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Sentenza

Sentenza del 18/06/2021 n. 5236 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n. 131/2021 ACCERTAMENTO - IVA - Società di persone -Litisconsorzio necessario - Esclusione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento IVA (anno 2012) con recupero a tassazione e sanzioni rivolto alla società in accomandita semplice. La ricorrente contestava: mancato rispetto del contraddittorio endoprocedimentale (art. 51 DPR 633/72 e art. 12 L. 212/2000), decadenza/termine prescrizionale (art. 57 DPR 633/72), duplicazione della pretesa per effetto del regime di esigibilità differita (art. 6 DPR 633/72), mancata considerazione di un presunto credito IVA 2011 ai fini di compensazione, illegittima trasmissibilità delle sanzioni agli eredi (art. 8 D.Lgs. 472/97) e inammissibilità della costituzione in giudizio/ricorso per carenza di legittimazione nella qualità invocata.

La decisione

Appello rigettato. La Commissione ha ritenuto che: (1) non sussiste litisconsorzio necessario per gli accertamenti IVA tra società di persone e soci, in quanto manca il meccanismo di unicità di accertamento e di imputazione automatica dei redditi tipico delle imposte dirette; (2) l'integrazione del contraddittorio effettuata ha legittimato la ricorrente a partecipare al giudizio e a proporre appello nella qualità di parte; (3) l'ufficio ha adeguatamente provato l'espletamento del contraddittorio endoprocedimentale (convocazione, verbale, richiesta documentale); (4) l'avviso è stato notificato tempestivamente anche alla ricorrente nelle qualità indicate, dunque non è maturata la decadenza; (5) la pretesa IVA è fondata perché derivante da elementi spontaneamente dichiarati dal contribuente (quota di IVA a esigibilità differita indicata in dichiarazione) e non versata quando divenuta esigibile; (6) il presunto credito IVA è nella piena disponibilità del contribuente e non ostacola l'accertamento di ulteriori imposte; (7) le sanzioni, essendo riferite a pretesa IVA nei confronti della società, non sono al momento opponibili nella qualità di erede salvo che, in caso di successiva escussione patrimoniale sugli eredi per incapienza della società, si discuta la loro applicabilità; le spese sono compensate per eccezionale rilevanza della questione.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 546/1992 art.24

    La Corte ha chiarito che le memorie depositate a seguito di integrazione del contraddittorio non vanno qualificate come 'motivi aggiunti' ex art.24 se costituiscono la regolare costituzione della parte integrata; l'errata qualificazione come motivi aggiunti determina inammissibilità ma non quando si tratta di costituzione conseguente ad integrazione.

  • D.Lgs. 546/1992 art.14

    Rinvio alla possibilità/obbligo di integrazione del contraddittorio quando il ricorso riguarda soggetti non originariamente presenti; l'ordinanza di integrazione comporta la legittimazione di tali soggetti ad impugnare la decisione.

  • D.Lgs. 546/1992 art.15

    La commissione ha disposto la compensazione delle spese per l'eccezionale rilevanza della questione trattata, richiamando la disciplina della compensazione prevista dall'articolo.

  • DPR 633/1972 art.6

    È stato richiamato il criterio dell'esigibilità differita per alcune operazioni: tuttavia la Corte ha ritenuto legittimo l'accertamento dell'IVA non versata quando, pur indicata nella dichiarazione come a esigibilità differita, non è stata poi versata allorché divenuta esigibile.

  • DPR 633/1972 art.51

    Richiamato in relazione al contraddittorio endoprocedimentale; la decisione afferma che l'ufficio ha assolto l'onere di prova circa l'invito e l'incontro istruttorio.

  • DPR 633/1972 art.57

    Richiamato circa i termini per l'accertamento (quadro temporale dell'azione accertatrice); la Corte ha ritenuto tempestiva la notificazione dell'avviso d'accertamento del 2017 relativo al 2012.

  • DPR 917/1986 art.5 (TUIR)

    Citato per distinguere il regime delle imposte dirette (dove sussiste unicità di accertamento e automatica imputazione dei redditi ai soci) dalla materia IVA, con la conclusione che l'art.5 TUIR non impone litisconsorzio necessario per gli accertamenti IVA.

  • DPR 600/1973 art.40, comma 2

    Richiamato per spiegare il regime di unicità di accertamento applicabile alle imposte dirette e la sua assenza in materia di IVA; pertanto il litisconsorzio necessario previsto per le imposte dirette non opera per l'IVA.

  • L. 212/2000 art.12

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al contraddittorio; la Corte ha ritenuto però che il preventivo contraddittorio sia stato espletato come documentato dall'ufficio.

  • D.Lgs. 472/1997 art.8

    Richiamato in relazione al principio di intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi; la Corte ha osservato che, poiché la pretesa è diretta alla società, l'eventuale coinvolgimento degli eredi per le sanzioni sarà rimesso a un successivo giudizio esecutivo in caso di incapienza della società.

  • Codice di procedura civile art.100

    Richiamato (indirettamente) per il principio di interesse ad agire: la parte che è stata integrata nel giudizio ha interesse a impugnare la sentenza a suo carico.

Massime di principio

  • Per gli accertamenti IVA rivolti a società di persone non sussiste, in via generale, il litisconsorzio necessario tra società e soci: l'azione impositiva può dirigersi sulla società e i soci sono coinvolgibili solo in via sussidiaria in caso di incapienza del patrimonio sociale.
  • Se il giudice dispone l'integrazione del contraddittorio nei confronti di soci o eredi, questi acquisiscono legittimazione a costituirsi e ad impugnare la decisione; le memorie depositate dopo integrazione sono costituzione in giudizio, non 'motivi aggiunti'.
  • L'ufficio deve provare l'espletamento del contraddittorio endoprocedimentale (convocazione, verbalizzazione, richieste documentali); la mancanza di documentazione può costituire vizio, ma la mera contestazione astratta non basta se l'ufficio dimostra la convocazione e il relativo verbale.
  • Una dichiarazione contenente IVA a esigibilità differita che non viene versata quando divenuta esigibile legittima l'accertamento dell'ufficio sulla base degli elementi autodichiarati dal contribuente.
  • Il contribuente può detenere un credito IVA ma il suo esercizio/compensazione è nella sua discrezionalità e non impedisce all'amministrazione di accertare ulteriori imposte dovute; la disponibilità del credito non è automaticamente barriera all'accertamento.
  • Le questioni relative alla trasmissibilità delle sanzioni agli eredi e alla loro legittimità possono essere valutate in sede di opposizione agli atti esecutivi qualora l'ente proceda a escussione patrimoniale nei confronti degli eredi per incapienza della società.

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