Regolamento (UE) 2020/1192
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1192 della Commissione dell’11 agosto 2020 recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 12 agosto 2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione fissa, con decorrenza 12 agosto 2020, i dazi all’importazione nel settore dei cereali sulla base del meccanismo previsto dal regolamento (UE) n. 642/2010. Stabilisce gli importi per specifici codici NC e rinvia agli allegati per gli elementi di calcolo utilizzati. Prevede inoltre particolari agevolazioni/riduzioni in funzione del porto di sbarco e una disciplina speciale per taluni prodotti originari del Canada.
Fissazione dei dazi all’importazione applicabili nel settore dei cereali a decorrere dal 12 agosto 2020.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione europea di determinati prodotti del settore dei cereali elencati nel regolamento (UE) n. 642/2010, in particolare i codici NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 91 20, ex 1001 99 00, 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00. Riguarda la fissazione dei dazi per il periodo decorrente dal 12 agosto 2020 fino all’entrata in vigore di una nuova fissazione; per alcune merci originarie del Canada si applica una regola speciale di calcolo. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali a decorrere dal 12 agosto 2020
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1192 della Commissione dà attuazione al meccanismo previsto dal regolamento (UE) n. 642/2010 per la determinazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali. La Commissione, richiamando l’articolo 183 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sull’organizzazione comune dei mercati agricoli, fissa i nuovi dazi applicabili dal 12 agosto 2020 fino a nuova determinazione.
Quadro normativo di riferimento
Il regolamento si inserisce nel sistema di calcolo dei dazi all’importazione per alcuni cereali disciplinato dal regolamento (UE) n. 642/2010. Quest’ultimo prevede che il dazio sia determinato sulla base del prezzo d’intervento, maggiorato del 55% e diminuito del prezzo cif all’importazione della spedizione, con il limite massimo rappresentato dall’aliquota della tariffa doganale comune. Ai fini del calcolo, sono inoltre fissati regolarmente prezzi rappresentativi cif all’importazione e si utilizza, come parametro, il prezzo rappresentativo cif giornaliero determinato secondo il metodo stabilito dal medesimo regolamento.
Ambito dei prodotti interessati
Il provvedimento riguarda i prodotti classificati nei codici NC indicati nel regolamento (UE) n. 642/2010, tra cui:
- frumento (grano) duro e tenero in alcune specifiche categorie,
- segale,
- granturco,
- sorgo.
Per i prodotti originari del Canada appartenenti ad alcuni di tali codici, il calcolo del dazio segue una regola specifica prevista dall’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 642/2010.
Dazi fissati dall’allegato I
L’allegato I contiene gli importi da applicare dal 12 agosto 2020. In sintesi:
- frumento duro e alcune categorie di frumento tenero: 0,00 EUR/t;
- segale, granturco e sorgo: 5,48 EUR/t.
Il medesimo allegato precisa che l’importatore può ottenere riduzioni del dazio in due casi previsti dall’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010:
- diminuzione di 3 EUR/t se il porto di sbarco si trova sul Mediterraneo oltre lo stretto di Gibilterra o sul Mar Nero e le merci entrano nell’Unione via Oceano Atlantico o Canale di Suez;
- diminuzione di 2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in determinati Stati membri o in alcune coste atlantiche della penisola iberica e le merci entrano nell’Unione via Oceano Atlantico.
È inoltre prevista una riduzione forfettaria di 24 EUR/t per il granturco, se ricorrono le condizioni dell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 642/2010.
Elementi di calcolo riportati nell’allegato II
L’allegato II espone gli elementi economici utilizzati per la fissazione dei dazi, in particolare:
- le medie del periodo di riferimento per frumento tenero e granturco;
- le quotazioni considerate sulle borse di Minneapolis e Chicago;
- i premi sul Golfo e sui Grandi Laghi;
- le spese di nolo Golfo del Messico–Rotterdam e Grandi Laghi–Rotterdam.
Tali dati servono a ricostruire il metodo di determinazione dei valori applicati nell’allegato I.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Fissazione dei dazi all’importazione
L’articolo 1 dispone che, a decorrere dal 12 agosto 2020, i dazi all’importazione nel settore dei cereali di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010 sono quelli indicati nell’allegato I, calcolati sulla base degli elementi riportati nell’allegato II.
Importi dei dazi per i principali prodotti
L’allegato I fissa, tra gli altri, dazi pari a 0,00 EUR/t per il frumento duro e per alcune qualità di frumento tenero, e pari a 5,48 EUR/t per segale, granturco e sorgo. Sono previste note applicative su riduzioni per specifici porti di sbarco e una riduzione forfettaria di 24 EUR/t al ricorrere delle condizioni dell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 642/2010.
Regola speciale per prodotti originari del Canada
Per i prodotti dei codici NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00, 1002 10 00 e 1002 90 00 originari del Canada, il dazio è calcolato conformemente all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 642/2010.
Elementi di calcolo e prezzi di riferimento
L’allegato II riporta i dati utilizzati per il calcolo dei dazi, inclusi i prezzi medi di riferimento nel periodo considerato per frumento tenero e granturco, nonché le spese di nolo Golfo del Messico–Rotterdam e Grandi Laghi–Rotterdam.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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