Cassazione Penale, Sentenza n. 16093/2024 del 17/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Marchese impugnava la sentenza con cui il Tribunale di Catania, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., aveva applicato la pena concordata per i reati di calunnia e diffamazione e, successivamente, aveva respinto la sua richiesta di applicazione di pena sostitutiva (detenzione domiciliare o lavoro di pubblica utilità). Nel ricorso deduceva: (i) difetto di correlazione tra la richiesta di patteggiamento e la sentenza, sostenendo che il Giudice avrebbe dovuto accogliere o respingere integralmente la richiesta subordinata all'applicazione della pena sostitutiva; (ii) violazione dell'art. 20-bis c.p., perché il rifiuto si sarebbe fondato sulla pericolosità sociale senza una prognosi sul rispetto delle prescrizioni e sulla possibilità di commissione di nuovi reati.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la richiesta definitiva fosse relativa all'applicazione della pena prevista dall'accordo ex art. 444 c.p.p. e che l'ulteriore fase relativa all'applicazione della pena sostitutiva non fosse ammissibile in quanto, secondo la giurisprudenza e l'interpretazione dell'art. 444 c.p.p., l'accordo deve già includere, se richiesto, la pena sostitutiva nella specie e nella misura, con il consenso dell'altra parte. La Corte ha quindi escluso difetto di correlazione e ha osservato che la procedura di cui all'art. 444 c.p.p. non lascia spazio alla fase ex art. 545-bis c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
L'accordo di cui all'art. 444 deve concernere direttamente l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una pena detentiva, pecuniaria o sostitutiva; non è ammessa una subordinazione della richiesta a una successiva applicazione della pena sostitutiva.
art. 545-bis cod. proc. pen.
Regola la possibilità, dopo la pronuncia, di valutare l'applicazione di pene sostitutive; tuttavia la Corte osserva che tale fase non può supplire a quanto dovuto dall'accordo ai sensi dell'art. 444 e non è compatibile quando l'accordo avrebbe dovuto già prevedere la pena sostitutiva.
art. 20-bis cod. pen.
Norma citata dal ricorrente relativa ai criteri di applicazione di misure alternative (valutazioni di pericolosità e prognosi); la Corte rileva che la contestazione sull'uso della pericolosità sociale come motivo per il diniego richiedeva argomentazioni ammissibili e specifiche, non fornite nel ricorso.
art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Prevede i motivi ammessi per impugnare il giudicato in caso di patteggiamento; la Corte ha osservato che il ricorrente non ha formulato motivi ammissibili ai sensi di tale norma.
Massime di principio
- Nelle procedure di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. qualsiasi richiesta di pena sostitutiva deve essere formulata espressamente nell'accordo, nella specie e nella misura, con il consenso del Pubblico Ministero; non è ammissibile subordinare l'accoglimento dell'accordo a una successiva concessione discrezionale della pena sostitutiva.
- Se si intende ottenere una pena sostitutiva è necessario prevederla esplicitamente nella proposta di patteggiamento; diversamente il Giudice può ritenere inammissibile qualunque successiva fase integrativa (art. 545-bis) rispetto all'accordo.
- Il diniego dell'applicazione di una pena sostitutiva, motivato sulla base della pericolosità sociale, deve essere sorretto da una adeguata valutazione prognostica; tuttavia, in sede di impugnazione, occorre dimostrare l'insufficienza o l'irragionevolezza della motivazione con i mezzi e nei termini previsti dalla legge.
- Le impugnazioni basate su presunte incongruenze tra richiesta e sentenza sono suscettibili di inammissibilità se la richiesta valida, così come risultante in udienza, riguardava la pena effettivamente applicata e l'eventuale questione sulle pene sostitutive non era stata oggetto dell'accordo tra le parti.
- Per contestare validamente il rifiuto di una pena sostitutiva nella fase di patteggiamento è utile documentare e produrre elementi concreti sulla prognosi di non recidiva e sul rispetto delle prescrizioni, oltre a formulare motivi ammissibili ex art. 448 c.p.p.
- L'inammissibilità del ricorso per vizi procedurali può comportare l'addebito delle spese processuali e sanzioni pecuniarie (es. contribuzione alla Cassa delle ammende) se emergono profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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