a firma del Vicario -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di ammonimento emesso dal Questore della Provincia interessata
Esito
La controversia
La persona fisica destinataria dell'ammonimento ha proposto ricorso per l'annullamento del provvedimento questorile. Dal testo dell'ordinanza non emergono i motivi specifici di illegittimità dedotti, né sono riportati gli elementi fattuali della vicenda sottostante. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire dall'Amministrazione una relazione dettagliata sulla vicenda e ogni ulteriore atto o documento utile alla decisione.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di annullamento e non ha svolto una valutazione di merito sui motivi di ricorso. Per esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio, richiamando gli artt. 1 e 2, comma 2, c.p.a., ha disposto incombenti istruttori ai sensi dell'art. 46, comma 2, c.p.a., ordinando all'Amministrazione intimata il deposito quanto prima di una dettagliata relazione sui fatti controversi e della documentazione ritenuta utile. L'ordinanza deve essere eseguita dall'Amministrazione. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi della parte.
Norme richiamate
art. 1 c.p.a.
riconducibili all’art. 1 c.p.a.
Il principio di effettività della tutela è richiamato quale fondamento delle esigenze di celerità e concentrazione che giustificano l'istruttoria.
art. 2, comma 2, c.p.a.
riconducibili all'art. 1 c.p.a. e all’art. 2, comma 2°, c.p.a.
La ragionevole durata e la concentrazione del processo sono richiamate a sostegno dell'acquisizione sollecita degli elementi necessari alla decisione.
art. 46, comma 2, c.p.a.
ai sensi dell’art. 46, 2° comma, c.p.a
Costituisce la base normativa per ordinare all'Amministrazione il deposito di una relazione dettagliata sulla vicenda e degli atti e documenti utili al giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
È richiamato, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, il giudice può disporre, anche per esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio, il deposito da parte dell'amministrazione di una relazione dettagliata sui fatti controversi e degli atti o documenti utili alla decisione.
- Un'ordinanza che dispone l'acquisizione di una relazione amministrativa e della documentazione istruttoria non definisce la domanda principale di annullamento e ha natura interlocutoria.
- Quando ricorrono i presupposti posti a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato, il giudice può ordinare l'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificarlo.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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