Cassazione Penale, Ordinanza n. 24379/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che lo aveva riconosciuto responsabile di ricettazione. Con l'unico motivo ha denunciato vizio di motivazione per la mancata riqualificazione del fatto nel delitto di furto, sostenendo di essere stato lui l'autore materiale dell'asportazione del bene, e per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista per la ricettazione di lieve entità. La Corte di cassazione ha rilevato che la prima censura, così come formulata, investiva una questione di diritto non deducibile sotto il profilo del vizio di motivazione; ha inoltre ritenuto corretta e adeguata la motivazione della Corte territoriale sulla non attendibilità della tesi difensiva dell'imputato, perché emersa solo in dibattimento e non coerente con la denuncia agli atti. Quanto alla lieve entità, ha condiviso il diniego in ragione del valore non irrisorio del veicolo ricettato, delle condizioni di restituzione del bene con presenza di siringhe a bordo, delle conseguenti spese per il proprietario e dei precedenti penali per reati analoghi.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
La circostanza attenuante della ricettazione di lieve entità può essere esclusa quando il bene ricettato abbia un valore non trascurabile, la restituzione abbia arrecato ulteriori pregiudizi o spese al proprietario e risultino precedenti per reati analoghi.
art. 591 c.p.p.
Il ricorso è dichiarato inammissibile quando le doglianze non sono proponibili nei termini dedotti o risultano manifestamente infondate.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto per contestare una questione di puro diritto, ove la censura non investa effettivamente l'apparato argomentativo della decisione.
- La richiesta di riqualificazione del fatto deve confrontarsi con la ricostruzione fattuale già compiuta dal giudice di merito; una diversa versione resa solo in dibattimento può essere ritenuta inattendibile se incoerente con gli atti originari.
- La circostanza attenuante della ricettazione di lieve entità va valutata in concreto, considerando non solo il valore del bene ma anche le modalità di recupero/restituzione, l'eventuale aggravio di spese per la vittima e i precedenti specifici dell'imputato.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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