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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1194

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1194 del Consiglio del 12 agosto 2020 che attua l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 224/2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana

Normativa europea32020R1194

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione aggiorna l’elenco delle persone soggette a misure restrittive dell’Unione per la Repubblica centrafricana. In attuazione dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 224/2014, il Consiglio recepisce l’iscrizione decisa dal comitato sanzioni del Consiglio di sicurezza ONU il 5 agosto 2020. L’effetto è l’inserimento di Bi Sidi Souleman nell’allegato I del regolamento base, con applicazione immediata dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 224/2014 inserendo una persona nell’elenco UE delle misure restrittive relative alla Repubblica centrafricana.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione ed è direttamente applicabile. Incide sulle misure restrittive già previste dal regolamento (UE) n. 224/2014 nei confronti delle persone ed entità coinvolte nella situazione nella Repubblica centrafricana, limitatamente all’aggiornamento dell’elenco di cui all’allegato I. L’effetto concreto riguarda la persona aggiunta con il presente atto all’elenco soggetto a restrizioni; non contiene ulteriori esclusioni o regimi derogatori.

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1194 del Consiglio: aggiornamento delle misure restrittive per la Repubblica centrafricana

Il regolamento interviene sul sistema sanzionatorio dell’Unione relativo alla Repubblica centrafricana, già disciplinato dal regolamento (UE) n. 224/2014. Il Consiglio dà esecuzione all’aggiornamento dell’elenco ONU effettuato il 5 agosto 2020, inserendo una nuova persona nella parte A dell’allegato I.

Contesto normativo e finalità

Il provvedimento si fonda sull’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 224/2014 e recepisce la decisione del comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito dalla risoluzione 2127 (2013). Dai considerando emerge che l’inserimento è conseguenza della designazione ONU del 5 agosto 2020 e che, per coerenza con il sistema UE di attuazione delle sanzioni, l’allegato I deve essere modificato di conseguenza.

Ambito di applicazione

Il regolamento ha portata generale nell’ordinamento dell’Unione: è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Non introduce un regime autonomo di sanzioni, ma aggiorna un elenco già esistente di persone ed entità soggette a misure restrittive in relazione alla situazione nella Repubblica centrafricana. L’intervento è puntuale e riguarda esclusivamente l’inserimento di una persona nell’elenco dell’allegato I.

Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 224/2014

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I secondo quanto riportato nell’allegato del regolamento di esecuzione. In concreto, nella parte A (Persone) viene aggiunta una nuova iscrizione, numerata come n. 14.

La persona inserita è:

  • Bi Sidi SOULEMAN, con gli alias indicati nel testo;
  • designato come presidente e "generale" autoproclamato del gruppo armato Retour Réclamation et Réhabilitation (3R);
  • nato il 20 luglio 1962 a Bocaranga, nella Repubblica centrafricana;
  • cittadino della Repubblica centrafricana;
  • titolare di un lasciapassare n. 235/MISPAT/DIRCAB/DGPC/DGAEI/SI/SP, rilasciato il 15 marzo 2019;
  • residente a Koui, prefettura di Ouham-Pendé.

Motivazione dell’iscrizione e fatti rilevanti

La motivazione contenuta nell’allegato richiama una pluralità di condotte gravi attribuite a Bi Sidi Souleman e al gruppo 3R. In particolare, la designazione si fonda sull’accusa di aver intrapreso o sostenuto atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Repubblica centrafricana, ostacolando il processo di stabilizzazione e riconciliazione e alimentando la violenza.

Sono inoltre richiamati atti che integrano o possono integrare violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario, inclusi:

  • attacchi contro popolazioni civili;
  • violenze sessuali e di genere;
  • uccisioni di civili disarmati;
  • sequestri e trasferimenti forzati;
  • attacchi contro beni civili, tra cui centri amministrativi, tribunali, scuole e ospedali.

Il testo descrive altresì attività di tassazione illecita, traffico di armi, sfruttamento illecito dell’oro e reclutamento di combattenti stranieri. Sono riportati episodi specifici, tra cui l’uccisione di 34 civili disarmati il 21 maggio 2019 in tre villaggi, e ulteriori attacchi nel 2020 contro strutture e pattuglie collegate a MINUSCA e alle forze nazionali.

Base ONU e riferimenti alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza

Il regolamento precisa che Bi Sidi Souleman è stato inserito nell’elenco ONU il 5 agosto 2020 ai sensi dei punti 20 e 21, lettera b), della risoluzione 2399 (2018), come prorogata dal punto 5 della risoluzione 2507 (2020). Tali riferimenti servono a inquadrare la base internazionale delle misure restrittive e la coerenza del recepimento nell’ordinamento UE.

Entrata in vigore

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore nel giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non sono previsti periodi transitori o differimenti dell’efficacia, sicché l’aggiornamento dell’elenco produce effetti immediati dalla pubblicazione.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) n. 224/2014

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 224/2014 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica consiste nell’aggiunta di una nuova persona alla parte A (Persone) dell’elenco soggetto a misure restrittive.

Nuova iscrizione nell’elenco sanzionatorio

Nell’allegato viene inserito Bi Sidi SOULEMAN, con diversi alias, indicato come presidente e autoproclamato "generale" del gruppo Retour Réclamation et Réhabilitation (3R). Sono riportati dati identificativi, data e luogo di nascita, cittadinanza, documento di viaggio, indirizzo, data della designazione ONU (5 agosto 2020) e una motivazione estesa dell’inserimento, collegata a gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario, violenze contro civili, traffico di armi, tassazione illecita e minaccia alla pace e alla sicurezza nella Repubblica centrafricana.

Base ONU dell’inserimento

Il considerando richiama la decisione del comitato del Consiglio di sicurezza ONU del 5 agosto 2020, adottata nell’ambito della risoluzione 2127 (2013), e precisa che la persona è stata inserita nell’elenco ai sensi dei punti 20 e 21, lettera b), della risoluzione 2399 (2018), prorogati dal punto 5 della risoluzione 2507 (2020).

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunesanzioni internazionalirepubblica centrafricana

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