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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1190

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1190 della Commissione del 11 agosto 2020 che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/983 sulla procedura di rilascio della tessera professionale europea e sull’applicazione del meccanismo di allerta ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R1190

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento corregge un errore nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/983, precisando quali decisioni può adottare l’autorità competente dello Stato membro ospitante quando esamina una domanda relativa alla tessera professionale europea. In particolare, elimina il riferimento alla "proroga della validità" della tessera tra le opzioni decisionali, poiché tale ipotesi non è pertinente nel contesto della prestazione di servizi per la prima volta ai sensi della direttiva 2005/36/CE. La modifica si applica direttamente negli Stati membri ed entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Regolamento di esecuzione che rettifica l’articolo 20 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/983 sulla tessera professionale europea, eliminando il riferimento alla proroga della sua validità tra le decisioni dell’autorità competente dello Stato membro ospitante.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, in quanto regolamento direttamente applicabile, e riguarda la procedura di rilascio della tessera professionale europea per lo stabilimento e la prestazione di servizi su base temporanea e occasionale ai sensi della direttiva 2005/36/CE. Interessa le autorità competenti dello Stato membro ospitante che devono adottare le decisioni previste dall’articolo 20 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/983. È testo rilevante ai fini del SEE. Non introduce un regime autonomo per altre categorie professionali o per il meccanismo di allerta, se non per quanto già disciplinato dal regolamento rettificato.

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/983 sulla tessera professionale europea

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1190 della Commissione interviene in via correttiva sul regolamento di esecuzione (UE) 2015/983, relativo alla procedura di rilascio della tessera professionale europea e all’applicazione del meccanismo di allerta ai sensi della direttiva 2005/36/CE. Il considerando centrale chiarisce che, nel caso della prestazione di servizi temporanea e occasionale disciplinata dall’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva, non è pertinente la previsione di una "proroga della validità" della tessera professionale europea.

Ambito della correzione

La modifica riguarda l’articolo 20 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/983, che disciplina le decisioni dell’autorità competente dello Stato membro ospitante nell’ambito delle procedure relative alla tessera professionale europea. La rettifica si inserisce nel quadro del riconoscimento delle qualifiche professionali e concerne in particolare le situazioni di stabilimento e di prestazione di servizi su base temporanea e occasionale.

Contenuto della nuova formulazione dell’articolo 20

L’articolo 1 sostituisce integralmente il paragrafo 1 dell’articolo 20, precisando che l’autorità competente dello Stato membro ospitante può adottare soltanto una delle seguenti decisioni:

  • rilasciare la tessera professionale europea;
  • rifiutarne il rilascio;
  • applicare provvedimenti di compensazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, quarto comma, o dell’articolo 14 della direttiva 2005/36/CE.

Viene quindi eliminato il riferimento alla decisione di prorogare la validità della tessera, ritenuto non coerente con l’ambito applicativo dell’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva, che opera solo quando il servizio è prestato per la prima volta.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con efficacia anche nel SEE come atto rilevante ai suoi fini.

Disposizioni principali

Rettifica dell’articolo 20 del regolamento (UE) 2015/983

L’articolo 1 sostituisce il paragrafo 1 dell’articolo 20 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/983. La nuova formulazione prevede che, ai fini dello stabilimento e della prestazione di servizi su base temporanea e occasionale a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2005/36/CE, l’autorità competente dello Stato membro ospitante adotti una delle seguenti decisioni: rilasciare la tessera professionale europea, rifiutarne il rilascio, oppure applicare provvedimenti di compensazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, quarto comma, o dell’articolo 14 della direttiva 2005/36/CE.

Motivo della rettifica

Nei considerando si precisa che l’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2005/36/CE si applica soltanto alle situazioni in cui i servizi sono prestati per la prima volta; di conseguenza, nel contesto dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/983, la decisione di prorogare la validità della tessera professionale europea non è pertinente e va soppressa.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiericonoscimento delle qualifiche professionalilibera prestazione di serviziprofessions regulation

Testo integrale

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